Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PISTOIA e il Comune di Pescia - 7 ottobre 2019 - 3 ottobre 2024
3 ottobre 2024
TRIBUNALE di PISTOIA
Prot. 325/2019 int Pistoia
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 2 D.M. 26 marzo 2001
Art. 1 DM. 8 giugno 2015, n. 88
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato e nelle ipotesi previste dall'art 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di. volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 dei codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5-bis dpr 309 dei. 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma I, Iett. g), D.L. 272 del 2005 prevede che il giudice possa applicate la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224-bis D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il dl. 122 del 1993 aveva infatti previsto all'art.1 bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 1. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l'art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l'imputato e il Pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulate con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il DM 8 giugno 2015, n. 88 a seguito dell'istituzione della messa alla prova prevista dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità' ai fini della messa alla prova dell'imputato;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001 e che il DM 8 giugno 2015 n- 88 prevede identica facoltà di delega del Ministro della Giustizia ai Presidenti di Tribunale.
- che l'Ente denominato Comune di Pescia con sede in Pescia
Piazza Mazzini 1 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nelle norme in premessa citate;
Tutto ciò premesso
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Maurizio Barbarisi, Presidente del Tribunale di Pistoia, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona del legale rappresentate Oreste Giurlani sindaco pro tempore si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un'attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.
L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dai DM 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti mansioni
Attività di supporto per l’abbellimento di spazi cittadini, e/o sistemazione cartellonistica strade ,collaborazione per preparazione spazi per manifestazioni socio culturali, sistemazione materiali e locali presso le Istituzioni culturali.
e riguardano le seguenti prestazioni:
-Prestazioni di lavoro per finalità Sociali in genere;
-Prestazioni di lavoro per finalità di Protezione Civile;
- Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del Patrimonio Ambientale;
-Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico;
-Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici,compresi giardini ,parchi,argini lungo fiume.
Specifiche Mansioni:
-Operazioni di manovalanza nella risistemazione e riorganizzazione logistica degli uffici comunali;
-Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio cittadino;
-taglio erba,sostituzione dei sacchi dei rifiuti presso i giardini comunali e lungo l’argine del fiume;
-Affiancamento al personale dell’ufficio tecnico per la manutenzione degli immobili comunali;
-servizio di guardania di strutture ed impianti di proprietà comunale facenti parte del patrimonio sportivo,culturale e socio ricreativo;
-Lavori di pubblica utilità presso il Servizio lavori pubblici e protezione civile;
In ogni caso il numero massimo di persone impiegate in lavori di pubblica utilità che l'Ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 2.
L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, che l'avranno acquisita presso l'Ente Comune di Pescia ,indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
In ogni caso l'Ente si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto e' sottoposto.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Per le attività di supporto con l’ufficio tecnico:Geom.Luciano Bianchi Funzionario responsabile Opere pubbliche e Protezione Civile;
- Per le attività di supporto presso le Istituzioni Culturali:dott.ssa Luisella Gobbi funzionaria Responsabile Sociale e Cultura;
Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività- cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
L'Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e dei soggetti messi alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che le persone ammesse ai lavori dì pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto agli Enti dì corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le Malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi delle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità.
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo Il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria dal Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Pistoia, 7 ottobre 2019
Per l’Ente
Il Sindaco
Oreste Giurlani
Per il Tribunale
Il Presidente
Maurizio Barbarisi
Prot. 470/2024 int Pistoia, 03/10/2024
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi degli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dell’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, degli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p.
PREMESSO CHE
l’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”;
l’art. 187, comma 8-bis, del citato d. lgs. n. 285/1992 prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;
l’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309/1990 prevede: “nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste”;
l’art. 20-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) indica, fra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che “può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni”;
l’art. 165 c.p. prevede che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
l’art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l’art. 168-bis c.p. (“Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”), il quale – nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), d. lgs. n. 150/2022 – stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni …(OMISSIS)… La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta …(OMISSIS)…”;
l’art. 71, comma 1, lett. d), d. lgs n. 150/2022 ha introdotto l’art. 56-bis alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede: “Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;
l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 (“Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie oppure enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
l’art. 95, comma 3, d. lgs. n. 150/2022 prevede che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151”;
il Comune di Pescia rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato decreto del Ministero della giustizia 26 marzo 2001 / 8 giugno 2015, n. 88;
il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti del Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della giustizia, che interviene nella persona del Presidente f.f. del Tribunale di Pistoia dott. Stefano Billet, giusta delega di cui all’atto in premessa, e il comune di Pescia (di seguito: l’Ente), nella persona del Sindaco Sig. Riccardo Franchi;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Disponibilità di posti e sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
L’Ente consente che massimo n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative citate in premessa.
La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa è collocata presso le strutture dell’Ente.
L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e l’avvio dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e per indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
(Mansioni e settori di impiego)
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell’art. 1 D.M. 26 marzo 2011 e nell’art. 2, comma 4, D.M. n. 88/2015:
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settore di impiego |
attività da svolgere |
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Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; |
nessuna |
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Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali |
Affiancamento al personale comunale |
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Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali |
Affiancamento al personale comunale |
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Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche |
nessuna |
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Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia |
Attività diretta al decoro urbano sul territorio comunale e cura del verde come: spazzamento marciapiedi, vie e piazze, raccolta rifiuti gettati lungo le strade, aiuole, giardini, parchi pubblici e lungo l’argine del fiume Pescia, svuotamento cestini pubblici, piccoli lavori di manutenzione di beni e immobili pubblici (ad es. tinteggiatura panchine etc.) Attività finalizzate alla fruibilità dei servizi pubblici come apertura e chiusura di parchi giardini, pulizia, apertura e chiusura di bagni pubblici |
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Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto |
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Altro (specificare) |
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.
L'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni:
Lacroix Roberto, Istruttore Tecnico
Tarabori Letizia, Istruttore Amministrativo
Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività- cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 3
(Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalle normative citate e dal provvedimento di ammissione; l’Ente specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 26 marzo 2001 e dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità.
Art. 4
(Sicurezza del lavoro. Assicurazione)
L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17 febbraio 2017.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
(Controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
L’Ente comunicherà all’U.E.P.E e alle autorità di polizia incaricate del controllo il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli ammessi ai lavori di pubblica utilità e di impartire le relative istruzioni.
I referenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità avranno cura di raccogliere, su apposito registro, i giorni di presenza mediante firma autografa di questi ultimi e si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi – alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui all’artt. 186 d. lgs. n. 285/1992 o all’U.E.P.E. nelle ipotesi di cui all’art. 73, comma 5-bis d.P.R. n. 309/1990, agli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p. e all’187 d. lgs. n. 285/1992 – l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte degli stessi e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo, una volta acquisita, la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’U.E.P.E. incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’U.E.P.E. informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento dei lavori di pubblica utilità per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare all’ U.E.P.E. ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati.
Art. 6
(Verifiche finali)
I referenti indicati all’art. 5, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti le presenze e l’assolvimento degli obblighi dell’imputato/condannato, all’U.E.P.E., che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 7
(Inadempimento della convenzione. Recesso)
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
(Impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità)
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’U.E.P.E. informa tempestivamente il giudice che ha disposto l’ammissione ai lavori di pubblica utilità.
Art. 9
(Durata della convenzione)
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Art. 10
(Pubblicità della convenzione)
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco delle convenzioni stipulate presso il Tribunale. Viene inviata, inoltre, all’U.E.P.E. competente.
Pistoia, 03/10/2024
Il Sindaco di Pescia
Riccardo Franchi
Il Presidente del Tribunale
Stefano Billet