Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e la Fondazione Ant Italia Onlus - 31 dicembre 2021 - 28 dicembre 2023
28 dicembre 2023
TRIBUNALE DI MODENA
CONV. 89 Prot. 166/int
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e Fondazione Ant Italia Onlus, con sede legale Bologna, nella persona del legale rappresentante, Dott.ssa Raffaella Pannuti, (di seguito “ANT”):
Art. 1
Attività da svolgere
ANT consente che n. 9 condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale alle singole strutture ANT presenti sul territorio modenese e nello specifico n. 3 condannati al massimo in contemporanea in ogni struttura ANT.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ANT specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
supporto all'attività di ufficio, amministrativa, logistica, sociale e di raccolta fondi presso le sedi Ant.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- per la delegazione ANT di Modena, sita in via Verdi 60, Modena, e-mail: delegazione.modena@ant.it, tel. 059-238181, fax: 059-238329, la signora Maria Concetta Pezzuoli, delegata della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito “il Coordinatore”);
per la delegazione ANT di Mirandola, sita in Vicolo Bonatti, 12-14, Mirandola, 41037 MO, Italia, e-mail: delegazione.mirandola@ant.it, tel. 347-1125250, fax: 0535-20525, la signora Maria Grazia Zagnoli, collaboratrice della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito “il Coordinatore”);
per la delegazione ANT di Vignola, sita in via Mario Pellegrini 3, e-mail: delegazione.vignola@ant.it, tel. 059-766088, fax: 059-773887, il signor Carlo Camatti, delegato della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito “il Coordinatore”);
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture ANT con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
ANT si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando Ant Modena - telefonicamente al numero fisso: 059 238181 o tramite mail: delegazione.modena@ant.it
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ANT si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
ANT si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto ad ANT di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
ANT ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione del lavoro, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2023
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 31/12/2021
Per Fondazione Ant Italia Onlus
Il Presidente e legale rappresentante
dott.ssa Raffaella Pannuti
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente dott. Pasquale Liccardo
Convenzione n. 113 Prot. n. 15/I
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
Fondazione Ant Italia Onlus (di seguito "l'Ente"), con sede legale in Bologna, Via Jacopo di Paolo 36, nella persona del legale rappresentante sig.ra dott.ssa Raffaella Pannuti che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente
PREMESSO CHE
- a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l’Amministrazione/Ente firmataria/o della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA
la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Art. 1
Attività da svolgere
Fondazione ANT consente che n. 9 condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale alle singole strutture Ant presenti sul territorio modenese e nello specifico n. 3 condannati al massimo in contemporanea in ogni struttura Ant.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, Fondazione ANT specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate, da svolgersi presso le sedi Ant
- supporto alle attività di ufficio e amministrative
- supporto alle attività di logistica
- supporto alle attività promozionali e di raccolta fondi
Fondazione ANT si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi delle sedi ANT.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni, sono per Fondazione Ant in qualità di Responsabili i signori:
1) per la delegazione ANT di Modena, sita in via Verdi 60, Modena, e-mail: delegazione.modena@ant.it, tel. 059-238181, fax: 059-238329, la signora Maria Concetta Pezzuoli, delegata della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito “il Coordinatore”);
per la delegazione ANT di Mirandola, sita in Vicolo Bonatti, 12-14, Mirandola, 41037 MO, Italia, e-mail: delegazione.mirandola@ant.it, tel. 347-1125250, fax: 0535-20525, la signora Maria Grazia Zagnoli, collaboratrice della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito “il Coordinatore”);
per la delegazione ANT di Vignola, sita in via Mario Pellegrini 3, e-mail: delegazione.vignola@ant.it, tel. 059-766088, fax: 059-773887, il signor Carlo Camatti, delegato della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito “il Coordinatore”);
Il Responsabile dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi di Fondazione Ant ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando ANT Modena - telefonicamente al 059 238181 oppure tramite e-mail a delegazione.modena@ant.it.
L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.
ANT si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ANT si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
ANT si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Fondazione ANT ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione/Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.
Modena li, 28/12/2023
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Emilia Salvatore
Per Fondazione Ant Italia Onlus
Il Presidente e legale rappresentante
Dott.ssa Raffaella Pannuti