Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERCELLI e il Comune di Tronzano Vercellese - 9 maggio 2022

9 maggio 2022

TRIBUNALE DI VERCELLI

E

COMUNE DI  TRONZANO VERCELLESE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.

Premesso che

- a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ”;

- l’art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;

- l’art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;

- l’art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;

- ai fini dell’istituto della “Messa alla Prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;

- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

il Comune di Tronzano Vercellese presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Michela TAMAGNONE, Presidente del Tribunale ordinario di Vercelli (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Tronzano Vercellese nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sindaco Michele PAIROTTO, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

Il Comune di Tronzano Vercellese consente che un numero di tre condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

Il Comune di Tronzano Vercellese specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, ricomprese nel D.M. 26 MARZO 2001:

  • Progetto “RIPARTIAMO CON IL VERDE

“RIPARTIAMO CON IL VERDE “, è un progetto che ha come obiettivo quello di offrire un ambiente di vita sereno e sicuro, tutelato dal degrado e dagli abbandoni, anche al fine di sviluppare in tutti maggior senso civico e responsabilità civile.

SETTORE DI INTERVENTO: Manutenzione e recupero patrimonio e verde pubblico

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

  1. pulizia delle strade, marciapiedi, aiuole e fioriere;
  2. pulizia dei parchi;
  3. taglio dei tappeti erbosi, di siepi, rimozione del fogliame;
  4. interventi semplici di potatura di arbusti, annaffiature;
  5. piccole manutenzioni (verniciatura cancelli e recinzioni e piccole aree imbrattate da scritte);
  6. segnalazioni agli uffici comunali competenti di disservizi e urgenze di piccole manutenzioni.

NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Non più di due contemporaneamente

LA DURATA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: è quella stabilita dal giudice

  • Progetto “IL VOLUME CHE TI PIACE”

“IL VOLUME CHE TI PIACE“, è un progetto che ha come obiettivo quello di offrire a tutti gli utenti un ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca con disponibilità di maggior servizio in ambito di prestito e in ambito di valorizzazione del patrimonio librario e di attività di promozione culturale.

SETTORE DI INTERVENTO: Tutela e promozione della cultura e della biblioteca

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

  1. apertura al pubblico della biblioteca;
  2. catalogazione dei libri;
  3. supporto all’organizzazione di attività di promozione culturale;

NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Un lavoratore

LA DURATA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ: è quella stabilita dal giudice

Al di là di quanto sopra specificatamente riportato il Comune di Tronzano Vercellese potrà valutare altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il comune di Tronzano Vercellese che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni nel Sig. Valerio Greci, Istruttore amministrativo - Cat. C;

Il comune di Tronzano Vercellese si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Tronzano Vercellese si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il Comune di Tronzano Vercellese si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Tronzano Vercellese di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune di Tronzano Vercellese ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente, in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune di Tronzano Vercellese

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. Se non disdetta entro il termine di scadenza la convenzione si considererà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova - e al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Formazione Personale Area Penale Esterna e Giustizia Minorile.

Vercelli, lì 9 maggio 2022

Per il Comune di Tronzano Vercellese
Il Sindaco Michele Pairotto

Per il Tribunale di Vercelli
Il Presidente Michela Tamagnone