Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e la Fondazione p.a. System pubbliche assistenze della provincia di Modena - 17 febbraio 2021 - 28 febbraio 2022
28 febbraio 2022
TRIBUNALE DI MODENA
FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA
CONV. 28 Prot. 112/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUGNO 2015
premesso che
- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
- in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”), e l’Ente FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena località Baggiovara in Via Jacopo da Porto Sud n. 511/A, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Signor MIRCO BASSOLI, nato a San Martino in Rio (RE) il 26/03/1956 (C.F. BSSMRC56C26I011Z) (di seguito “l’Ente”), precisandosi che la suddetta FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti, interviene nel presente atto in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze ad essa aderenti:
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Carpi
- Pubblica Assistenza di Fiumalbo
- V.A.P. di Montecreto
- V.S.A. (Associazione Volontaria Servizio Ambulanza) di Riolunato
- Pubblica Assistenza – Castelnuovo Rangone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica Montese
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica A.V.A.P. Croce Verde di Pavullo nel Frignano
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Mirandola
- Associazione Volontari Pubblica Assistenza di Lama Mocogno
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di San Prospero
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Soliera
- Pubblica Assistenza di Zocca
- Pubblica Assistenza di Sassuolo
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Bastiglia
- Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Palagano-Onlus
- V.A.P. di Maranello
- Associazione Volontari Alta Val Dolo e Dragone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Montefiorino
- Associazione Volontariato Fioranese
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Camposanto
- Associazione Volontari di Roccamalatina di Guiglia
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Sestola.
Si precisa altresì, ai summenzionati fini, che la suddetta FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti e di deleghe conferite ad hoc, interviene nel presente atto anche in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze non aderenti ad essa ma comunque operanti nella Provincia di Modena:
- P:A. Polinago
- P:A. Croce Blu San Felice sul Panaro
- P:A. Croce Blu Modena
- P.A. Formigine Corpo Volontari
- P.A. Vignola
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Organizzare i soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei
- Organizzare servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche
- Promuovere la donazione del sangue e la donazione degli organi
- Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
- Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita
- Organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'ANPAS
- Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
- Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi
- Organizzare servizi di mutualità.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal
Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- PANINI GIANNINA, nella di lei qualità di Vicepresidente della FONDAZIONE PA SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, nata a Carpi il 25/09/1949 (CF PNNGNN49P65B819B) (di seguito “il Coordinatore”);
- i Responsabili delle singole Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, per le attività da svolgersi presso le rispettive strutture, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli imputati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dagli imputati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime all’UEPE di Modena, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgersi presso le Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli imputati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dagli imputati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime all’UEPE di
Modena, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale, con atto separato, i nominativi dei Responsabili delle Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, nonché i nominativi dei soggetti individuati dal Coordinatore di cui al precedente punto 3).
La disponibilità delle Pubbliche Assistenze più sopra indicate potrà essere verificata:
- o contattando telefonicamente il Coordinatore PANINI GIANNINA sull’utenza mobile 3351423937 oppure al numero fisso 059/698585 o inviando e-mail a presidenza@croceblucarpi.org;
- o contattando il Responsabile della Pubblica Assistenza di interesse, ai numeri e/o agli indirizzi di posta elettronica che verranno tempestivamente forniti al Tribunale con atto separato.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico di ciascuna Pubblica Assistenza ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata annuale fino al 31/12/2021
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 17.02.2021
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
Per la Fondazione PA System
Pubbliche Assistenze della Provincia di Modena
Il Presidente e Legale Rappresentante
Mirco Bassoli
CONV. 94 Prot. 73/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”), e l’Ente FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena località Baggiovara in Via Jacopo da Porto Sud n. 511/A, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Signor MIRCO BASSOLI, nato a San Martino in Rio (RE) il 26/03/1956 (C.F. BSSMRC56C26I011Z) (di seguito “l’Ente”), precisandosi che la suddetta FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti, interviene nel presente atto in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze ad essa aderenti:
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Carpi
- Pubblica Assistenza di Fiumalbo
- V.A.P. di Montecreto
- V.S.A. (Associazione Volontaria Servizio Ambulanza) di Riolunato
- Pubblica Assistenza – Castelnuovo Rangone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica Montese
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica A.V.A.P. Croce Verde di Pavullo nel Frignano
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Mirandola
- Associazione Volontari Pubblica Assistenza di Lama Mocogno
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di San Prospero
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Soliera
- Pubblica Assistenza di Zocca
- Pubblica Assistenza di Sassuolo
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Bastiglia
- Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Palagano-Onlus
- V.A.P. di Maranello
- Associazione Volontari Alta Val Dolo e Dragone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Montefiorino
- Associazione Volontariato Fioranese
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Camposanto
- Associazione Volontari di Roccamalatina di Guiglia
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Sestola.
Si precisa altresì, ai summenzionati fini, che la suddetta FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti e di deleghe conferite ad hoc, interviene nel presente atto anche in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze non aderenti ad essa ma comunque operanti nella Provincia di Modena:
- A. Polinago
- A. Croce Blu San Felice sul Panaro
- A. Croce Blu Modena
- A. Formigine Corpo Volontari
- A. Vignola
Art. 1
Attività da svolgere
In esecuzione alla presente Convenzione l’Ente mette a disposizione, attraverso le Pubbliche Assistenze più sopra indicate, complessivamente almeno n. 25 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- organizzare i soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei
- organizzare servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche
- promuovere la donazione del sangue e la donazione degli organi
- promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
- organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita
- organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'ANPAS
- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi
- organizzare servizi di mutualità.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- PANINI GIANNINA, nella di lei qualità di Vicepresidente della FONDAZIONE PA SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, nata a Carpi il 25/09/1949 (CF PNNGNN49P65B819B) (di seguito “il Coordinatore”);
- i Responsabili delle singole Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, per le attività da svolgersi presso le rispettive strutture, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli condannati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime al giudice che ha applicato la sanzione, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgersi presso le Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli condannati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime al giudice che ha applicato la sanzione, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale, con atto separato, i nominativi dei Responsabili delle Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, nonché i nominativi dei soggetti individuati dal Coordinatore di cui al precedente punto 3).
La disponibilità delle Pubbliche Assistenze più sopra indicate potrà essere verificata:
- o contattando telefonicamente il Coordinatore PANINI GIANNINA sull’utenza mobile 3351423937 oppure al numero fisso 059/698585 o inviando e-mail a presidenza@croceblucarpi.org;
- o contattando il Responsabile della Pubblica Assistenza di interesse, ai numeri e/o agli indirizzi di posta elettronica che verranno tempestivamente forniti al Tribunale con atto separato.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico di ciascuna Pubblica Assistenza ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata biennale fino al 31/12/2023
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 28.02.2022
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
Per la Fondazione PA System Pubbliche Assistenze della Provincia di Modena
Il Presidente e Legale Rappresentante
Mirco Bassoli
CONV. 43 Prot. 72/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUGNO 2015
premesso che
- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
- in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”), e l’Ente FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, con sede in Modena località Baggiovara in Via Jacopo da Porto Sud n. 511/A, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Signor MIRCO BASSOLI, nato a San Martino in Rio (RE) il 26/03/1956 (C.F. BSSMRC56C26I011Z) (di seguito “l’Ente”), precisandosi che la suddetta FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti, interviene nel presente atto in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze ad essa aderenti:
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Carpi
- Pubblica Assistenza di Fiumalbo
- V.A.P. di Montecreto
- V.S.A. (Associazione Volontaria Servizio Ambulanza) di Riolunato
- Pubblica Assistenza – Castelnuovo Rangone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica Montese
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica A.V.A.P. Croce Verde di Pavullo nel Frignano
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Mirandola
- Associazione Volontari Pubblica Assistenza di Lama Mocogno
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di San Prospero
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Soliera
- Pubblica Assistenza di Zocca
- Pubblica Assistenza di Sassuolo
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Bastiglia
- Corpo Volontari di Pronto Soccorso di Palagano-Onlus
- V.A.P. di Maranello
- Associazione Volontari Alta Val Dolo e Dragone
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Montefiorino
- Associazione Volontariato Fioranese
- Associazione Volontari per la Pubblica Assistenza Croce Blu di Camposanto
- Associazione Volontari di Roccamalatina di Guiglia
- Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Sestola.
Si precisa altresì, ai summenzionati fini, che la suddetta FONDAZIONE P.A. SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, in forza di specifica delibera autorizzativa in atti e di deleghe conferite ad hoc, interviene nel presente atto anche in rappresentanza delle seguenti Pubbliche Assistenze non aderenti ad essa ma comunque operanti nella Provincia di Modena:
- A. Polinago
- A. Croce Blu San Felice sul Panaro
- A. Croce Blu Modena
- A. Formigine Corpo Volontari
- A. Vignola
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- Organizzare i soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei
- Organizzare servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche
- Promuovere la donazione del sangue e la donazione degli organi
- Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali
- Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita
- Organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'ANPAS
- Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
- Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi
- Organizzare servizi di mutualità.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- PANINI GIANNINA, nella di lei qualità di Vicepresidente della FONDAZIONE PA SYSTEM PUBBLICHE ASSISTENZE DELLA PROVINCIA DI MODENA, nata a Carpi il 25/09/1949 (CF PNNGNN49P65B819B) (di seguito “il Coordinatore”);
- i Responsabili delle singole Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, per le attività da svolgersi presso le rispettive strutture, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli imputati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dagli imputati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime all’UEPE di Modena, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgersi presso le Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, con specifico incarico di coordinare l’attività dei singoli imputati ad esse assegnati, di impartire le relative istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione delle previste relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dagli imputati medesimi; relazioni da trasmettersi al Coordinatore, cui compete la trasmissione delle medesime all’UEPE di
Modena, ferma la sua facoltà di subdelega dell’incombente ai singoli Responsabili delle Pubbliche Assistenze;
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale, con atto separato, i nominativi dei Responsabili delle Pubbliche Assistenze indicate in precedenza, nonché i nominativi dei soggetti individuati dal Coordinatore di cui al precedente punto 3).
La disponibilità delle Pubbliche Assistenze più sopra indicate potrà essere verificata:
- o contattando telefonicamente il Coordinatore PANINI GIANNINA sull’utenza mobile 3351423937 oppure al numero fisso 059/698585 o inviando e-mail a presidenza@croceblucarpi.org;
- o contattando il Responsabile della Pubblica Assistenza di interesse, ai numeri e/o agli indirizzi di posta elettronica che verranno tempestivamente forniti al Tribunale con atto separato.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico di ciascuna Pubblica Assistenza ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata biennale fino al 31/12/2023
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena,28.02.2022
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
Per la Fondazione PA System Pubbliche Assistenze della Provincia di Modena
Il Presidente e Legale Rappresentante
Mirco Bassoli