Accordo tra l'UEPE di Bari e Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata - 27 luglio 2021

27 luglio 2021

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione per la Puglia e Basilicata - Bari

Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e Basilicata - Bari

 

ACCORDO-QUADRO SULLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE OPERATIVA NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

TRA

IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMNISTRAZIONE PENITENZIARIA DI BARI PER LA PUGLIA E BASILICATA

E

L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BARI PER LA PUGLIA E BASILICATA

 

Vista la legge n. 354/1975, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative delle libertà” e le successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

Vista la lettera circolare GDAP n. 17764/10 del 26 aprile 2010, "Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e prevenire fenomeni auto aggressivi";

Vista la lettera circolare GDAP n. 311194 del 22 luglio 2010 "Situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari: linee di indirizzo per le direzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e degli Istituti";

Vista la circolare GDAP n. 445732 del 25 novembre 2011 "Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giungo 2015 n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, ed in particolare l’articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Visto il decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, “Concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché “organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015;

Vista la nota dell’Ufficio del Capo del Dipartimento n. 112223 del 1 aprile 2016 “Disposizioni per contenere e migliorare il trend delle presenze negli Istituti penitenziari”;

Vista la lettera circolare n. 37582 del 29 settembre 2016 del Capo del Dipartimento del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità “Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di esecuzione penale esterna e di comunità e Istituti penitenziari”;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento n. 2340 del 17 gennaio 2017 – “Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l’esecuzione esterna degli adulti”, con particolare riferimento al punto 16 “La collaborazione con gli istituti”;

Visto l’Accordo sulle modalità di integrazione operativa nel trattamento penitenziario tra il PRAP di Bari e l’UIEPE di Bari del 14 giugno 2017;

Visti i decreti legislativi del 2 ottobre 2018, n. 123 e 124, attuativi della legge 103 del 2017;

Vista l’integrazione all’“Accordo sulle modalità di integrazione operativa nel trattamento penitenziario tra il PRAP di Bari e l’UIEPE di Bari” del 14 giugno 2017, intervenuta tra i due sottoscrittori il 25.1.2019;

Vista la nota n. 0073448 del 24 febbraio 2021 “Stato di attuazione della circolare Interdipartimentale n. 3/2016 Prot. N. 33863/dir del 9 settembre 2016. Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari”;

Attesa l’indifferibile esigenza di confermare e, laddove si sia attenuata, rilanciare la spinta propulsiva nel processo di impostazione culturale del sistema organizzativo presente nelle precedenti intese, così come delineato agli esiti della riforma dell’Amministrazione, e, soprattutto, in tutti i successivi passaggi che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia Minorile hanno sostenuto nel promuovere modelli di collaborazione sempre più efficienti nelle attività di trattamento delle persone condannate, in linea con i modelli europei;

Atteso che i mutamenti legislativi susseguitisi nel tempo, e segnatamente le novelle introdotte dalla Riforma dell’Ordinamento Penitenziario in tema di trattamento penitenziario e di accesso alle misure alternative alla detenzione, rendono opportuno che gli Istituti e gli Uffici di esecuzione penale esterna della Puglia e della Basilicata riconsiderino alcune prassi comuni, con il rinnovato intento di proseguire nella ricerca di criteri operativi finalizzati ad uniformare le procedure vigenti in un’ottica di razionalizzazione, snellimento e ottimizzazione delle risorse umane e materiali disponibili;

Attesa che la collaborazione tra Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari, si è evoluta verso la realizzazione di programmi di interventi riabilitativi e socio-trattamentali che tengono conto delle caratteristiche della realtà locale e delle specificità del soggetto che vi si sottopone;

Considerati gli esiti delle analisi e delle proposte formulate dal “Tavolo tecnico” costituito da esponenti del PRAP e dell’UIEPE, al fine di elaborare proposte per la revisione dell’Accordo di collaborazione operativa tra i due sistemi del 14 giugno 2017; e tenuto conto delle proposte e riflessioni raccolte nel corso delle iniziative di ascolto nei confronti degli Istituti e degli UEPE;

PREVEDUTO

  • che l’evoluzione normativa e il processo di mutamento istituzionale, determinatasi nell’attuale contesto storico-culturale nel suo progressivo rinnovamento dei principi che affermano una concezione della pena che si orienta verso la responsabilizzazione del reo, richiedono una generale nuova impostazione delle modalità di dialogo e di collaborazione istituzionale tra il settore detentivo e quello delle pene di comunità;
  • che l’emergenza pandemica del COVID-19 ha evidenziato la necessità che il sistema penitenziario e dell’esecuzione penale esterna, in occasione di contingenze di così straordinaria emergenza, adottasse drastici accorgimenti operativi finalizzati a rendere più stringenti le misure di gestione e contenimento di diffusione del contagio, e, quindi, a tutelare la sicurezza degli operatori e dei ristretti, in linea con le diposizioni del Governo e delle Amministrazioni, nonché con le direttive e le circolari emanate dagli Uffici dipartimentali;
  • che, rispetto a quest’ultimo punto, si è reso necessario adoperare forme di flessibilità dell’impianto complessivo delle intese, in tutte quelle situazioni di tipo emergenziale che coinvolgono la sfera della imponderabilità, e, quindi, ricorrere ad adattamenti e possibili deroghe in alcuni dei punti delle intese;
  • che l’attenuazione dell’emergenza pandemica e le misure di contenimento adottate dal Ministero della Giustizia in merito alla campagna vaccinale tutt’ora in corso, impongono un graduale ripristino delle modalità di organizzazione del lavoro in presenza, almeno nelle sedi in cui è stata raggiunta un’alta percentuale di persone sottoposte alla vaccinazione anti COVID 19;

SPECIFICATO

  • che il seguente accordo-quadro predispone una cornice di riferimento sulle linee di indirizzo operative a cui le direzioni degli Istituiti e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) della Puglia e Basilicata dovranno ispirarsi per coordinare i propri interventi, come indicato dall’art. 4 R.E., in maniera da definire un modello di collaborazione interistituzionale omogeneo e condiviso a livello locale, tra ciascun Istituto e l’UEPE competente territorialmente;
  • che le direzioni degli Istituti e dell’UEPE competente territorialmente, nello spirito di una proficua collaborazione, dovranno definire un proprio protocollo operativo, entro almeno tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo-quadro, anche prevedendo il diretto coinvolgimento del Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente;
  • che nei protocolli tra Istituti e UEPE siano disciplinati particolari occorrenze di carattere organizzativo o eventuali emergenze operative, in base alle risorse umane e logistiche disponibili, alle intese con la magistratura di sorveglianza, alle collaborazioni con le altre agenzie territoriali, purché trattate nei vincoli dettati dal presente accordo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Prospettive dell’attività di osservazione e trattamento.”

Le direttive emanate dai due Dipartimenti si collocano in un contesto politico e istituzionale che impone una progressiva inversione di tendenza nell’organizzazione della vita penitenziaria, inquadrando gli interventi di tutti gli operatori coinvolti nei percorsi di trattamento verso la realizzazione della finalità costituzionale della pena, che è quella di favorire un efficace processo di inclusione sociale dei condannati.

Le direzioni degli Istituti e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna della Puglia e della Basilicata, in questo quadro storico-politico, continueranno ad adottare ogni utile accorgimento organizzativo volto ad ottimizzare le loro potenzialità operative, ponendo particolare attenzione alle modalità di osservazione e trattamento dei detenuti e orientando teleologicamente l’applicazione della normativa vigente in materia di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Nel corso degli interventi di osservazione e trattamento, il GOT tratterà la previsione anche di percorsi riparativi per i ristretti nell’ambito delle attività trattamentali, intramoenia o nella proiezione nell’ambiente libero, acquisendo l’eventuale disponibilità da parte del ristretto.

Nei casi di difficoltà operativa dovuti ad ulteriori eventi di straordinaria emergenza per la sicurezza e tutela sanitaria del personale, si ripristinerà lo svolgimento delle riunioni d’équipe o tra esponenti dei servizi in modalità da remoto

.Art. 2

“Criteri di priorità nell’attività di osservazione scientifica della personalità ex art. 13 O.P.”

Le parti concordano sull’esigenza di dover rendere più stringenti i tempi dell’osservazione scientifica della personalità per i ristretti che presentano i requisiti per l’accesso alle sanzioni di comunità; ciò implica l’adozione di modalità di avvio delle procedure di osservazione scientifica della personalità dei ristretti maggiormente efficienti e flessibili.

Le direzioni degli Istituti proseguiranno a predisporre che l’attività di osservazione e trattamento per i ristretti sia programmata in base alle potenzialità operative espresse dai due sistemi.

I tempi della redazione del programma di trattamento sono fissati a 6 mesi, salvo le previsioni dell’art. 4 bis 1 quater Legge O.P.

Si confermano i criteri di priorità fin ora adottati, così come di seguito:

  • osservazione dei detenuti che abbiano in corso istanza per l’ottenimento di una misura alternativa,
  • osservazione dei detenuti con presupposti oggettivi per l’accesso alle misure alternative, indipendentemente dalla presentazione della relativa istanza,
  • accertamento di domicilio per i procedimenti di detenzione domiciliare ex L. 199/2010,
  • trattamento dei detenuti con particolari problematiche personali e familiari che richiedono l’urgente intervento dell’UEPE e dei servizi territoriali, con particolare riguardo ai soggetti dimittendi ai sensi dell’art. 43 O.P. e art. 88 R.E.,
  • per i detenuti provenienti da altro istituto, il funzionario giuridico pedagogico dovrà accertare se l'attività di osservazione sia stata già conclusa,
  • se il detenuto viene trasferito ad altro istituto prima che l'attività di osservazione sia stata conclusa, si procederà all'équipe se tutti gli interventi sono stati completati, altrimenti verranno trasmessi all'altro istituto gli atti in possesso per il proseguimento dell'attività di osservazione,
  • quando il detenuto in osservazione viene temporaneamente assegnato ad un altro Istituto e non sarà possibile concludere l'attività di osservazione, per la continuità del percorso di osservazione saranno trasmesse solo le opportune comunicazioni e si procederà all’archiviazione del procedimento.

Atteso che l’osservazione scientifica della personalità è compiuta “all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa” (ex-art. 13 O.P.), prevedendo azioni di semplificazione amministrativa dirette a rendere più rapidi i procedimenti razionalizzando gli interventi (lett. circ. del 29.9.2016 “Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di esecuzione penale esterna e di comunità e Istituti Penitenziari” a cura dei due Dipartimenti), per quanto attiene gli aggiornamenti del documento di sintesi, si procederà come di seguito:a richiesta di intervento all’UEPE per i condannati a pena detentiva definitiva, per i quali è stato formulato il documento di sintesi, sarà inoltrata da parte dell’Istituto qualora si presenti la necessità di acquisire nuovi elementi di conoscenza o di svolgere accertamenti esterni, nel dettaglio per le seguenti evenienze:

  • richiesta di consulenza per condannati finalizzate alla concessione di misure alternative, con udienza già fissata dalla Magistratura di Sorveglianza,
  • accertamento di domicilio per i procedimenti di detenzione domiciliare ex L. 199/2010,
  • variazioni nel quadro socio-familiare o lavorativo del ristretto che rappresentino presupposti oggettivi per la concessione di una misura alternativa, di un permesso premio o di altri benefici previsti dalle norme penitenziarie,
  • particolari condizioni personali e sociali del ristretto che richiedono un urgente intervento da parte dei servizi territoriali,
  • in presenza di provvedimenti del giudice minorile che interessano il ristretto o i suoi congiunti;
     
  1. per i soggetti in misura alternativa che tornano in istituto per revoca a causa dell’andamento negativo e/o rientranti nella fattispecie di cui all’art. 51/bis della L. 354/75, le direzioni degli U.E.P.E. si impegnano a inviare tempestivamente all’istituto l’ordinanza di revoca del Tribunale di Sorveglianza;
  2. l’aggiornamento in équipe dell’andamento del programma di trattamento dei semiliberi dovrà essere almeno semestrale.

Le riunioni d’équipe sarà opportuno che si svolgano nella fascia oraria 9 – 13, così da ottimizzare i tempi di orario di servizio dei componenti coinvolti.

Art. 3

“Formulazione delle proposte d’ufficio di concessione di misure alternative.”

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari disporrà ogni utile accorgimento organizzativo da proporre alle direzioni degli Istituti finalizzati a istituire degli appositi elenchi di ristretti in possesso dei requisiti per la concessione dei benefici indicati nella legge n. 354/1975, legge 199/10, n. 94 del D.P.R. del 9.10.1990 n. 309 e dall’art. 76 lettera b) del D.P.R. N. 230/00, sia sotto il profilo dell’entità della pena residua sia per la valutazione positiva degli assetti comportamentali, che dovranno evidenziare l’assenza di rilievi e la fattiva partecipazione alle attività trattamentali e valutare la possibilità di predisporre d’ufficio la richiesta di concessione dei benefici.

Il gruppo di osservazione e trattamento potrà proporre la concessione delle misure alternative (lettera b, art. 7 del Capo II del d.lgs. n. 123, che modifica l’art. 57 O.P.). Gli operatori del GOT, nell’ambito dei propri compiti, effettueranno un’azione di informazione nei confronti dei soggetti in carico sulla possibilità che le istanze di misure alternative possono essere presentate, oltre che dal condannato e dall’internato, anche dai loro prossimi congiunti e dal difensore.

Art. 4

“Modalità di avvio dell’attività di osservazione e redazione dell’indagine sociale.”

Gli Istituti avvieranno l’attività di osservazione e trattamento con l’inoltro della richiesta di indagine sociale all’UEPE competente territorialmente, utilizzando una scheda informativa che indichi i seguenti elementi di conoscenza: il funzionario giuridico-pedagogico incaricato del procedimento; nominativo del ristretto e suoi dati anagrafici; riferimenti abitativi; motivi per l’avvio dell’attività di osservazione (permesso premio, udienza per misura alternativa alla detenzione, legge n. 199/2010, altro); se tossicodipendente; eventuale permesso di soggiorno; familiare di riferimento e suo recapito telefonico; riferimenti lavorativi, alla quale allegare la posizione giuridica. Ciò per consentire all'UEPE l’avvio tempestivo della indagine sociale.

Al riguardo, per favorire lo snellimento delle procedure di avvio degli interventi rispetto a specifiche situazioni con acclarato disagio, le richieste di consulenza socio-familiare degli Istituti agli UEPE dovranno contenere notizie sulla: tipologia di consulenza; e le eventuali segnalazioni all’UEPE di intervento avanzate dai ristretti, dovranno essere adeguatamente filtrate da parte dell’area pedagogica, e non inviate per puro adempimento amministrativo.

Al fine di semplificare la procedura di richiesta di intervento da parte delle direzioni degli istituti, si continuerà ad utilizzare la scheda già in uso nella maggior parte delle sedi penitenziarie.

Gli Uffici di Esecuzione penale Esterna si impegnano a restituire all’équipe di osservazione e trattamento, nei tempi richiesti, gli elementi di conoscenza raccolti nel progredire dell’indagine sociale, così come di seguito:

  1. l’indagine sociale sarà completata per i ristretti che risiedono nel territorio di competenza dell’ufficio;
  2. per i ristretti che non risiedono nel territorio di competenza dell’ufficio, qualora non pervenga l’indagine dall’UEPE competente territorialmente nei tempi utili per l’elaborazione della relazione di indagine, sarà formulata la relazione con le sole informazioni raccolte nel corso dei colloqui e dalla eventuale documentazione agli atti;
  3. inoltre, in continuità con i precedenti accordi, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna per l’attività di osservazione focalizzeranno i propri interventi conoscitivi sulla realtà personale e ambientale dei ristretti, prevalentemente nelle seguenti aree di descrizione e valutazione: cenni biografici e profilo personale; quadro familiare e condizione sociale; risorse eventualmente presenti nel contesto di appartenenza e atteggiamento nei confronti del reato della rete familiare; disponibilità alla riparazione; valutazioni conclusive e prospettive del trattamento, riportando le fonti informative utilizzate nel corso dell’indagine.

Art. 5

“L’antenna operativa: compiti e funzioni nel contesto operativo degli istituti.”

L’istituzione della nuova figura dell’“antenna operativa” ha rappresentato un’evoluzione organizzativa del tradizionale assistente sociale di collegamento, così come in passato operante in alcune realtà operative.

Tale figura ha contribuito ad ottimizzare le limitate risorse a disposizione, dislocando nel contesto penitenziario solo alcuni funzionari dell’UEPE; difatti, il funzionario di servizio sociale che ricopre questo incarico assicura una presenza continuativa nel contesto penitenziario, salvo che per i giorni in cui è presente presso la sede dell’UEPE.

I funzionari assegnati in proporzione al numero disponibile ed al volume di lavoro espresso dall’Istituto, svolgono prevalentemente i procedimenti di osservazione e trattamento relativi ai detenuti dell’Istituto interessato, siano essi residenti o non residenti nel territorio di competenza dell’ufficio.

Nel caso dei detenuti residenti nel distretto di competenza dello stesso UEPE, gli incarichi per le attività di osservazione sono attribuiti congiuntamente al funzionario individuato per la collaborazione con l’istituto ove si trova il detenuto e a quello che svolge l’indagine socio-familiare nel territorio. Sarà, poi, il primo che riporta nell’équipe di osservazione i risultati degli accertamenti e degli interventi compiuti dall’UEPE.

All’interno degli Istituti penitenziari il responsabile dell’area educativa, o altro funzionario dell’area, cura i rapporti con le antenne operative degli UEPE, ed è loro compito anche valutare le richieste di colloquio e concorrere all’ottimizzazione della presenza dei funzionari di servizio sociale all’interno dell’istituto.

Le direzioni dell’Istituto trasmetteranno agli UEPE soltanto la documentazione necessaria finalizzata all’intervento richiesto.

L’antenna operativa sarà inserita nella Commissione sul lavoro penitenziario dei ristretti (art. 2, comma 1 lettera a) punto 4 Capo II del d.lgs. 124, che modifica l’art. 20 dell’O.P.), su segnalazione del direttore dell’UEPE, che ne individuerà, anche un suo possibile supplente e nelle Commissioni (artt.16 e 27 O.P.).

L’antenna operativa garantirà la presenza nello staff multidisciplinare esclusivamente per i procedimenti per i quali è stato richiesto l’intervento professionale.

Art. 6

“Attività congiunta di progettazione finalizzata all’inclusione sociale dei ristretti, analisi, monitoraggio, supervisione e formazione degli operatori.”

Le parti si impegnano a promuovere iniziative e progetti congiunti, anche di intesa con Enti locali e Agenzie del terzo settore, individuando regole e criteri condivisi, finalizzate all’inclusione sociale in rapporto alle risorse disponibili, approfondendo la conoscenza dei bisogni dei soggetti detenuti e delle loro famiglie.

Gli Uffici contraenti promuoveranno, di intesa con le rispettive Amministrazioni, iniziative congiunte di formazione monitoraggio, supervisione e di aggiornamento del personale, al fine di consentire una sempre più adeguata attuazione di quanto previsto dal presente accordo. Tali iniziative, concordate con il Centro di Giustizia Minorile per le materie di interesse comune, dovranno essere proposte alla Direzione Generale della Formazione nell’ambito dell’elaborazione delle linee del PARF.

Il presente accordo-quadro di collaborazione e integrazione operativa è reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione e potrà essere modificato in ogni tempo, di comune intesa, anche in ragione di modifiche e integrazioni dovute a nuovi interventi legislativi o da patti di livello nazionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale o di trattamento penitenziario.

Il presente accordo sarà attuato avvalendosi delle risorse umane e finanziarie di cui sono dotate le parti.

Bari, lì 27 luglio 2021

Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari per la Puglia e Basilicata

Dott. Giuseppe Martone
Il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di

Esecuzione Penale Esterna di Bari per la Puglia e Basilicata
Dott. Emilio Molinari