Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e la Fraternita di Misericordia di Pievepelago - 28 febbraio 2022 - 6 gennaio 2024
6 gennaio 2024
TRIBUNALE DI MODENA
CONV. 95 Prot. 74/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché dell'art. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma l del decreto ministeriale 26 marzo 200 l, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. l, comma l del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra
- il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale di Modena, e
- la Fraternita di Misericordia di Pievepelago, nella persona del legale rappresentante, Sig. Fraulini Elia (di seguito "La Misericordia").
Art. 1
Attività da svolgere
La Misericordia consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale a La Misericordia con un massimo di n.1 lavoratore impiegato presso ogni struttura gestita dalla Fraternità.
In conformità con quanto previsto dall'articolo l del decreto ministeriale citato in premessa, La Misericordia specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: lavori nelle Strutture gestite da La Misericordia.
In particolare sono previste:
- attività di manutenzione ordinaria e pulizia della Struttura;
- attività di giardinaggio;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art. 1.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:
- Minorini Davide, in qualità di Amministratore de La Misericordia;
- Fraulini Elia, in qualita di presidente de La Misericordia;
- Pighetti Emiliano in qualità di videpresidente de La Misericordia
La Misericordia si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, La Misericordia si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
La Misericordia dichiara di avere posto in essere tutti gli adempimenti di legge esistenti ai sensi del D.lgs 81/08 in materia Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendo la sola ed unica responsabile dei danni, di qualsiasi tipologia, che siano conseguenza diretta ed indiretta delle violazioni di legge nella predetta materia. Si impegna altresì a formare il condannato inviato in merito ai rischi individuati ed alle misure di sicurezza adottate.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite da La Misericordia, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Misericordia si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione -Assicurazioni sociali
E' fatto divieto a La Misericordia di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico de La Misericordia l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché l’assicurazione riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
La Misericordia ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento de La Misericordia.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.
Modena 28.02.2022
Il Presidente del Tribunale di Modena
dott. Pasquale Liccardo
Il Governatore della Fraternità di Misericordia di Pievepelago
Sig. Elia Fraulini
Convenzione n. 115 prot. 29/I
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
L'Associazione Fraternita di Misericordia di Pievepelago (ente di volontariato di 2° livello e ente morale), con sede legale in Pievepelago, Via Matilde di Canossa 33, nella persona del legale rappresentante sig. Pighetti Emiliano che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente
PREMESSO CHE
- a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che la Misericordia di Pievepelago Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA
la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Art. 1
Attività da svolgere
Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, La Misericordia di Pievepelago specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:
- attività di manutenzione ordinaria e pulizia della Struttura;
-attività di giardinaggio;
La Misericordia di Pievepelago si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Ente.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni è per la Misericordia di Pievepelago in qualità di:
- Governatore Pighetti Emiliano
-Amministratore Minorini Davide
-Fraulini Elia
I Responsabili dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Ente hanno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando l'associazione tramite email: pievepelago.misericordia@gmail.com
L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è
tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all' Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia
- Direzione Generali per gli Affari Penali.
Pievepelago 06/01/2024
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f
Emilia Salvatore
Misericordia Pievepelago
Pighetti Emiliano