Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VASTO e ATA Vasto dell'Associazione Nazionale Forense - 30 settembre 2021 - 30 settembre 2022 - 28 settembre 2023
28 settembre 2023
TRIBUNALE DI VASTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ Al SENSI DEGLI ARTT.: 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Ministero della Giustizia - Tribunale di Vasto - nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo Presidente del Tribunale di Vasto;
ATA Vasto dell’Associazione Nazionale Forense avente sede in Roma alla Via Paolo Emilio n.7 nella persona dell’Avv. Giampaolo Di Marco del Foro di Vasto
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D. L.VO 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi;
- l'art 18 bis legge 11 giugno 2004 n.145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione”;
- l'art 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 cosi come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 “Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- l'art 168 bis, comma III c.p.
che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.l, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui in premessa
e
l'ente sopra indicato, nella persona dell’Avv. Giampaolo Di Marco:
Art. 1
L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi
dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni: di cui lett.a), d), e) — art. 1 del decreto 26/3/2001
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Responsabile dell’ATA, Avv. Giampaolo Di Marco, che coordina la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e impartisce le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche della delibera della Giunta Comunale n.9 del 03/02/2021.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell’obbligo del condannato secondo l’art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).
La persona incaricata, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art.8
La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 30.09.2021.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.
Vasto, lì 30/09/2021
Il presidente del Tribunale
Dr. Bruno Giangiacomo
Il Responsabile dell’ATA
Avv. Giampaolo Di Marco
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' Al SENSI DEGLI ARTT.: 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Ministero della Giustizia - Tribunale di Vasto - nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo Presidente del Tribunale di Vasto;
ATA Vasto dell’Associazione Nazionale Forense avente sede in Roma alla Via Paolo Emilio n.7 nella persona dell’Avv. Giampaolo Di Marco del Foro di Vasto
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D. L.VO 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi;
- 18 bis legge 11 giugno 2004 n.145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione”;
- 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 cosi come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 “Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- 168 bis, comma III c.p.
che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.l, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona dell’Avv. Giampaolo Di Marco:
Art. 1
L'ente consente che n.3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi
dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni: di cui lett.a), d), e) — art. 1 del decreto 26/3/2001
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Responsabile dell’ATA, Avv. Giampaolo Di Marco, che coordina la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e impartisce le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche della delibera della Giunta Comunale n.9 del 03/02/2021.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell’obbligo del condannato secondo l’art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).
La persona incaricata, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art.8
La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 30.09.2021.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.
Vasto, lì 30/09/2022
IL PRESIDENTE
Dr. Bruno Giangiacomo
Il Responsabile dell’ATA
Avv. Giampaolo Di Marco
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' Al SENSI DEGLI ARTT.: 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Ministero della Giustizia - Tribunale di Vasto - nella persona della dr.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente facente funzioni del Tribunale di Vasto;
ATA Vasto dell’Associazione Nazionale Forense avente sede in Roma alla Via Paolo Emilio n.7 nella persona dell’Avv. Pasquale Morelli del Foro di Vasto
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D. L.VO 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi;
- 18 bis legge 11 giugno 2004 n.145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione”;
- 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 cosi come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 “Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- 168 bis, comma III c.p.
che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.l, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo, Presidente facente funzioni del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona dell’Avv. Pasquale Morelli:
Art. 1
L'ente consente che n. 3 imputati allo svolgimento del percorso/trattamento della c.d. messa alla prova, ovvero alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni: di cui lett.a), d), e) - art. 1 del decreto 26/3/2001
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Responsabile dell’ATA, Avv. Pasquale Morelli che coordina la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e impartisce le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche a riguardo.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell’obbligo del condannato secondo l’art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).
La persona incaricata, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 28.09.2023.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.
Vasto, lì 28/09/2023
Il Responsabile dell’ATA
Avv. Pasquale Morelli
LA PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE DI VASTO
Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo