Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRESCIA e il Comune di Brescia - 31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

e

COMUNE DI BRESCIA 

 

ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA

 

Ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art.464 bis c.p.p. ed art. 2, comma I del d.m. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

  • Che nei casi previsti dall'art.168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell'art.168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma I del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organi7m7ioni indicate nell'art. l comma 1 del citato decreto ministeriale
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma I del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art..168 bis codice penale; che l'Ente fititatario del presente -atto (Comune di Brescia) rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso quale ppte integrante del presente-atto, tra il Ministro della Giustizia, che interviene nella persona di Vittorio Masìa, Presidente del Tribunale di Brescia, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Brescia nelle persone del Sindaco Emilio Delbono e di Roberto Novelli, Comandante del Corpo di Polizia Locale,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Comune di Brescia consente che un massimo di n. 20 soggetti svolgano contemporaneamente, presso le proprie strutture, attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dalfart.168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono 2 (Area Servizi tecnici e Sicurezza Ambienti di lavoro, Settore Polizia locale), dislocate sul territorio della città di Brescia.

Eventuali ulteriori sedi potranno essere individuate con le modalità previste dall'art.2.

Il Comune di Brescia informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

ART. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le seguenti strutture dell'Ente, le attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.2, comma 4, del DM N. 88/2015:

AREA SERVIZI TECNICI - REFERENTE BEGNI Dott.ssa ELISABETTA, mail: ebegni@comune.brescia. it;

UNITA'DI STAFF AL SINDACO SETTORE POLIZIA LOCALE — REFERENTE NOVELLI Dott. ROBERTO, mail: rnovelli@comune.brescia.it

Nell'ambito degli uffici delle citate strutture, si svolgeranno attività amministrative e/o tecniche di supporto. Si specifica che la surriferita elencazione delle strutture comunali non è tassativa ed esaustiva ma può essere integrata di concerto tra l'organo giudiziario e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Brescia si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

ART. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza giudiziale di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e del Comune di Brescia, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di Brescia di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

ART. 4

Il Comune di Brescia garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico del Comune di Brescia che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, il Comune di Brescia potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi

ART. 5

Il Comune di Brescia comunicherà all'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

Il Comune di Brescia consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che il Comune si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà il Comune di Brescia sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti. Il Comune di Brescia si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

ART. 6

I referenti indicati all'art.2 del presente accordo, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno, con apposita relazione, le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna che assicura le  comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art.141 ter commi 4 e 5 del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dai firmatari, il presente accordo potrà essere risolto da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento del Comune di Brescia.

Il Comune di Brescia potrà recedere del presente accordo, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività oggetto del presente -accordo.

ART. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività del Comune di Brescia, di recesso o di risoluzione del presente accordo, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.4, comma 3 del DM n. 88/2015.

ART. 9

Il presente accordo avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato d'intesa tra i contraenti.

Esso si intende automaticamente aggiornato nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia dell'accordo viene inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet dello stesso ed inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale;

viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ­ Direzione generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Brescia, 31/12/2021

Il Presidente del Tribunale di Brescia
Vittorio Masìa

Il Sindaco
Emilio Del Bono

Il comandante della Polizia Locale
Roberto Novelli