Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e l’Associazione Sercorato - 1 febbraio 2022 - 26 marzo 2025
26 marzo 2025
TRIBUNALE DI TRANI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
il dott. Antonio de Luce, Presidente del Tribunale di Trani, giusta la delega di cui in premessa,
E
l’Associazione P.A. SERCORATO O.D.V., con sede in Corato, via Don Albertario n.16, nella persona della Presidente pro tempore Tarantini Marianna, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
L’Associazione consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino per l’Associazione la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 2 unità.
L’Associazione specifica che, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- trasporti sanitari di infermi e feriti nazionale ed internazionale con ambulanze di rianimazione,
- trasporto emodializzati,
- trasporto sangue, emoderivati ed organi,
- accompagnamento e assistenza per anziani e diversamente abili,
- attività protezione civile.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, specificatamente:
- dal lunedì al sabato
- dalle ore 08.00 alle ore 00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00
- per un totale di n° 6 giorni alla settimana
Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l'UEPE e con i soggetti individuati.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Associazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: sig.ra Tarantini Marianna reperibile ai seguenti recapiti telefonici: 080/8724295 - 345/2533242.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente, attraverso le suddette persone incaricate, all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. L’Associazione si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale, ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna se coinvolto ai sensi delle norme citate, eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati;
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con “messa alla prova”, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Associazione l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U., infatti, l’Associazione s’impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. È da intendersi tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
La presente Convenzione, a cura della Segreteria di Presidenza, sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché:
- all’Associazione P.A. SERCORATO O.D.V
- all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
Trani, 1 febbraio 2022
La Presidente dell’Associazione SERCORATO
Marianna Tarantini
per Il Presidente del Tribunale
Il Vicario Dr. Giuseppe Rana
Identificativo della convenzione: 3452
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, M.A.P.,
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014
LA PRESENTE CONVENZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE GIA’ STIPULATA IN DATA 01/02/2022
Premesso
che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che peraltro la sanzione del lavoro di pubblica utilità è stata introdotta dall’art. 20 bis c.p. quale sanzione sostitutiva della reclusione e dell’arresto come disciplinata dal capo III della legge 24/11/1981 n. 689;
che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle norme sopra richiamate;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Salvatore Casiello, Presidente del Tribunale di Trani, giusta delega di cui in premessa
E
L’Associazione Pubblica Assistenza SERCORATO O.D.V., con sede legale a Corato, in Via Don D. Albertario s.n.c. presso Palazzetto dello Sport, 70033, mail sercorato_onlus@libero.it, pec sercorato@cgn.legalmail.it, C.F. 0448370033, nella persona della Presidente pro tempore Tarantini Marianna, mail sercorato_onlus@libero.it, si conviene e si stipula quanto segue;
Art. 1
Oggetto e contenuti dell’accordo
L’Ente consente che, nell’anno solare, n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con messa alla prova, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di persone da prendere in carico contemporaneamente dall’Ente, è di n. 10 unità.
L’associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni da espletarsi in regime di supporto e collaborazione:
Trasporti sanitari di infermi e feriti nazionale ed internazionale con ambulanze di rianimazione;
Trasporti emodializzati;
Trasporto sangue, emoderivati ed organi;
Accompagnamento ed assistenza per anziani è diversamente abili;
Attività di Protezione civile;
Servizi di supporto in attività socio- assistenziali e socio-sanitarie.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati:
Dal lunedì alla domenica
alle ore 07.00 alle ore 13.00 - dalle 15.00 alle 20.00
per un totale di n. 7 giorni alla settimana
I soggetti individuati sono impegnati ad attivare ogni collaborazione possibile per raggiungere i luoghi indicati per svolgere il compito affidato.
Gli orari e i giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l’UEPE e con i soggetti individuati.
Art. 2
Programma delle attività da realizzare
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna UEPE, e nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento di ammissione alla prova e o di esecuzione della sanzione.
Il concordato programma di attività da svolgere specificherà, fra quelle sopra elencate nell’art.1, le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, nonché la durata e l'orario di svolgimento della sanzione del Lavoro di Pubblica Utilità, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Art. 3
Referenti comunali ed azione di coordinamento
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Presidente referente Tarantini Marianna, e mail sercorato_onlus@libero.it
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 telefono: 080 5010434 mail: prot.uepe.bari@giustizia.it qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Obblighi dell’Ente per la sicurezza dei LPU
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Ente ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’Inail mentre per la copertura della responsabilità civile l’Ente provvede nell’ambito del programma assicurativo proprio;
Art. 5
Divieto di retribuzione
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte dai partecipanti
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Cause di risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,
al Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
nonché:
all’Associazione P.A. “SERCORATO O.D.V.”
all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;
Trani, 26/03/2025
Il Presidente del Tribunale
Salvatore Casiello
Il Rappresentante
Marianna Tarantini