Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di CALTANISSETTA e l'Associazione Mo.V.I. - 29 giugno 2021

29 giugno 2021

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che:

- fra il Tribunale Ordinario di Caltanissetta e L’UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 01.06.2012;

- ai sensi di tale accordo l’UEPE fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità incentivando enti, cooperative sociali,e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

  • a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato e nell’ipotesi prevista dagli artt. 52 e 55 del D. L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2 della legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3.4 e 6) del D.L.vo n.274/2000 e le relative convenzioni;
  • in base all’art. 73 comma 5 bis del d.p.r. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lettera g), del D.L.30 dicembre 2005 n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • l’art. 224 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l’art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 ( Codice della Strada), così come modificati dalla legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • l’art.2, comma 1, del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ( all.1) ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • l’Associazione V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) con sede in Caltanissetta, via Xiboli n. 310, C.F. 92062410854 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del Dott. DANIELE MARRAFFA Presidente del Tribunale di Caltanissetta, giusta la delega di cui in premessa e

l’Associazione Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) sede Caltanissetta , via Xiboli, F. 92062410854 oggi rappresentata da FILIPPO MARITATO si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Attività da svolgere

L’Associazione Mo.V.I. consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Associazione Mo.V.I specifica che, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: bracciante agricolo – giardiniere – muratore – manovale.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice competente indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Coordinatori delle prestazioni

L’Associazione Mo.V.I. che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, il sig MARITATO FILIPPO, nato a Catania il 16/05/1953, C. F. MRTFPP53E16C351X quale persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Associazione Mo.V.I.

- ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi secondo quanto verrà disposto successivamente nella relativa scheda.

  • Comunica al Tribunale e all’UEPE l’inizio della prestazione dell’attività non retribuita e redige il piano di lavoro individuale per ciascun soggetto in esecuzione di LPU.
  • Mantiene rapporti con il Tribunale e l’UEPE segnalando le inadempienze, segue il condannato durante la prestazione dell’attività lavorativa.
  • Comunica periodicamente le presenze del soggetto che svolge l’attività non retribuita e stila la relazione circa l’andamento del piano di lavoro individualizzato.

L’Associazione Mo.V.I si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione Mo.V.I. si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Associazione Mo.V.I. si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione- Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Associazione Mo.V.I di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico della predetta associazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

Previa comunicazione all’U.E.P.E., l’Associazione Mo.V.I predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 10
Durata dell’accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione penale esterna competente.

Caltanissetta lì 29 giugno 2021

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta
Daniele Marraffa

Il legale rappresentante dell’Ente Mo.V.I
Filippo Maritato

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art.464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1del D.M.8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia

PREMESSO

Che nei casi previsti dall'art 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’ art. 168 bis, comma 3, c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:

che ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014. n. 67 e dell'art.2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Daniele Marraffa, Presidente del Tribunale di Caltanissetta, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) nella persona del legale rappresentante Filippo Maritato nato a Catania il 16/05/1953 si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Ente consente che n. 1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

ART.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale esterna.

ART.3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente è fatto divieto all' Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

ART.4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

ART. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L' Ente consentirà l'accesso presso 1e proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all' Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

ART. 8

Nell' ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

ART. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, .nonché all'Ufficio di Esecuzione penale esterna competente .

Caltanissetta, 29 giugno 2021

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta
Dott. Daniele Marraffa

Il legale rappresentante dell’Ente Mo.V.I
Filippo Maritato