Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di CALTANISSETTA e il Comune San Cataldo - 29 giugno 2021

29 giugno 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

 

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Caltanissetta e L’UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 01/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, L’UEPE fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che il Comune di San Cataldo con sede in Piazza Papa Giovanni XXIIIA C.F. 00141480855 qui rappresentato dalla Commissione Straordinaria nella persona della Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, nata a Villalba (CL) il 20/10/1953, che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott.  Daniele Marraffa, Presidente del Tribunale di Caltanissetta, giusta delega di cui in premessa e il Comune di San Cataldo, come sopra identificato e rappresentato

ART.1
Attività da svolgere

Il Comune di San Cataldo consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

Il Comune di San Cataldo specifica che, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni che verranno individuate successivamente di concerto con gli uffici comunali di supporto.

ART.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3
Coordinatori delle prestazioni

 

Il Comune di San Cataldo che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante il responsabile che dovrà incaricare i Responsabili dei Settori per coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune di San Cataldo:

  • Ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi secondo quanto verrà disposto successivamente nella relativa scheda.
  • Comunica al Tribunale e all’UEPE l’inizio della prestazione dell’attività non retribuita e redige il piano di lavoro individuale per ciascun soggetto in esecuzione di LPU.
  • Mantiene rapporti con il Tribunale e l’UEPE segnalando le inadempienze, segue il condannato durante la prestazione dell’attività lavorativa.
  • Comunica periodicamente le presenze del soggetto che svolge l’attività non retribuita e stila la relazione circa l’andamento del piano di lavoro individualizzato.

Il Comune di San Cataldo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART.4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di San Cataldo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

Il Comune di San Cataldo si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente locale di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

E’obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell’Ente locale.

 

ART.6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART.7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

 

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente Locale.

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

L’Ente locale, previa comunicazione all’U.E.P.E., predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

 

ART.10
Durata dell’accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata pari ad anni tre; è rinnovabile per un periodo di tre anni, d’intesa tra le parti.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione penale esterna competente.

Caltanissetta, lì 29 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Del Tribunale di Caltanissetta
Dott. Daniele Marraffa

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo