Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TIVOLI e Società cooperativa Pegaso a r.l. - 10 novembre 2021

10 novembre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2011 TRA IL TRIBUNALE DI TIVOLI E LA SOCIETA’ COOPERATIVA PEGASO A R.L.

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace ed il giudice monocratico – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.02.2006 n. 49 – possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, giusta l'art. 165 comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato;

e che l'art. 165 comma 2 c.p. impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1 per l'appunto;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

si conviene

quanto segue la tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott.Stefano Carmine De Michele,Presidente del Tribunale di Tivoli, giusta la delega di cui in premessa e l'ente/associazionePegaso Cooperativa Sociale a rl, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Ersilia Lupi,

art.1
(Attività da svolgere)

L'ente consente che n.4 persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n° 2:

  • Subiaco, Struttura Educativa per minori “Casa Famiglia il Girasole”, piazza sant’Andrea 3
  • Genazzano, Struttura Educativa per minori “Gruppo Appartamento Uscita di Sicurezza”, via Colle Mufiano 19.

I soggetti che saranno ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità presteranno presso le 2 strutture dell’ente le seguenti attività:

  • Aiuto nella manutenzione interna ed esterna degli stabili
  • Aiuto nella preparazione dei pasti
  • Aiuto nelle attività laboratoriali
  • Preparazione e riassetto degli spazi comuni.
  • Aiuto nel disbrigo semplici pratiche.

Non sono demandati loro compiti e responsabilità educative nei confronti degli ospiti minori.

All’inizio delle attività sono tenuti a sottoscrivere un patto di riservatezza.

L’ente fornisce al soggetto richiedente preventiva disponibilità allo svolgimento del lavoro per successivo inoltro al giudice.

Art. 2
(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
(Coordinatori delle prestazioni)

L'ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • PREDUT ANA OTILIA per la casa famiglia il girasole
  • GIOVANNETTI ILEANA per il gruppo appartamento Uscita di Sicurezza

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, co.2-3-4, del decreto legislativo.

L'ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
(Divieto di retribuzione)

E’ fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
(Relazione sul lavoro svolto)

L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell'esecuzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
(Risoluzione sulla convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

Art. 8
(Durata della Convenzione)

La presente convenzione avrà la durata di anni 3a decorrere dal la data della sotoscrizione.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Tivoli, 10.11.2021

Il Rappresentante legale
Ersilia Lupi

Il Presidente del Tribunale di Tivoli
Stefano C. De Michele