Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e la Fondazione Casa del Volontariato e Enti Ospitanti - 6 aprile 2022 - 22 dicembre 2023
22 dicembre 2023
TRIBUNALE DI MODENA
CONV. 97 Prot. 150/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
La Fondazione Casa del Volontariato e gli Enti Ospitanti di cui all’allegato A (Accordo di collaborazione e delega) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e la Fondazione Casa del Volontariato, con sede in Carpi (Mo), Via Peruzzi n. 22, nella persona del legale rappresentante, Nicola Marino, (di seguito “Ente Coordinatore”), che interviene in proprio e in rappresentanza (giusto delega di cui all’Allegato A “Accordo di collaborazione e delega) dei seguenti enti:
- DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
- UISP Comitato Territoriale di Modena
- ASSOCIAZIONE UNIVERSITÁ LIBERA ETÁ “NATALIA GINZBURG”
- STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS
- COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO – ONLUS
- COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.I.
- ASSOCIAZIONE CSI – CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI CARPI,
- ASSOCIAZIONE AL DI LA’ DEL MURO
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE EORTE’ Onlus
- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Carpi OdV
- ASSOCIAZIONE AMICA - AMICI DELLE CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI DELLE TERRE D’ARGINE OdV
- RINASCITA 1970 A.S.D. e A.P.S.
- USHAC ARCOBALENO ODV
- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CARPIGIANA ODV
- DEDALO ODV
- GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER ODV – GAFA ODV
- FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA
- ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERO K
(di seguito “Enti Ospitanti”).
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente Coordinatore consente che n. 15 condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso l’Ente Coordinatore stesso o gli Enti Ospitanti, le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi riferito alla presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale sulla base della presente convenzione nel senso che il numero di condannati contemporaneamente presenti presso l’Ente Coordinatore e/o presso gli Enti Ospitanti non potrà eccedere le 15 unità. Per Enti Ospitanti si intendono gli enti no profit comodatari di locali presso la Casa del Volontariato o altri enti no profit esterni, purché operanti nel territorio di Carpi, Novi, Soliera, firmatari dell’Accordo di Collaborazione, allegato alla presente sub A, o che abbiano successivamente aderito alla presente convenzione mediante espressa lettera di adesione (lettera che l’ Ente Coordinatore si impegna a trasmettere tempestivamente al Tribunale per conoscenza).
Il numero sopra indicato potrà essere ridotto nel caso in cui uno o più Enti Ospitanti receda dal citato Accordo di Collaborazione, nel qual caso l’Ente Coordinatore si impegna a darne tempestiva comunicazione al Tribunale.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente Coordinatore specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: lavori presso l’Ente Coordinatore e/o l’Ente Ospitante, nel ramo sociale e, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, da individuarsi nelle seguenti aree di riferimento:
1) supporto alle attività di accoglienza, ricezione, logistiche, segreteria, e tecnico- organizzative;
2) supporto alle attività di raccolta fondi, da svolgersi secondo le modalità concordate con i dipendenti, funzionari e volontari dell’ente, presso le località stabilite
3) supporto ad attività svolte in favore degli utenti.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
per l’Ente Coordinatore
FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO, il Presidente Sig. Nicola Marino
Per gli Enti Ospitanti:
- DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, il Presidente sig. Guido Gilli
- UISP Comitato Territoriale di Modena, il Presidente sig.ra Vera Tavoni
- ASSOCIAZIONE UNIVERSITÁ LIBERA ETÁ “NATALIA GINZBURG”, il Presidente sig.ra Luisa Zuffi
- STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS il Presidente sig. Mario Sgarbi
- COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO – ONLUS, il Presidente sig. Andrea Maccari
- COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.I., il Presidente sig. Ilario De Nittis
- ASSOCIAZIONE CSI – CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI CARPI, il Presidente sig.ra Patrizia Reggiani
- ASSOCIAZIONE AL DI LA’ DEL MURO, il Presidente sig. Giorgio Cova
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE EORTE’ Onlus, il Presidente sig. Federico Tusberti
- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Carpi OdV, il Presidente sig. Fabrizio Fantini
- ASSOCIAZIONE AMICA - AMICI DELLE CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI DELLE TERRE D’ARGINE OdV, il Presidente sig. Claudio Bertani
- RINASCITA 1970 A.S.D. e A.P.S., il Presidente sig. Carlo Barbieri
- USHAC ARCOBALENO ODV, il Presidente sig. Carlo Alberto Fontanesi
- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CARPIGIANA ODV¸ il Presidente sig.ra Pierangela Ferrari
- DEDALO ODV¸ il Presidente sig. Fulvio Ferrarini
- GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER ODV – GAFA ODV, il Presidente sig.ra Annalena Ragazzoni
- FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA, il Presidente sig. Sergio Saltini
- ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERO K APS, il Presidente sig. Massimiliano Cruciani
L’Ente Coordinatore si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La disponibilità dell’Ente Coordinatore e/o degli altri Enti Ospitanti potrà essere verificata contattando la dott.ssa Nadia Bonamici, referente e coordinatrice del Progetto per l’Ente Coordinatore, telefonicamente al numero fisso 069.6550238 o tramite mail: lpu@casavolontariato.org
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Coordinatore e gli Enti Ospitanti si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente Coordinatore e gli Enti Ospitanti si impegnano altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Ente Coordinatore e agli Enti Ospitanti di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente Coordinatore l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente Coordinatore ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31.12.2023.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 6 aprile 2022
Per l’Ente Coordinatore e per gli Enti Ospitanti
Il Presidente della Fondazione Casa del Volontariato
dott. Nicola Marino
Il Presidente del Tribunale di Modena
dott. Pasquale Liccardo
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
la Fondazione Casa del Volontariato, con sede in Carpi (Mo), Via Peruzzi n. 22, nella persona del legale rappresentante, Nicola Marino, (di seguito “Ente Coordinatore”), che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente Coordinatore nonché in rappresentanza dei seguenti enti (giusto delega di cui all’Allegato A e A1“Accordo di collaborazione e delega):
- DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
- UISP Comitato Territoriale di Modena
- ASSOCIAZIONE UNIVERSITÁ LIBERA ETÁ “NATALIA GINZBURG”
- STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS
- COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO – ONLUS
- COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.I.
- ASSOCIAZIONE CSI – CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI CARPI,
- ASSOCIAZIONE AL DI LA’ DEL MURO
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE EORTE’ Onlus
- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Carpi OdV
- ASSOCIAZIONE AMICA - AMICI DELLE CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI DELLE TERRE D’ARGINE OdV
- RINASCITA 1970 A.S.D. e A.P.S.
- USHAC ARCOBALENO ODV
- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CARPIGIANA ODV
- DEDALO ODV
- GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER ODV – GAFA ODV
- FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA
- ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERO K
- MERAKI ASD
- ARCI SOLIERA APS E SD
(di seguito “Enti Ospitanti”).
Si precisa che gli Enti Ospitanti sono enti no profit comodatari di locali presso la Casa del Volontariato o altri enti no profit esterni, firmatari dell’Accordo di Collaborazione, allegato alla presente sub A e A1 o che abbiano successivamente aderito alla presente convenzione mediante espressa lettera di adesione (lettera che l’ Ente Coordinatore si impegna a trasmettere tempestivamente al Tribunale per conoscenza).
PREMESSO CHE
- a norma dell’art. 54 del D. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l’Amministrazione/Ente firmataria/o della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA
la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Art. 1
Attività da svolgere
Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:
- supporto alle attività di accoglienza, ricezione, logistiche, segreteria, e tecnico- organizzative;
- supporto alle attività di raccolta fondi, da svolgersi secondo le modalità concordate con i dipendenti, funzionari e volontari dell’ente, presso le località stabilite
- supporto ad attività svolte in favore degli utenti.
Le Amministrazioni/Ente si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Amministrazione/Ente.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- per l’Ente Coordinatore
FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO, il Presidente Sig. Nicola Marino
- per gli Enti Ospitanti:
- DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, il Presidente sig. Guido Gilli
- UISP Comitato Territoriale di Modena, il Presidente sig.ra Vera Tavoni
- ASSOCIAZIONE UNIVERSITÁ LIBERA ETÁ “NATALIA GINZBURG”, il Presidente sig.ra Luisa Zuffi
- STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS il Presidente sig. Mario Sgarbi
- COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO – ONLUS, il Presidente sig. Andrea Maccari
- COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.I., il Presidente sig. Ilario De Nittis
- ASSOCIAZIONE CSI – CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI CARPI, il Presidente sig.ra Patrizia Reggiani
- ASSOCIAZIONE AL DI LA’ DEL MURO, il Presidente sig. Giorgio Cova
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE EORTE’ Onlus, il Presidente sig. Federico Tusberti
- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Carpi OdV, il Presidente sig. Fabrizio Fantini
- ASSOCIAZIONE AMICA - AMICI DELLE CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI DELLE TERRE D’ARGINE OdV, il Presidente sig. Claudio Bertani
- RINASCITA 1970 A.S.D. e A.P.S., il Presidente sig. Carlo Barbieri
- USHAC ARCOBALENO ODV, il Presidente sig. Carlo Alberto Fontanesi
- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CARPIGIANA ODV¸ il Presidente sig.ra Pierangela Ferrari
- DEDALO ODV¸ il Presidente sig. Fulvio Ferrarini
- GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER ODV – GAFA ODV, il Presidente sig.ra Annalena Ragazzoni
- FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA, il Presidente sig. Sergio Saltini
- ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERO K APS, il Presidente sig. Massimiliano Cruciani
- MERAKI ASD, il Presidente, Sig.ra Rosalba Governatori
- ARCI SOLIERA APS E SD, il Presidente, Sig. Angelo Flammia
Il Responsabile dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Amministrazione/Ente ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’ dell’Ente Coordinatore e/o degli altri Enti Ospitanti potrà essere verificata contattando la Dott.ssa Nadia Bonamici, referente e coordinatrice del Progetto per l’Ente Coordinatore, telefonicamente al numero fisso 069.6550238 o tramite mail: lpu@casavolontariato.org.
L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.
L’Amministrazione/Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Coordinatore e gli Enti Ospitanti si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente Coordinatore e gli Enti Ospitanti si impegnano altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente Coordinatore e agli Enti Ospitanti di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’ Ente Coordinatore l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente Coordinatore ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento degli Enti.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.
Modena li, 22.12.2023
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Emilia Salvatore
Per l’Ente Coordinatore e per gli Enti Ospitanti
Il Presidente della Fondazione Casa del Volontariato
Nicola Marino