Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TREVISO e il Comune di Valdobbiadene - 30 giugno 2021

30 giugno 2021

TRIBUNALE DI TREVISO

COMUNE DI VALDOBBIADENE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, 274 E DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA LEGGE 120/2010, NONCHE’ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART. 8 LEGGE 67/2014 E DELL’ART. 1 DM 88/2015

Premesso

  • che, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 274, modificato dalla legge 120/2010 il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che nei casi previsti dall'articolo 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma dì trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'articolo 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che l’articolo 1 del decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, emanato a norma dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il comune di Valdobbiadene presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’articolo 54 del citato decreto legislativo e con provvedimento della giunta comunale 47del 26 marzo 2021 ha

deliberato di aderire alla convenzione;

  • tra il ministero della giustizia che interviene al presente atto nella persona del presidente del tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa e il

comune di Valdobbiadene nella persona di Fregonese Luciano sindaco pro tempore, legale rappresentante dell’ente, conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L’ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che due condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni, residente nel territorio della provincia di Treviso prestino, anche in contemporanea, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica

che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • prestazioni di lavoro nell’ambito dei servizi sociali e alla persona e manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, o di beni del patrimonio pubblico;
  • prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico

Articolo 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal decreto ministeriale 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Articolo 3

Il comune consente alla prestazione dell’attività non retribuita individuando nel responsabile dei servizi socio-assistenziali e nel responsabile dell'area tecnica e manutentiva i soggetti incaricati di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

L'ente comunicherà all'Uepe il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

Trattasi dei responsabile dei servizi socio-assistenziali e nel responsabile dell'area tecnica e manutentiva.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

l'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna

Articolo 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Articolo 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.

Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa.

L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato per ore intere e mai per frazioni di ora.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative rendono disponibili al funzionario incaricato dallo Uepe tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze. Redigono, se richieste, relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Si impegnano a segnalare tempestivamente al Uepe eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del soggetto in messa alla prova, rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica. L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l’Uepe riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne dà immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.

Articolo 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del ministero della giustizia o del presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Articolo 8

Il comune si impegna a segnalare tempestivamente al giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 9

La presente convenzione avrà la durata di anni tre e sarà rinnovabile con l’accordo delle parti contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al ministero della giustizia – direzione generale degli affari penali.

Treviso, 30 giugno 2021

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente della sezione penale del Tribunale di Treviso
Dott. Francesco Sartorio

Per il Comune di Valdobbiadene Il Sindaco
Fregonese dott. Luciano