Convenzione tra il Dipartimento per gli Affari di giustizia e la Regione LOMBARDIA in tema di Assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipologia di reato - 1 dicembre 2021

1 dicembre 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

 

Codice del progetto - Prot. DAG n. 195476.E del 29.09.2021

Responsabile di Progetto/ Beneficiario  - Marta Giovanna Corradini/Regione LOMBARDIA

Titolo del progetto - "Un futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima"

Obiettivi/interventi di progetto - Assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipologia di reato

-  Valorizzazione e potenziamento delle reti locali e miglioramento dell’accessibilità ai servizi (rete strutturata sul-l’intero territorio regionale con sottoscrizione specifici protocolli operative);
- Definizione di una articolazione organizzativa e strutturazione della rete regionale (Strutturazione dell’elenco regionale dei centri, sportelli e punti di ascolto a tutela delle vittime di reato; Definizione degli elementi di natura organizzativa ed operative; Realizzazione della rete Dafne Lombardia e sottoscrizione del protocollo con rete Dafne)

Durata - 12 mesi (dicembre 2021 - novembre 2022)

Importo finanziato - € 352.469,90 
Importo co-finanziato - € 113.000,00

Partenariato

Comuni di: Milano, Mantova, Brescia, Pavia, Varese, Rozzano, Bergamo, Como (Az. Speciale), Lecco, Lodi, Cremona, Monza.


Indice

ART. 1 - OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI
ART. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO
ART. 4 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
ART. 5 - VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE
ART. 6 - SANZIONI E REVOCHE
ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA
ART. 8 - CONFLITTO D’INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ
ART. 9 - PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI
ART. 10 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
ART. 11 - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
ART. 12 - RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO
ART. 13 - FORO COMPETENTE
ART. 14 - ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

 


Il Capo del “Dipartimento per gli Affari di Giustizia” (di seguito anche “DAG” o “Amministrazione”) del Ministero della Giustizia

e

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato “Beneficiario”): Regione Lombardia;
Ente proponente: Regione Lombardia;
Codice Fiscale dell’Ente proponente: 80050050154;
Nome del Responsabile del controllo: dott.ssa LAURA ALESSANDRELLI, direttore dell’Ufficio del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia;

VISTO l’art. 1, comma 426, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) sul rafforzamento della rete di assistenza alle vittime di reato;

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”;

VISTA la nota prot. DAG n. 158819.U del 30/07/2021 recante “Invito a presentare proposte per la realizzazione di interventi rivolti all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2021”;

VISTO il progetto presentato dalla Regione Lombardia denominato “Un futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima.” con l’allegata scheda analitica dei costi di progetto;

VISTA la delibera della Commissione di valutazione in data 17.11.2021 recante l’approvazione dell’iniziativa in argomento, per un ammontare di € 352.469,90  (trecentocinquantaduemilaquattrocentosessantanove/90);


ART. 1 - OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

1.1 La convenzione ha per oggetto la realizzazione, secondo le modalità di seguito descritte, del progetto denominato “Un futuro in comune: per essere a fianco di chi è vittima.”. L’importo progettuale finanziato è pari ad € 352.469,90  (trecentocinquantaduemilaquattrocentosessantanove/90).

1.2 Il progetto ha durata di 12 mesi.

1.3 La presente convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura del progetto.

1.4 Potrà essere concessa una proroga alla data di conclusione del progetto, a seguito di motivata richiesta da parte del Beneficiario. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse al DAG entro un congruo termine dalla scadenza del progetto, al fine di consentirne la regolare istruttoria e la valutazione ai fini dell’autorizzazione.

1.5 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, garantendo un’equilibrata copertura territoriale nel perseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione e relativi allegati, e delle disposizioni normative applicabili, anche con riguardo ai criteri specificati nel paragrafo 2 dell’invito a presentare proposte progettuali di cui alla presente iniziativa (prot. DAG n. 158819.U del 30 luglio 2021); quanto al finanziamento per “spese per il personale impiegato nel progetto” (voci da 3 a 5 della scheda analitica dei costi di progetto, pag. 2), preso atto dei limiti tariffari previsti nell’invito ad offrire, il Beneficiario si impegna a rispettare il costo massimo orario, per professionisti esterni, pari ad euro 25,00 lordi con conseguente rimodulazione della quantità di prestazione erogabile fino a capienza del finanziamento ammesso, salva la facoltà di coprire con risorse autonome il saldo rispetto al “costo unitario” indicato nella predetta scheda dei costi (ad es. saldo di euro 15,00 lordi/ora rispetto al costo individuato per la figura di avvocato);

1.6 Il Beneficiario si impegna a provvedere e vigilare affinché i fondi stanziati per le vittime destinatarie degli interventi non costituiscano forme risarcitorie e/o indennitarie per il danno subito, non si sostituiscano alle disposizioni in merito assunte dalle autorità giudiziarie, né si sovrappongano ad erogazioni pubbliche comunque finalizzate a medesime esigenze assistenziali, e affinché in ogni caso elargizioni a titolo di prima assistenza o per copertura di interventi emergenziali non costituiscano duplicazione di analoghe forme di sostegno alla vittima.

1.7 Il Beneficiario si impegna al versamento, all’atto della conclusione del progetto (anche come eventualmente prorogato), delle eventuali disponibilità residue alla Tesoreria dello Stato in conto entrate, con imputazione sul capo XI – capitolo 3530 “entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia” – art. 3 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”IBAN IT59D0100003245348011353003 –indicando nella causale, dopo l’indicazione dell’ente versante, la dicitura “Per conto di: ____________ saldo conclusione progetto_________________________”.

1.8 Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica[1] e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Beneficiario si impegna:

  1. ad assicurare l’esecuzione esatta ed integrale del progetto, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
  2. a comunicare immediatamente l’eventuale mutamento del responsabile del progetto, assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
  3. a sottoporre, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare immediatamente ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva valutazione ed eventuale approvazione;
  4. a trasmettere, entro il 15^ giorno del mese successivo a ciascun trimestre progettuale, una relazione sul relativo andamento, tramite posta elettronica certificata;
  5. a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, la scheda di monitoraggio trimestrale, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma e delle condizioni previste nella convenzione, utilizzando il modello all'uopo predisposto ;
  6. a trasmettere, tramite posta elettronica certificata un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute, alle seguenti scadenze:
    • all’atto della richiesta del saldo del finanziamento di progetto, a seguito dell’avvenuto utilizzo, per un importo non inferiore all’80% dei fondi di progetto, della prima quota dei fondi finanziati;
    • all’atto della conclusione delle attività progettuali nei tempi previsti dal crono-programma o dall’eventuale proroga concessa;
  7. a far accedere al controllo sull’attività finanziaria le persone delegate dal DAG;
  8. a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
  9. ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;
  10. ad avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti nella scheda di progetto, comunicando al DAG la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
  11. ad individuare i soggetti attuatori degli interventi mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente (con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 165/2001, alla L. 241/1990, al D.lgs. n. 117/17, alla disciplina ove applicabile in tema di controlli anti-mafia, nonché sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010), e ad assicurare che il ricorso a professionisti esterni avvenga nel rispetto di criteri adeguatamente selettivi, predefiniti e trasparenti e che l’erogazione delle corrispondenti attività si conformi alla normativa deontologica del settore di riferimento;
  12. a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di appalti pubblici, nonché della normativa di settore;
  13. a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la “Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” e ss.mm.ii.;
  14. a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
  15. a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
  16. a rispettare il massimale di costo orario di € 25,00 lordi per i professionisti esterni, quali ad es. psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali;
  17. a rispettare, per le figure professionali diverse da quelle citate al punto precedente, le Unità di Costo Standard (U.C.S.) definite dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01/08/2018 e n. 319 del 17/09/2019 e alla circolare n. 2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; per quanto concerne le voci di costo non previste nelle predette unità si farà riferimento ai costi approvati nel progetto; eventuali variazioni, da comunicare con congruo anticipo e con idonea documentazione giustificativa a corredo, dovranno essere preventivamente approvate.

ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO

3.1 Il progetto prevede la realizzazione delle attività descritte nella documentazione di progetto approvata a seguito di relativa delibera della Commissione di valutazione, con le eventuali specifiche concordate in questa sede; la documentazione di progetto così approvata costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 4 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

4.1 Nell’attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

  • utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;
  • gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e da tutte le disposizioni e/o criteri ivi richiamati, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria di fondi.


ART. 5 - VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE

5.1 Le somme erogate saranno versate sulla contabilità speciale infruttifera c/o la Banca d’Italia, Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Milano, 0030268 intestata alla Regione Lombardia e dovranno essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

5.2 L’inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonché di quelli indicati nel paragrafo 7 del citato Invito ministeriale comporta la sospensione del finanziamento e, nei casi gravi, la revoca.

5.3 L’Amministrazione procede alle seguenti erogazioni di finanziamento:

  • prima quota di € _____________________ pari al 90% (Novanta) dell’importo da finanziare, erogabile a seguito del perfezionamento della presente convenzione;
  • saldo finale, di importo pari alle somme residue ancora da erogare nell’ambito delle attività progettuali ammesse al finanziamento, che sarà erogato solo a seguito dell’esito positivo del controllo sulla rendicontazione e sugli adempimenti trimestrali di cui all’art. 2, comma 1, lettere d, e, f.

ART. 6 - SANZIONI E REVOCHE

6.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Beneficiario, l’Amministrazione potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all’inadempimento.

6.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell’inadempimento.

6.3 Se i rimborsi non saranno effettuati nel termine fissato, le somme da restituire all’Amministrazione potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato; il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno e incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

6.4 L’Amministrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

7.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente convenzione.

7.2 Il Beneficiario potrà, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa.

7.3 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

7.4 Il Beneficiario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente

7.5 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell’esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7.6 Il Beneficiario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

7.7 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione erogante ha facoltà di adottare le sanzioni previste dall’art. 6, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione medesima.

ART. 8 - CONFLITTO D’INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

8.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull’imparzialità e obiettività della presente convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi, ecc.).

8.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d’interesse o una condizione di incompatibilità durante l’esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Amministrazione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L’ente erogante si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l’Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel precedente art.6.

ART. 9 - PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI

9.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Beneficiario garantisce all’Amministrazione il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto, nel rispetto della normativa di settore.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

10.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L’Amministrazione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti.

10.2 L’Amministrazione si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, a norma dell’art. 11 che segue. Qualora l’Amministrazione non si avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l’esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente la medesima Amministrazione. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione.

ART. 11 - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

11.1 L’Amministrazione può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

  1. per giusta causa. È da intendersi “giusta causa di recesso”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;
  2. in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

11.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.

ART. 12 - RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

12.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all’Amministrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

12.2 Il Capo del Dipartimento valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corr In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione (incluse quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione) saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 14 - ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

14.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

Per il DAG
Il Capo del Dipartimento
Nicola Russo

Per il Beneficiario
Il Responsabile del progetto

 

[1] D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001, L. 241/90 nonché il D.lgs. n. 117/2017 recante “Codice del terzo settore”.