Accordo tra Dipartimento giustizia minorile e di comunità e la Conferenza nazionale Volontariato giustizia - 3 novembre 2021

3 novembre 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

il DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ (di seguito DGMC), con sede in Roma - via Damiano Chiesa, 24, nella persona del Capo Dipartimento, dott.ssa Gemma Tuccillo, domiciliata per la carica presso la sede legale del Dipartimento suddetto,

e

la CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA (di seguito CNVG) con sede in Roma - via Raffaele Majetti, 95, nella persona del Presidente, dott.ssa Ornella Favero.

VISTO l’art. 118 c. 4 della Costituzione, che sancisce il principio di sussidiarietà così valorizzando il ruolo del volontariato;

VISTO l'art. 17 Ord. penit. che prevede che la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private;

VISTO l’art. 78 Ord. penit. che prevede che gli assistenti volontari possono collaborare per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie;

VISTO l’art. 120 del D.P.R. 230/2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” che prevede che l’attività di volontariato sia svolta in piena integrazione con quella degli operatori istituzionali;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.lgs 28 luglio 1989 n.272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88” sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore e giovane adulto sottoposto a procedimento penale una scelta residuale a fronte della quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante, anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte, attivando quelle risorse  territoriali che possono fornire al minore e giovane adulto e al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di responsabilizzazione rispetto al reato commesso;

VISTO il d.lgs. 15 Dicembre 2015 n. 212 ”Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI.;

VISTO il d.lgs. 03 luglio 2017 n° 117 “Codice del Terzo settore” che prevede all’art. 55 il coinvolgimento attivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione mirate alla definizione dei bisogni da soddisfare e alla realizzazione di specifici progetti di intervento;

VISTO il D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che disciplina l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità nei confronti dei condannati minorenni, favorendo percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonché la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;

CONSIDERATO che il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è competente rispetto agli autori di reato minorenni in area penale interna ed esterna e adulti in area penale esterna;

VISTE le regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

VISTA la Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation che alla Parte III “Responsabilità e rapporti con altri organismi”, art. 37 prevede che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;

VISTA la Raccomandazione R(12)5, recante il Codice europeo di etica per il personale penitenziario che esplicita il ruolo determinante al sostegno che può essere offerto dalla popolazione e dal coinvolgimento della società, per il raggiungimento e l’efficienza di determinati obiettivi dei servizi penitenziari;

VISTA la lettera circolare n. 8 del 13 aprile 2017 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità “assistenti volontari ex art. 78 O.P. presso le strutture territoriali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – competenze e procedure di autorizzazione”, limitatamente alla parte in cui si conferma la volontà di valorizzare e qualificare ulteriormente la presenza dei volontari presso i Servizi Minorili e gli Uffici di esecuzione penale esterna;

VISTA la direttiva del Capo del DGMC del 17.01.2017 che pone in capo agli Uffici interdistrettuali e ai Centri per la giustizia minorile i rapporti con il volontariato;

VISTA la circolare n. 5 del 2020 del Capo Dipartimento del DGMC in materia di “Nuove disposizioni riguardanti gli oneri assicurativi ed il rimborso spese per le attività di volontariato presso i servizi di Giustizia minorili e di Comunità”;

CONSIDERATO che il Ministero della Giustizia riconosce la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (di cui fanno parte le conferenze regionali: Liguria Piemonte/Valle d’Aosta Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli; Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna; gli enti nazionali Aics, Antigone, Arci, Caritas italiana, CNCA, CSI, Jesuit Social Network, Libera, San Vincenzo de Paoli, SEAC), quale soggetto che concorre a garantire efficienza ed affidabilità per le scelte operative che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nelle sue diverse forme ed espressioni nel settore dell’esecuzione penale;

CONSIDERATO che il Volontariato opera all'interno degli Uffici di esecuzione penale esterna e dei Servizi Minorili con il coordinamento delle rispettive Direzioni;

RITENUTA la necessità di promuovere ulteriormente percorsi di integrazione tra il volontariato, gli Uffici di esecuzione penale esterna e i Servizi Minorili;

TUTTO CIO' PREMESSO la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità convengono quanto segue:

Articolo 1
Impegni reciproci

  1. Il DGMC riconosce la CNVG quale soggetto referente per le scelte operative che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nel settore della giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna;
  2. La CNVG si impegna a rendere noti al DGMC gli organismi suoi aderenti;
  3. Il DGMC e la CNVG si impegnano a fornire reciproche informazioni sulle rispettive strutture decentrate per agevolare la comunicazione;
  4. Il DGMC e la CNVG, attraverso le attività dì programmazione, informazione e formazione, favoriscono l'integrazione di coloro che svolgono attività di volontariato;
  5. Il DGMC e la CNVG si impegnano a favorire la stipula delle convenzioni previste dall'art. 120 c.1 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
  6. Il DGMC si impegna ad agevolare l'accesso e lo svolgimento delle attività dei volontari aderenti alla CNVG presso gli Uffici di esecuzione penale esterna e presso i Servizi Minorili;
  7. Il DGMC e la CNVG si impegnano nella progettazione congiunta di iniziative formative rivolte al personale dipendente e ai volontari;
  8. Il DGMC e la CNVG si impegnano affinché le attività del volontariato siano svolte attraverso il confronto costante con quelle degli operatori istituzionali e i volontari aderenti alla CNVG cooperino con gli stessi nelle attività proposte, secondo modalità e tempi concordati;
  9. Il DGMC si impegna a fornire informazioni alle associazioni di volontariato aderenti alla CNVG su normative, direttive, circolari e linee di indirizzo, nonché dati statistici che possano riguardare l'impegno del volontariato;
  10. Il DGMC si impegna ad adottare tutte le misure che si renderanno necessarie, al fine di consentire ai volontari aderenti alla CNVG di inviare propri contributi ed osservazioni, nell’ambito dell’attività di programmazione delle attività degli uffici;
  11. La CNVG si impegna a promuovere incontri periodici tra i gruppi e le associazioni aderenti, sia a livello territoriale che a livello nazionale, in collaborazione con i Referenti Interdistrettuali per il Volontariato dell’Esecuzione Penale Esterna, ovvero con i Referenti dei Poli territoriali del Volontariato istituti presso gli UIEPE e i CGM;
  12. Il DGMC si impegna a concordare con la CNVG e le sue articolazioni l’accesso dei volontari ai sensi degli artt. 17 e 78 dell’Ordinamento penitenziario;
  13. Il DGMC e la CNVG si impegnano a promuovere attività e progetti volti alla diffusione e alla implementazione dei paradigmi della giustizia riparativa nelle sue varie declinazioni, secondo le indicazioni fornite dal DGMC nelle Linee di indirizzo in tema di giustizia riparativa, mediazione penale e tutela delle vittime di reato e le successive disposizioni in materia.

Articolo 2
Programmazione congiunta

Il DGMC si impegna a far sì che le attività di volontariato concordate con la CNVG e le sue articolazioni, siano rappresentate all’interno dei documenti di programmazione che gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e i Centri per la giustizia minorile predispongono
annualmente;
La CNVG si impegna, con il necessario supporto della Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile, nonché delle rispettive articolazioni territoriali a:
1. realizzare una mappatura ed una banca dati delle agenzie di volontariato a livello territoriale impegnate nel settore dell’inclusione ed del reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
2. favorire la stipula di convenzioni per lo svolgimento, da parte dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, di attività non retribuite a beneficio della collettività, con particolare riguardo alle applicazioni del lavoro di pubblica utilità e alle attività socialmente utili, anche attraverso la partecipazione del volontariato, all’interno degli Sportelli MAP istituiti presso i Tribunali ordinari delle Procure;
3. promuovere l’offerta di programmi di accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a misure e sanzioni di comunità, in condivisione con le iniziative progettuali, in corso sul territorio nazionale, per le persone senza fissa dimora;
4. promuovere l’offerta di programmi di collaborazione alle attività riabilitative, riparatorie e di utilità sociale previste dalla legge n. 67/2014 e dall’art. 28 D.P.R. 448/88 sulla messa alla prova,

5. promuovere l’offerta di programmi di sensibilizzazione e di educazione alla legalità ed alla solidarietà rivolti alle comunità di appartenenza e realizzati da soggetti, minori e adulti, sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria attraverso l’elaborazione e l’attuazione di
percorsi e di progetti sperimentali, anche in collaborazione con le agenzie territoriali;
6. svolgere un lavoro di sensibilizzazione della collettività in materia di misure e sanzioni di comunità, con particolare attenzione alle fasce giovanili presso le istituzioni scolastiche e formative;
7. realizzare percorsi di formazione culturale e professionale e di orientamento al lavoro;
promuovere l’accompagnamento nelle misure di comunità e nei rapporti con la famiglia, con particolare attenzione al sostegno domiciliare;
8. collaborare all’offerta di attività culturali, ricreative e sportive;

Articolo 3
Accordi regionali

Il DGMC e la CNVG promuovono la stipula a livello locale, tra U.I.E.P.E., C.G.M. e CRVG, di accordi di collaborazione che tengano conto di quanto stabilito dal presente accordo nazionale, tesi a valorizzare le singole specificità territoriali, con l’istituzione e la messa a sistema dei Poli territoriali
di volontariato

Articolo 4
Aggiornamenti normativi

Le associazioni di volontariato aderenti alla CNVG si impegnano a svolgere la loro attività, indirizzata ai singoli soggetti o a progetti generali, nel rispetto delle normative disciplinanti l’attività dei volontari negli Uffici di esecuzione penale esterna e nei Servizi Minorili che avranno cura di fornire costanti aggiornamenti sulla specifica normativa.

Articolo 5
Partecipazione a incontri periodici

Al fine di dare maggiore rilevanza alle azioni del volontariato in ambito dell’Esecuzione Penale Esterna, saranno programmati incontri periodici, a cadenza almeno annuale, utilizzando anche la modalità webinar, tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato ed i referenti per il
volontariato dei Servizi Minorili e degli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché con tutti i soggetti, pubblici e privati, al fine di:

  • monitorare le collaborazioni tra il DGMC e le Associazioni di volontariato
  • favorire la massima integrazione e conoscenza reciproca per la realizzazione dei progetti condivisi.
  • Analizzare e diffondere le buone prassi nella comunità di riferimento e superare le criticità.

Articolo 6
Contributi al percorso trattamentale

I funzionari dei Servizi Minorili e degli Uffici di esecuzione penale esterna raccolgono i contributi delle associazioni di volontariato, curando l’inserimento della documentazione utile nel fascicolo del singolo utente. Per favorire l'integrazione degli interventi nel percorso trattamentale del
soggetto, i volontari impegnati sul singolo caso potranno partecipare agli incontri delle équipe trattamentali e nelle verifiche dei programmi di trattamento.

Articolo 7
La minore età

Nella definizione degli ambiti d’intervento e di collaborazione con la CNVG, in relazione ai minori di età, vista la riconosciuta condizione di vulnerabilità del minore nell’impatto con il circuito penale, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla individuazione dei volontari, alla definizione delle
modalità di supporto e di accompagnamento socio-educativo a salvaguardia della specificità della condizione del minore e nel suo superiore interesse. A tale proposito si sosterranno azioni locali di aggiornamento e di formazione integrata.

Articolo 8
Rapporti con altri enti e buone prassi

Le parti si impegnano a promuovere ed agevolare altre attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio, anche stipulando appositi protocolli e convenzioni.
Inoltre, si potranno svolgere specifiche iniziative, anche di portata regionale, finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore, alla diffusione delle “buone prassi” ed allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione omogenei della partecipazione del volontariato al trattamento dei minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Articolo 9
Riservatezza

La CNVG impegna i volontari ad essa aderenti a mantenere assoluta riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10
Inosservanza delle condizioni di autorizzazione, comportamento pregiudizievole, inidoneità del volontario

Qualora si rilevino casi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione, dì comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza, ovvero di inidoneità dell'assistente volontario al corretto svolgimento dei propri compiti, i direttori dei servizi minorili e degli uffici di esecuzione penale
esterna sospenderanno l’autorizzazione e ne chiederanno la revoca al DGMC che, previa istruttoria, provvederà all’emanazione del relativo decreto. Nel corso dell’istruttoria con cui verrà esperito un tentativo di conciliazione tra la Direzione della struttura, il volontario richiamato e l’associazione di
cui quest’ultimo sia parte, verrà interpellato un referente della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia o di un suo delegato, prima che sia formalizzata la richiesta di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 120 comma 5 del regolamento di esecuzione.
Della revoca saranno messi a conoscenza il Magistrato di Sorveglianza e la CRVG.

Articolo 11
Durata

Il presente Accordo di collaborazione, che si intende senza oneri per l’Amministrazione, ha efficacia per tre anni e verrà rinnovato con il consenso delle parti.

Roma, 3 novembre 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Il Presidente
Ornella Favero