Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - 21 marzo 2022 - 19 marzo 2024

19 marzo 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

 

N.2/2022

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

TRA

il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale ordinario di Roma

e

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS, sezione territoriale di Roma, con sede in Roma, via Mentana, 2 B, che interviene nel presente atto nella persona del rappresentante legale, Giuliano Frittelli, Presidente,

Premesso

che in forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede inoltre specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all’art. 2 della presente convenzione;

che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. lgs. N. 274/2000, nonché il D.M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;

che il Ministero della Giustizia, con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle predette convenzioni;

considerato

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dall’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67;

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale di Roma, giusta delega di cui in premessa e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS, sezione territoriale di Roma, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente, Giuliano Frittelli;

Art. 1
Attività da svolgere

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS mette a disposizione n. 3 posti per i lavori di pubblica utilità che devono essere svolti nei casi indicati in premessa. L’Ente specifica che presso le sue strutture tale attività, non retribuita ed in favore della collettività, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

attività di accompagnamento ai disabili visivi, anche con l’utilizzo di autovetture dell’Ente; supporto nella gestione e controllo del parco auto; accoglienza soci e assistenza nel front-office; accoglienza richieste soci; pratiche di segretariato sociale; supporto nelle pratiche amministrative; partecipazione e supporto nell’organizzazione di eventi e attività per disabili visivi.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura, nonché con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n. 8;

Art. 2
Modalità esecutive

L’Ente convenzionato dovrà comunicare direttamente all’UIEPE il nominativo del singolo referente interno designato per ogni soggetto avviato all’attività socialmente utile; il referente interno avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti interni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UIEPE l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. I referenti interni segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all’art. 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti interni, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 del D. Lgs. 28 luglio 1998 n. 271.

L’Ente convenzionato consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l’Ente convenzionato si impegna a predisporre. L’UIEPE, a tal fine, comunicherà all’associazione il nominativo del funzionario incaricato a seguire l’andamento della prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 3
Referenti

La Sig.ra Milioni Marisa è la referente incaricata di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire al soggetto interessato le relative istruzioni, secondo quanto previsto all’art.2, comma 2, del D.M. 26 marzo. La predetta referente provvederà, altresì, a rappresentare eventuali criticità in ordine allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente convenzionato si impegna, sia presso i propri locali sia presso le sedi esterne, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura; sarà cura dell’associazione verificare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dal provvedimento del Giudice.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

L’Ente convenzionato si impegna affinché agli imputati venga garantito quanto previsto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e dai Decreti ministeriali 8 giugno 2015 n. 8 e 9 settembre 2015.

L’Ente convenzionato si impegna a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente convenzionato di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’associazione l’assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico dell’Ente convenzionato fino a che l’INAIL non comunichi l’assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile;

Art. 6
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente convenzionato.

Art.7
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova- ed all’UIEPE di Roma.

Roma, 21.03.2022

Il Presidente del Tribunale ordinario
Roberto Reali

Il legale rappresentante di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Roma
Giuliano Frittelli

 

10/2024

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

TRA

il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale ordinario di Roma,

e

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Territoriale di Roma ETS/APS, con sede in Roma, via Mentana, 2 B, che interviene nel presente atto nella persona del rappresentante legale, Giuliano Frittelli, Presidente

Premesso

che, in forza dell’art. 54 D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 53 legge 689/1981, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, secondo l’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Giudice, in caso di reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste;

che, giusto l’art. 165 comma 1 c.p., il Giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al Giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;

che l’art. 186 comma 9 bis c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che in forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede inoltre specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all’art. 2 della presente convenzione;

che l’art. 20-bis n. 3) c.p., l’art. 545 bis cpp e gli artt. 56-bis e segg. L 689/1981, come modificati dal D. Lvo 150/2022, prevedono che quando è applicata una pena detentiva non superiore a tre anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale il giudice, se ne ricorrono le condizioni e l’imputato acconsente, può sostituire la pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo che comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato e la cui durata giornaliera non può oltrepassare le otto ore;

che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. lgs. N. 274/2000, nonché il D.M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;

che il Ministero della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001 e con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;

considerato

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000 e ai sensi dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e che ha manifestato interesse al rinnovo della convenzione stipulata con questo Tribunale e sottoscritta in data 11/21 marzo 2022;

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale di Roma, giusta delega di cui in premessa e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Territoriale di Roma ETS/APS, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente, Giuliano Frittelli;

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente convenzionato mette a disposizione n. 6 posti per i lavori di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., che devono essere svolti nei casi indicati in premessa. L’Ente specifica che presso le sue strutture tale attività, non retribuita ed in favore della collettività, ha per oggetto le seguenti prestazioni attività di accompagnamento ai disabili visivi, anche con l’utilizzo di autovetture dell’Ente; supporto nella gestione e controllo del parco auto; accoglienza soci e assistenza nel front-office; accoglienza richieste soci; pratiche di segretariato sociale; supporto nelle pratiche amministrative; partecipazione e supporto nell’organizzazione di eventi e attività per disabili visivi.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura, nonché con quanto previsto dall’art.1 del D.M. 26 marzo 2001 e con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n.8.

Art. 2
Modalità esecutive in caso di messa alla prova

In caso di svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito dell’esecuzione della messa alla prova l’Ente convenzionato dovrà comunicare direttamente all’UIEPE il nominativo del singolo referente interno designato per ogni soggetto avviato all’attività socialmente utile; il referente interno avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti interni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UIEPE l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. I referenti interni segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all’art. 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti interni, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 del D. Lgs. 28 luglio 1998 n. 271.

L’Ente convenzionato consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l’Ente convenzionato si impegna a predisporre. L’UIEPE, a tal fine, comunicherà all’associazione il nominativo del funzionario incaricato a seguire l’andamento della prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 3
Referente

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e più in generale il referente di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Roma ETS/APS per il Tribunale e per l’UIEPE, incaricato anche di rappresentare eventuali criticità e problematiche in ordine alla gestione dei lavori socialmente utili da parte del predetto Ente, è la Signora Marisa Milioni.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente convenzionato si impegna, sia presso i propri locali sia presso le sedi esterne, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura; sarà cura dell’associazione verificare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dal provvedimento del Giudice.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

L’Ente convenzionato si impegna affinché ai condannati o imputati venga garantito quanto contemplato nell’art. 54 comma 3 D. Lgs. 274/2000, nonché quanto previsto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e dai Decreti ministeriali 8 giugno 2015 n. 8 e 9 settembre 2015.

L’Ente convenzionato si impegna a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. 

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente convenzionato di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’associazione l’assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico dell’Ente convenzionato fino a che l’INAIL non comunichi l’assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile nei casi di messa alla prova e di esecuzione in alternativa alle pene detentive e pecuniarie di cui all’art. 186 c.d.s.

Art. 6
Altre modalità esecutive nei casi diversi dalla messa alla prova

L’Ente convenzionato ha l’obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la misura le eventuali violazioni degli obblighi della persona sottoposta a misura come previsto dalla legge (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, terminata l’esecuzione della pena, dovrà redigere ed inviare agli organi di competenza una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. 

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente convenzionato.

Art.8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Essa si intende, altresì, automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova- ed all’UIEPE di Roma.

Sottoscritta digitalmente il 18-19 marzo 2024

Il Presidente del Tribunale ordinario
Roberto Reali

Il Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Territoriale di Roma ETS/APS
Giuliano Frittelli