Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di NAPOLI, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Campania e il Parco Archeologico di Ercolano - 3 giugno 2021
3 giugno 2021
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.03.2001
ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell’08.06.2015
In data 3 giugno 2021
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dr.ssa Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli, giusta delega di cui agli atti in premessa (di seguito, per brevità, Tribunale o Parte);
e
l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania nella persona del Direttore Reggente, Dott.ssa Claudia Nannola (di seguito, per brevità, UIEPE o Parte);
ed
il Parco Archeologico di Ercolano, C.F. 95234870632, nella persona del Direttore pro tempore, dr. Francesco Sirano, nato a Napoli il 12.07.1964, domiciliato per la carica presso lo stesso Parco, in corso Resina 187 - 80056 Ercolano (NA) (di seguito, per brevità, PAE o Parte);
Premesso
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, istituto che consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministero della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, il Decreto Ministeriale 88 adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1;
- che il suddetto Regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un Ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo;
- che l’Ente in premessa rientra fra quelli indicati dai D.M citati presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
Premesso altresì
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, art. 53 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.M. 10.05.2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (art. 150, comma 6, D.Lgs. n. 112 del 1998);
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.P.C.M. 29.08. 2014, n. 171, recante il “Regolamento di organizzazione del MiBAC, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organizzazione Indipendente di Valutazione della Performance”, a norma dell'art. 16, comma 4 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014, n. 89, con particolare riguardo all’Art. 30 (Istituti centrali o dotati di autonomia speciale) e ss.mm.ii.;
- il D.M. 23.12.2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;
- il D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 6 comma 1, lettera b), ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28.12.2005, n. 208 “Riorganizzazione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo”;
- il Decreto Interministeriale 28.06.2016, n. 328 “Conferimento dell’autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale”, di cui all’art. 6 del D.M. 23.01.2016;
- il Decreto della DG Musei n. 307 del 06.04.2021, registrato alla Corte dei Conti con n. 1128 in data 16.04.2021, con cui, nell'ambito del MIBACT, viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore al dr. Francesco Sirano;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.12.2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- che, in particolare, il Parco Archeologico di Ercolano, in quanto Istituto del Ministero per la Cultura dotato di autonomia speciale, esercita autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’art.142 del decreto legge 31 maggio 2014 n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 nr.106. L’Istituto ha competenza territoriale, oltre che sull’area archeologica di Ercolano, sulle aree di pertinenza e sugli immobili che ne fanno parte. Il Parco Archeologico di Ercolano è incluso tra i siti di eccezionale valore universale ed è riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale per l’Umanità nell’ambito del sito seriale n. 829 Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata;
- che il PAE comprende, all’interno della propria area di competenza, un articolato patrimonio storico e architettonico da tutelare, conservare e valorizzare;
premesso
- che il Parco Archeologico di Ercolano ha uno specifico e primario interesse nel consolidare e arricchire di nuovi contenuti il legame tra la città antica e quella moderna, e individua tra i propri interessi primari la promozione di un rapporto sempre più stretto con il territorio e la creazione di reti e forme di partenariato con le Istituzioni e gli Enti, i cui fini istituzionali possono convergere con quelli del Parco medesimo,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Recepimento delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Finalità della Convenzione
Con la presente Convenzione, il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della Dott.ssa Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli, giusta delega di cui in premessa, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania e il Parco Archeologico di Ercolano, nel perseguire i propri fini istituzionali che non prevedono attività di natura commerciale, se non quelle rientranti tra le attività strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali stessi, intendono disciplinare le attività connesse allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, ex ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.03.2001 e ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell’08.06.2015.
Art. 3
Obbligazioni a carico del Parco Archeologico di Ercolano
Il PAE si impegna a ricevere i soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, da svolgere presso le proprie sedi in modo non retribuito a favore della collettività.
A tal proposito, il PAE specifica che le sedi presso le quali saranno svolte le attività sono, complessivamente, gli spazi e le aree di pertinenza del Parco Archeologico di Ercolano, che verranno specificate in ciascun accordo, a seconda della tipologia di attività individuate.
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità potranno prestare le seguenti attività in supporto a quelle svolte dal personale del PAE, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:
- accoglienza dei visitatori del PAE;
- supporto ai visitatori con disabilità motoria e sensoriale;
- cura e la manutenzione delle aree verdi;
- operazioni di pulizia dell’area archeologica e delle diverse pertinenze del PAE;
- supporto al personale amministrativo;
- supporto ai funzionari tecnici;
- supporto alle attività di comunicazione;
- progetti di valorizzazione;
- progetti di inclusione della comunità locale;
- altre eventuali attività di utilità pubblica coerenti con le proprie abilità e capacità.
Il PAE si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
In ogni caso, il numero di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che il PAE è disponibile ad accogliere contemporaneamente presso le proprie strutture per svolgere le suindicate attività, potrà raggiungere un massimo di dieci persone.
Il PAE informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro di pubblica utilità disponibili per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
A richiesta dell’interessato, del suo difensore o dell’UEPE il PAE si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto, rilasciando apposita attestazione all’interessato, al difensore ed all’UEPE competente.
Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, il PAE definisce un apposito “accordo individuale” sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell’ente/associazione, nel quale si esplicita:
- Il nominativo del responsabile dell’ente o del soggetto da lui incaricato;
- la sede di impiego, il settore, le prestazioni di lavoro di pubblica utilità tra quelle indicate;
- l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale;
- gli obblighi cui è tenuto il richiedente.
Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso l’UEPE.
Art. 4
Modalità di svolgimento
Il lavoro di pubblica utilità è svolto con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente in sede di redazione del programma, acquisita la disponibilità del PAE e del soggetto richiedente a fornire la propria prestazione, la specificherà come parte del programma e curerà per quanto
possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità.
per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 5
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il PAE individua nella persona della dr. Stefania Siano il Referente della presente convenzione e comunicherà all’Uepe i nominativi di eventuali responsabili, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei richiedenti e di impartire le relative istruzioni.
I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “Accordo individuale”.
I suddetti avranno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo ammesso alla prova affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di custodire il registro ove verranno annotati i giorni e gli orari delle prestazioni, su cui verranno apposte le firme dei lavoratori di pubblica utilità, di provvedere alle verifiche di cui alla presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso alla prova, da trasmettersi all’UEPE competente, attraverso il Referente della presente convenzione.
Il PAE si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
L’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania informerà il Tribunale di Napoli ed il PAE del nominativo del Funzionario di Servizio Sociale referente per la presente convenzione.
Art. 6
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il PAE si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando
altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dall’accordo individuale.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Il PAE garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81. nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in vigore.
Inoltre, il PAE si impegna, finché durerà l’emergenza epidemiologica, a fare utilizzare i presidi sanitari di protezione e al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19.
Il soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità è tenuto a utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19. Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso secondo le istruzioni fornite dall’ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a
quanto previsto dalla norma vigente. Di tali impegni viene fatta menzione espressa nell’accordo individuale sottoscritto dal soggetto richiedente.
Il PAE si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 7
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto al PAE di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del PAE per l’attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi. In caso di eventuale sinistro, l’ente provvederà ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Il PAE, potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, ove previsti, o avvalersi della gratuità assicurata dall’INAIL con la circolare 8/2017 e successive.
Art. 8
Relazioni sul lavoro svolto
I soggetti indicati all’art. 4 della presente convenzione, dovranno provvedere alle verifiche di cui alla presente convenzione nonché alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso alla prova, da trasmettersi all’UEPE competente, che assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 luglio 1898 n. 271.
L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.
Il PAE si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l’ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art.3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.
In ogni caso, per gli ammessi alla prova, per la necessaria comunicazione al giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art. 168 quater c.p., il PAE ha l’onere di informare l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’ammesso alla prova (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) nel caso di temporanea impossibilità dell’ente a ricevere le prestazioni lavorative in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE.
L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed il PAE.
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso alla prova.
Al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, il PAE, fornirà le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna che assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 luglio 1898 n. 271.
Art. 9
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori quattro anni, salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 10
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, e da parte del Parco
Archeologico di Ercolano, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
È prevista l’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività, di recesso o di risoluzione della presente convenzione per giustificato motivo da parte di una delle due Parti, previa tempestiva comunicazione formale all’altra Parte e al Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 11
Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella allegata al D.P.R. n.642/1972.
Art. 12
Uso dei segni distintivi e promozione dell’immagine
Le attività in convenzione prevedono anche la declinazione della nuova identità visiva del Parco Archeologico di Ercolano. A tal fine seguirà invio della apposita documentazione che sarà oggetto di specifico accordo.
L’eventuale utilizzo del nome e/o dei segni distintivi del Ministero della Giustizia e del PAE è consentito previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.
Le Parti si impegnano, inoltre, a operare costantemente per promuovere e valorizzare l’immagine delle iniziative comuni e il comune impegno nell’attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione. In particolare, i loghi di entrambe le Parti, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività congiunte oggetto della presente Convenzione, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le Parti.
Art. 13
Norme finali
Per quanto non previsto nella presente Convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate fra le Parti
Napoli, 3 giugno 2021
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per il Tribunale di Napoli
Il Presidente
dr.ssa Elisabetta Garzo
Per l’UIEPE Campania
Il Direttore Reggente
dr.ssa Claudia Nannola
Per il Parco Archeologico di Ercolano
Il Direttore
Francesco Sirano