Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e l’Ente Coopattiva cooperativa sociale Onlus – Sez. Territoriale di Modena - 22 gennaio 2018 - 11 gennaio e 8 settembre 2021 - 28 gennaio 2022 - 28 dicembre 2023

28 dicembre 2023

TRIBUNALE DI MODENA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 2015

Premesso che

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
  5. in data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  7. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Angelo Tin Tibaldi, Presidente f.f. del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’ente Coopattiva-cooperativa sociale Onlus nella persona del legale rappresentante Sig. Giorgio Garuti (di seguito “l’Ente”):

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni di seguito specificate:
supporto ai lavori di vario tipo (assemblaggi, montaggi, servizi informatici, agricoltura sociale) svolti da Coopattiva con persone con disabilità fisiche e/o psichiche all’interno dei propri laboratori situati a Modena e Pavullo.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

Dott. Giorgio Sgarbi, Responsabile del Personale
Dott.ssa Maria Carla Scala, Responsabile Inserimenti lavorativi e Sezione di Modena
Dott. Fabrizio Nini, Responsabile Sezione di Pavullo

per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Maria Carla Scala telefonicamente al numero fisso 059.280962 o tramite mail inserimentilavorativi@coopattiva.com ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230-059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione di entrambe le parti fino al 31.12.2020.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 22.01.2018

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dr. Angelo Tin Tibaldi

Per l’Ente COOPATTIVA
Giorgio Garuti

 

CONV. 26 Prot. 65/int

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUNO 2015

premesso che

  • la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell’art. 464quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
  • in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente, nella persona del legale rappresentante NORA ARTURO (di seguito “l’Ente”), nonché giusta la delega di cui in premessa MARIA CARLA SCALA quale responsabile della Cooperativa Sociale COOPATTIVA (di seguito “il Coordinatore”).

La presente convenzione potrà essere estesa alle seguenti Pubbliche Assistenze, che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale e previa conferma dell’adesione da parte del Tribunale di Modena:

  • P.A. Bastiglia
  • P.A. Castelfranco Emilia
  • P.A. Castelnuovo Rangone
  • P.A. Fanano
  • P.A. Fiumalbo
  • P.A. Mirandola
  • P.A. Montecreto
  • P.A. Montefiorino
  • P.A. Montese
  • P.A. Palagano
  • P.A. Pavullo
  • P.A. Polinago
  • P.A. Roccamalatina di Guiglia
  • P.A. Rovolo
  • P.A. San Felice sul Panaro
  • P.A. Sassuolo
  • P.A. Serramazzoni
  • P.A. Cavezzo
  • P.A. S.Prospero
  • P.A. Concordia
  • P.A. Camposanto
  • P.A. Modena
  • P.A. Formigine
  • P.A. Fiorano
  • P.A. Maranello
  • P.A. Sassuolo
  • P.A. Lama Mocogno
  • P.A. Alta Val Dolo
  • P.A. Sestola
  • P.A. Soliera
  • P.A. Riolunato
  • P.A. Vignola
  • P.A. Zocca

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • Attività manuali diverse sempre all’interno di contesti lavorativi che ospitano persone con disabilità in percorsi di assistenza e di reinserimento lavorativo: assemblaggi, montaggi, campionature, servizi informatici, attività agricole.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  1. il dirigente dell’Ente nonché direttore dei servizi sociali, nella qualità di responsabile, MARIA CARLA SCALA, di seguito “il Coordinatore”);
  2. i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato inserito/assegnato nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, è: il delegato con facoltà di sub-delega
    FABRIZIO NINI, Responsabile sedi di Pavullo (Mo) e S.Antonio di Pavullo (Mo)
    BARBARA CORNIA, Responsabile educativa sede di Nonantola (Mo)
  3. i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata o telefonicamente sull’utenza mobile cell., oppure al numero fisso 059 280962 o tramite mail: inserimentilavorativi@coopattiva.com, ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, (UEPE con sede a Modena via Carlo Sigonio n. 50/4), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 11/01/2021

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo

Per Coopattiva cooperativa sociale Onlus
Il Legale Rappresentante Dott. Arturo Nora

 

CONV. 36 Prot.461/int

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUGNO 2015

premesso che

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste  anche nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
  5. in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  7. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente, nella persona del legale rappresentante NORA ARTURO (di seguito “l’Ente”), nonché giusta la delega di cui in premessa MARIA CARLA SCALA quale responsabile della Cooperativa Sociale COOPATTIVA (di seguito “il Coordinatore”).

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa,

l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • Attività manuali diverse sempre all’interno di contesti lavorativi che ospitano persone con disabilità in percorsi di assistenza e di reinserimento lavorativo: assemblaggi, montaggi, campionature, servizi informatici, attività agricole.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono

  1. il dirigente dell’Ente nonché direttore dei servizi sociali, nella qualità di responsabile, MARIA CARLA SCALA, di seguito “il Coordinatore”);
  2. i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato inserito/assegnato  nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, è: il delegato con facoltà di sub-delega

FABRIZIO NINI, Responsabile sedi di Pavullo (Mo) e S.Antonio di Pavullo (Mo)

BARBARA CORNIA, Responsabile educativa sede di Nonantola (Mo)

  1. i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata telefonicamente al numero fisso 059 280962 o tramite mail: inserimentilavorativi@coopattiva.com, ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, (UEPE con sede a Modena via Carlo Sigonio n. 50/4), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione durerà sino al 31 DICEMBRE 2021 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, 8 settembre 2021

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente dott. Pasquale Liccardo

Per Coopattiva cooperativa sociale Onlus
l Legale Rappresentante dott. Arturo Nora

 

CONV. 92 Prot. 40/int

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E  DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

  1. a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  3. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente Coopattiva cooperativa sociale Onlus di Modena nella persona del legale rappresentante, Arturo Nora, (di seguito “l’Ente”):

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Attività manuali diverse sempre all’interno di contesti lavorativi che ospitano persone con disabilità in percorsi di assistenza e di reinserimento lavorativo: assemblaggi, montaggi, campionature, servizi informatici, attività agricole.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • il Responsabile degli Inserimenti Lavorativi Maria Carla Scala (di seguito “il Coordinatore”);
  • i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Ente con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando il Coordinatore: telefonicamente al numero fisso 059280962 o tramite mail: inserimentilavorativi@coopattiva.com

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’ Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell' Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata annuale, fino al 31/12/2023

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, 28/01/2022

Per l’Ente Coopattiva cooperativa sociale Onlus
Il Legale Rappresentante Arturo Nora

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Pasquale Liccardo

 

CONV. 40 Prot. 39/int

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E  DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUNO 2015

premesso che

  • la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell’art. 464quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
  • in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente, nella persona del legale rappresentante NORA ARTURO (di seguito “l’Ente”), nonché giusta la delega di cui in premessa MARIA CARLA SCALA quale responsabile della Cooperativa Sociale COOPATTIVA (di seguito “il Coordinatore”).

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • Attività manuali diverse sempre all’interno di contesti lavorativi che ospitano persone con disabilità in percorsi di assistenza e di reinserimento lavorativo: assemblaggi, montaggi, campionature, servizi informatici, attività agricole.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  1. il dirigente dell’Ente nonché direttore dei servizi sociali, nella qualità di responsabile, MARIA CARLA SCALA, (di seguito “il Coordinatore”);
  2. i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato inserito/assegnato nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, è: il delegato con facoltà di sub-delega

FABRIZIO NINI, Responsabile sedi di Pavullo (Mo) e S.Antonio di Pavullo (Mo)

BARBARA CORNIA, Responsabile educativa sede di Nonantola (Mo)

  1. i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata telefonicamente sull’utenza al numero fisso 059 280962 o tramite mail: inserimentilavorativi@coopattiva.com, ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, (UEPE con sede a Modena via Carlo Sigonio n. 50/4, per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione durerà sino al 31 DICEMBRE 2023 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 28/01/2022

Per Coopattiva cooperativa sociale Onlus
Il Legale Rappresentante  Arturo Nora

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ CON MESSA ALLA PROVA

AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., ART. 8 DELLA L. 28 APRILE 2014 N. 67 E ART. 2, COMMA 1 DEL D. M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

E

la cooperativa sociale COOPATTIVA (di seguito "l'Ente"), con sede legale in MODENA, Via DEI TORNITORI, 56, nella persona del legale rappresentante sig./sig.ra ARTURO NORA che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente

PREMESSO CHE

  • la Legge 28 aprile 2014 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
  • con il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle Convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il predetto Regolamento prevede che nelle Convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
  • che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione (di seguito "la Convenzione") per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., art. 8 della L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Art. 1
Attività da svolgere

L’Amministrazione/Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • ASSEMBLAGGI A BANCO ALL’INTERNO DI UN LABORATORIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE CON DISABILITA’

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’Ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare l’attività dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • MARIA CARLA SCALA
  • LUCA PASCUCCI

I Dirigenti pro tempore dei Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.

La disponibilità dell’Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando MARIA CARLA SCALA telefonicamente sull’utenza mobile 349 5924738 o tramite mail inserimentilavorativi@coopattiva.com

ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230 - 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it , o via fax 059/214611.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione/Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. 

È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare all’UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena li, 28.12.2023

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Emilia Salvatore

Per l’Ente
Il Presidente
Arturo Nora

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

E

la cooperativa sociale COOPATTIVA (di seguito "l'Ente"), con sede legale in MODENA, Via DEI TORNITORI, 56, nella persona del legale rappresentante sig./sig.ra ARTURO NORA che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente

PREMESSO CHE

  • a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
  • che l’Amministrazione/Ente firmataria/o della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Art. 1
Attività da svolgere

Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

  • ASSEMBLAGGI A BANCO ALL’INTERNO DI UN LABORATORIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE CON DISABILITA’

Le Amministrazioni/Ente si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Amministrazione/Ente.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni è per l’Amministrazione/Ente in qualità di Responsabile Dott.ssa/il Dott. MARIA CARLA SCALA

Il Responsabile dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Amministrazione/Ente ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’ Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando la Dott.ssa/il Dott.MARIA CARLA SCALA telefonicamente al 349 5924738 oppure al 059 280962 oppure tramite email inserimentilavorativi@coopattiva.com
L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.

L’Amministrazione/Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione/Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione/Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.

Modena li, 28.12.2023

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Emilia Salvatore

Per l’Ente
Il Presidente
Arturo Nora