Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e l'Associazione di Volontariato Poseidone - 24 maggio 2021
24 maggio 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla legge 120/2010 e messa alla prova ai sensi dell’art. 3 della legge 67/2014
PREMESSO che:
- A norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla legge 120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- L’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministero di Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l’Organismo di Volontariato POSEIDONE, presso le sedi ove opera potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta la delega di cui in premessa, e l’Organismo di Volontariato POSEIDONE nella persona del Presidente pro-tempore e rappresentante legale, sig. Titton Manolo, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la propria organizzazione e dell’accettazione formale, che i condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art. 8 della legge 67/2014 prestino lo loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di dieci soggetti in contemporanea.
L’Ente specifica che presso le strutture ove opera l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:
- affiancamento dei volontari e degli operatori dell’Associazione di Volontariato POSEIDONE per servizi di pulizia e manutenzione del verde pubblico, dei manufatti ed arredi urbani e in genere manutenzione del patrimonio di Enti Territoriali in accordo con gli stessi (a mero titolo di esempio Boschi e Parchi di Mestre con cui l’ODV ha convenzione);
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Le prestazioni richieste terranno conto della idoneità professionale degli interessati.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- SEBELIA STELLA;
- TITTON MANOLO;
- MANCINELLI STEFANO.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per i volontari dell’Associazione, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena:
- l’Associazione di Volontariato POSEIDONE ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice in sentenza o nel Decreto penale di condanna, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del D. Lg 274/2000 (se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Per i soggetti imputati ammessi alla prova:
- l’Associazione di Volontariato POSEIDONE ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. n.88 del 9/4/2015 (l’imputato che senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato).
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di tre anni e sarà rinnovabile anche tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Venezia, 24 maggio 2021
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Venezia
Dott. Salvatore Laganà
Per l’Associazione di Volontariato POSEIDONE
Il Presidente
Sig. Titton Manolo