Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS – Sez. Territoriale di Modena - 3 luglio 2017 - 22 febbraio 2021 - 2 febbraio 2022 - 18 dicembre 2023
18 dicembre 2023
TRIBUNALE DI MODENA
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 Ms co. 3 c.p.);
- in data 10 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
- da decenni, l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) tutela gli interessi dei privi della vista ed è impegnata a sostegno dell'inserimento civile e sociale dei cittadini aventi problematiche visive (con particolare attenzione all’integrazione scolastica e lavorativa), fornendo gratuitamente assistenza qualificata e servizi specifici ad tutti i cittadini non vedenti e ipovedenti residenti sul nostro territorio provinciale;
- l’Unione, Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Provinciale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, ha sede legale in Via Don Lorenzo Milani 54 a Modena e opera sia in città che sull’intero territorio provinciale avendo assistiti in tutti i comuni in esso compresi;
- l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168 Ms c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/00,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Provinciale di Modena con sede a Modena (MO) in Via Don Lorenzo Milani n,. 54 C.F. 80008370365 regolarmente iscritta Registro Provinciale delle Associzioni di Promozione Sociale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, nella persona del legale rappresentante Ivan Galiotto
art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, previo colloquio e valutazione di idoneità in relazione ad ogni caso specifico e tipologia di reato, considerata la fascia debole con la quale di andranno a rapportare, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- collaborazione in tutte le attività dell’ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l’acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;
- accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell’ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
- collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di segretariato sociale;
- lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
- attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell’handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell’informatica applicata a non vedenti, ecc.);
- organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
- partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
- promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell’esclusione sociale dei soggetti privi della vista;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e comporterà anche l’attività di informazione e formazione svolto da personale dell’ente in relazione alle concrete mansioni che il lavoratore dovrà assumere.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 4 del D.M. 10 giugno 2015 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il dirigente dell’Ente, dr. Ivan Galiotto (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena: Alessandro Albericci.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168-quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato. Copia di: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale e l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Provinciale di Modena - 3 luglio 2017
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2020
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 3 luglio 2017
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Vittorio Zanichelli
Per l’Ente
Il Presidente
Ivan Galiotto
CONV. 29 Prot. 123/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUNO 2015
premesso che
- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
- in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,
si stipula
La presente convenzione potrà essere estesa alle seguenti Pubbliche Assistenze, che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale e previa conferma dell’adesione da parte del Tribunale di Modena:
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente: l’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS – Sez. Territoriale di Modena con sede a Modena in Via Don Lorenzo Milani, 54 C.F. 80008370365 regolarmente iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, nella persona del legale rappresentante dr. Ivan Galiotto,
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- collaborazione in tutte le attività dell’ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l’acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;
- accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell’ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
- collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di segretariato sociale;
- lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
- attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell’handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell’informatica applicata a non vedenti, ecc.);
- organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
- partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
- promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell’esclusione sociale dei soggetti privi della vista;
- attività di supporto verso gli utenti;
- raccolta dati e ricerche on-line di ausili per persone con disabilità visiva, attività informatica, di segreteria, supporto alla programmazione di interventi di ricerca, di orientamento e di accoglienza;
- attività di manutenzione ordinaria dell’Ente;
- attività di pulizia della struttura;
- addetto alle pulizie generiche della sezione per mantenere l'igiene e la pulizia degli ambienti applicando le norme di sicurezza e igiene nell’utilizzo delle attrezzature specifiche (aspirapolvere, etc...), maneggio e conservazione (con cura e in sicurezza) di sostanze chimiche e di prodotti necessari alla pulizia degli ambienti.
- attività di giardinaggio;
- addetto alla cura del verde: esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione delle aree verdi dell’Ente, nello specifico: effettuazione di lavori manuali di cura della siepe, del giardino e del prato privato della sezione compresa la pulizia delle aiuole, diserbo manuale delle piante infestanti, sfalcio dell’erba e compostazione dei rifiuti negli appositi contenitori.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il Presidente dell’Ente, nella qualità di responsabile, dr. Ivan Galiotto (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato inserito/assegnato nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, è: il delegato con facoltà di sub-delega Alessandro Albericci e/o Diletta Bellei (impiegati dell’Ente).
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata c/o la sede (Via Don Lorenzo Milani, 54) o telefonicamente sulle utenze 059/300012 – 059/260759 o tramite mail: uicmo@uici.it o tramite PEC: uicmo@pcert.postecert.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, (UEPE con sede a Modena in Via Carlo Sigonio n. 50/4, tel. 059/212230), per la redazione del programma o agli indirizzi mail: prot.uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata annuale.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 22.02.2021
Per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS
Sez. Territoriale di Modena
Il Presidente Ivan Galiotto
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Pasquale Liccardo
CONV. 91 Prot. 38/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente: l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS – Sez. Territoriale di Modena con sede a Modena in Via Don Lorenzo Milani, 54 C.F. 80008370365 regolarmente iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, nella persona del Legale Rappresentante dr. Ivan Galiotto,
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che i condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso la propria struttura la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
a) collaborazione in tutte le attività dell’ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l’acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;
b) accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell’ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
c) collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di segretariato sociale;
d) lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
e) attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell’handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell’informatica applicata a non vedenti, ecc.);
f) organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
g) partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
h) promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell’esclusione sociale dei soggetti privi della vista;
i) attività di supporto verso gli utenti;
l) raccolta dati e ricerche online di ausili per persone con disabilità visiva, attività informatica, di segreteria, supporto alla programmazione di interventi di ricerca, di orientamento e di accoglienza;
m) attività di manutenzione ordinaria dell’Ente;
n) attività di pulizia della struttura;
o) addetto alle pulizie generiche della sezione per mantenere l'igiene e la pulizia degli ambienti applicando le norme di sicurezza e igiene nell’utilizzo delle attrezzature specifiche (aspirapolvere, etc...), maneggio e conservazione (con cura e in sicurezza) di sostanze chimiche e di prodotti necessari alla pulizia degli ambienti.
p) attività di giardinaggio;
q) addetto alla cura del verde: esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione delle aree verdi dell’Ente, nello specifico: effettuazione di lavori manuali di cura della siepe, del giardino e del prato privato della sezione compresa la pulizia delle aiuole, diserbo manuale delle piante infestanti, sfalcio dell’erba e compostazione dei rifiuti negli appositi contenitori.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il dirigente dell’Ente, dr. Ivan Galiotto, nella qualità di responsabile, (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Ente con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni: Raffaele Beatrice e/o Diletta Bellei (impiegati dell’Ente).
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando l’Ente (UICI Modena): telefonicamente ai numeri fissi: 059/300012 – 059/260759 o tramite mail: uicimodena@uicimodena.it o tramite PEC: uicmo@pcert.postecert.it
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata biennale con scadenza il 31/12/2023.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, lì 02.02.2022
Per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS
Sez. Territoriale di Modena
Il Presidente dott. Ivan Galiotto
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Pasquale Liccardo
CONV. 39 Prot. 37/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015
premesso che
- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell’art. 464quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
- in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,
si stipula
La presente convenzione potrà essere estesa alle seguenti Pubbliche Assistenze, che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale e previa conferma dell’adesione da parte del Tribunale di Modena:
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente: l’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS – Sez. Territoriale di Modena con sede a Modena in Via Don Lorenzo Milani, 54 C.F. 80008370365 regolarmente iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, nella persona del legale rappresentante dr. Ivan Galiotto,
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
a) collaborazione in tutte le attività dell’ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l’acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;
b) accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell’ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
c) collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di segretariato sociale;
d) lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
e) attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell’handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell’informatica applicata a non vedenti, ecc.);
f) organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
g) partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
h) promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell’esclusione sociale dei soggetti privi della vista;
i) attività di supporto verso gli utenti;
l) raccolta dati e ricerche on-line di ausili per persone con disabilità visiva, attività informatica, di segreteria, supporto alla programmazione di interventi di ricerca, di orientamento e di accoglienza;
m) attività di manutenzione ordinaria dell’Ente;
n) attività di pulizia della struttura;
o) addetto alle puliziegeneriche della sezione per mantenere l'igiene e la pulizia degli ambienti applicando le norme di sicurezza e igiene nell’utilizzo delle attrezzature specifiche (aspirapolvere, etc...), maneggio e conservazione (con cura e in sicurezza) di sostanze chimiche e di prodotti necessari alla pulizia degli ambienti.
p) attività di giardinaggio;
q) addetto alla cura del verde: esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione delle aree verdi dell’Ente, nello specifico: effettuazione di lavori manuali di cura della siepe, del giardino e del prato privato della sezione compresa la pulizia delle aiuole, diserbo manuale delle piante infestanti, sfalcio dell’erba e compostazione dei rifiuti negli appositi contenitori.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il Presidente dell’Ente, nella qualità di responsabile, dr. Ivan Galiotto (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato inserito/assegnato nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, è: il delegato con facoltà di sub-delega Raffaele Beatrice e/o Diletta Bellei (impiegati dell’Ente).
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata c/o la sede (Via Don Lorenzo Milani, 54) o telefonicamente sulle utenze 059/300012 – 059/260759 o tramite mail: uicimodena@uicimodena.it o tramite PEC: uicmo@pcert.postecert.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, (UEPE con sede a Modena in Via Carlo Sigonio n. 50/4, tel. 059/212230), per la redazione del programma o agli indirizzi mail: prot.uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata biennale con scadenza il 31/12/2023.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, lì 02.02.2022
Per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS
Sez. Territoriale di Modena
Il Presidente dott. Ivan Galiotto
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo
Convenzione n. 104 Prot. n. 876/I
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
l'’Associazione/Fondazione Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti ETS Sezione Territoriale Di Modena (di seguito "l'Ente"), con sede legale in Modena, Via Don Lorenzo Milani n. 54, nella persona del legale rappresentante sig./sig.ra Dott. Ivan Galiotto che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente
PREMESSO CHE
- a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l’Amministrazione/Ente firmataria/o della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA
la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Art. 1
Attività da svolgere
Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:
a) collaborazione in tutte le attività dell’ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l’acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;
b) accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell’ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
c) collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di segretariato sociale;
d) lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
e) attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell’handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell’informatica applicata a non vedenti, ecc.);
f) organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
g) partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
h) promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell’esclusione sociale dei soggetti privi della vista;
i) attività di supporto verso gli utenti;
l) raccolta dati e ricerche on-line di ausili per persone con disabilità visiva, attività informatica, di segreteria, supporto alla programmazione di interventi di ricerca, di orientamento e di accoglienza;
m) attività di manutenzione ordinaria dell’Ente;
n) attività di pulizia della struttura;
o) addetto alle pulizie generiche della sezione per mantenere l'igiene e la pulizia degli ambienti applicando le norme di sicurezza e igiene nell’utilizzo delle attrezzature specifiche (aspirapolvere, etc...), maneggio e conservazione (con cura e in sicurezza) di sostanze chimiche e di prodotti necessari alla pulizia degli ambienti.
p) attività di giardinaggio;
q) addetto alla cura del verde: esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione delle aree verdi dell’Ente, nello specifico: effettuazione di lavori manuali di cura della siepe, del giardino e del prato privato della sezione compresa la pulizia delle aiuole, diserbo manuale delle piante infestanti, sfalcio dell’erba e compostazione dei rifiuti negli appositi contenitori.
Le Amministrazioni/Ente si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Amministrazione/Ente.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni è per l’Amministrazione/Ente in qualità di Responsabile Dott.ssa/il Dott. Ivan Galiotto e Raffaele Beatrice.
Il Responsabile dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Amministrazione/Ente ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’ Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando la Dott.ssa/il Dott. Raffaele Beatrice telefonicamente al 059/300012 oppure tramite email uicimodena@uicimodena.it.
L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.
L’Amministrazione/Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Amministrazione/Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione/Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.
Modena li, 18/12/2023
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Emilia Salvatore
Per l’Ente
Il legale rappresentante
Dott. Ivan Galiotto
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ CON MESSA ALLA PROVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 168-BIS C.P., ART. 464-BIS C.P.P., ART. 8 DELLA L. 28 APRILE 2014 N. 67 E ART. 2, COMMA 1 DEL D. M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
l'’Associazione/Fondazione Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti ETS Sezione Territoriale Di Modena (di seguito "l'Ente"), con sede legale in Modena, Via Don Lorenzo Milani n. 54, nella persona del legale rappresentante sig./sig.ra Dott. Ivan Galiotto che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente
PREMESSO CHE
- la Legge 28 aprile 2014 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
- con il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle Convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il predetto Regolamento prevede che nelle Convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA
la presente Convenzione (di seguito "la Convenzione") per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., art. 8 della L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.
Art. 1
Attività da svolgere
L’Amministrazione/Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
a) collaborazione in tutte le attività dell’ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l’acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;
b) accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell’ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
c) collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di segretariato sociale;
d) lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
e) attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell’handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell’informatica applicata a non vedenti, ecc.);
f) organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
g) partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
h) promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell’esclusione sociale dei soggetti privi della vista;
i) attività di supporto verso gli utenti;
l) raccolta dati e ricerche on-line di ausili per persone con disabilità visiva, attività informatica, di segreteria, supporto alla programmazione di interventi di ricerca, di orientamento e di accoglienza;
m) attività di manutenzione ordinaria dell’Ente;
n) attività di pulizia della struttura;
o) addetto alle pulizie generiche della sezione per mantenere l'igiene e la pulizia degli ambienti applicando le norme di sicurezza e igiene nell’utilizzo delle attrezzature specifiche (aspirapolvere, etc...), maneggio e conservazione (con cura e in sicurezza) di sostanze chimiche e di prodotti necessari alla pulizia degli ambienti.
p) attività di giardinaggio;
q) addetto alla cura del verde: esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione delle aree verdi dell’Ente, nello specifico: effettuazione di lavori manuali di cura della siepe, del giardino e del prato privato della sezione compresa la pulizia delle aiuole, diserbo manuale delle piante infestanti, sfalcio dell’erba e compostazione dei rifiuti negli appositi contenitori.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’Ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare l’attività dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
Ivan Galiotto
Raffaele Beatrice.
I Dirigenti pro tempore dei Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.
La disponibilità dell’Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando Raffaele Beatrice telefonicamente sull’utenza mobile 059300012 o tramite mail uicimodena@uicimodena.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230 - 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail prot.uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Amministrazione/Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova e_ art. 168 quater c.p.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare all’UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena li, 18/12/2023
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Emilia Salvatore
Per l’Ente
Il legale rappresentante Dott. Ivan Galiotto