Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e la Federazione Telearancione - 23 dicembre 2021 - 21 dicembre 2023

21 dicembre 2023

TRIBUNALE DI MODENA

 

CONV. 88 Prot. 102/int

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

La FEDERAZIONE TELEARANCIONE (P.I 03528180361 )con sede legale in via Borgo n.23 -41043 Corlo di Formigine (MO) nella persona del rappresentante legale Sig.Castellani Tarabini Gabriele,

E

Il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto, nella persona del Presidente Dott.Pasquale Liccardo ,del Tribunale ordinario di Modena ,giusta la delega sotto evidenziata di seguito denominato “Il Tribunale”.

Premesso che

  1. A norma dell’art.54 del D.Ivo 28 agosto 2000 n.274 ,richiamato dall’art.165 c.p così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n.145 ,dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L 30.12.2005 N.272 convertito con legge 21.2.2006 n.49,nonché dall’art.186 e 187 del Codice della strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ,il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. L’art.2 ,comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o su delega di questo , con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni ,gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1 comma 1 del decreto ministeriale «presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  3. Il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

 l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente Convenzione (di seguito”la convenzione” ) tra il Ministero della Giustizia ,che interviene nel presente atto nella persona del Dott.Pasquale Liccardo ,Presidente del Tribunale ordinario di Modena,giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e la Federazione Telearancione (P.I 03528180361 ) con sede legale in via Circonvallazione Nord n.4 -41057 Spilamberto (MO) nella persona del suo rappresentante legale, Sig.Castellani Tarabini Gabriele (di seguito “l’Amministrazione “)

Art. 1) Attività da svolgere

L'Amministrazione consente che n.3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività, con un massimo di n.3 lavoratori impiegabili contemporaneamente presso la sede.

In conformità con quanto con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministratore specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell’Amministrazione nel ramo sociale e in particolare sono previste:

.-Nell’ambito sociale presso la struttura della Federazione Telearancione con sede operativa in via Circonvallazione Nord ,4 -41057 Spilamberto (MO) attività logistiche e operative di raccolyta dati e ricerche on-line di ausili per persone con disabilità ,varie attività informatica ,di segreteria ,supporto alla programmazione di interventi di ricerca ,di orientamento e di accoglienza.

Art. 2) Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art.1.

Art. 3) Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art.2 del D.M 26 Marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

I responsabili dei servizi indicati all’art.1 per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura ,di impartire le istruzioni ,di provvedere alle verifiche di cui alll’art.6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato,da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione. L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4) Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art.54 , commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo .Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale ,è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione ,che provvederà a riscontrare la conformità a quanto previsto della normativa vigente. L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze , ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5) Divieto di retribuzione-Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all’Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione , in qualsiasi forma ,per l’attività da essi svolta. E’ obbligatorio ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6) Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art.56 del decreto legislativo (se il condannato ,senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc..) Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7) Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione e inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.

Art.8) Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata sino al 31.12.2023 .Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionali di cui all’art.7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia -Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 23.12.2021

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo

Per la Federazione Telearancione
Il rappresentante legale Sig.Castellani Tarabini Gabriele

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

E

La Federazione Telearancione nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Castellani Tarabini Gabriele (di seguito “l’Amministrazione”),

la Federazione Telearancione (di seguito "l'Ente"), con sede legale in Corlo di Formigine (MO), Via Borgo n.23, nella persona del legale rappresentante sig. Castellani Tarabini Gabriele che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente

PREMESSO CHE

  • a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
  • che l’Amministrazione/Ente firmataria/o della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Art. 1
Attività da svolgere

Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

  • lavori nelle strutture dell’Amministrazione nel ramo sociale e in particolare:

 attività logistiche e operative di raccolta dati, ricerche on-line di ausili per persone con disabilità, attività di informatica, di segreteria, supporto alla programmazione di interventi di ricerca ,di orientamento e di accoglienza.

L’ Amministrazione /Ente si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Amministrazione/Ente.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni è per l’Amministrazione/Ente in qualità di Responsabile Sig.Castellani Tarabini Gabriele .

Il Responsabile dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Amministrazione/Ente ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’ Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando il Sig.Castellani Tarabini Gabriele telefonicamente al 3314144080 oppure al 3281212500 oppure tramite email federazionetelearanc@libero.it.

L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.

L’Amministrazione/Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione/Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione/Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.

Modena li, 21.12.2023

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
 Dott.ssa Emilia Salvatore Castellani

Per la Federazione Telearancione
Tarabini Gabriele