Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e il Comune di Campagna Lupia - 12 aprile 2021 - 2 dicembre 2025

2 dicembre 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla legge 120/2010 e messa alla prova ai sensi dell’art. 3 della legge 67/2014

PREMESSO che:

  • A norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla legge 120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • L’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministero di Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Che il Comune di Campagna Lupia, presso le cui sedi potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo e con atto della Giunta Comunale n. 31 del 12.04.2021 si è deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta la delega di cui in premessa, ed il Comune di Campagna Lupia, nella persona del Sindaco pro-tempore e rappresentante legale, sig. Natin Alberto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la propria organizzazione e dell’accettazione formale, che i condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art. 8 della legge

67/2014 prestino lo loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di quattro soggetti in contemporanea.

L’Ente specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • Servizi sociali in favore di portatori di handicap, malati, anziani;
  • Affiancamento operai comunali per servizi di pulizia, manutenzione strade comunali e in genere manutenzione del patrimonio comunale;
  • Lavori di installazione e rimozione della segnaletica stradale, collaborazione operativa all’interno dell’ufficio dei servizi sociali e dei servizi culturali come, per esempio, biblioteca comunale;
  • Servizio di vigilanza delle scuole in orario di entrata e uscita scolastica in modo da potenziare il servizio presso gli attraversamenti stradali ordinariamente impegnati dagli

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Per i servizi sociali e culturali e per i servizi legati alla manutenzione varia del patrimonio comunale: Resp. Settore Servizi alla Persona Ass. Soc. Silvia Callegaro;

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena:

Il Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice in sentenza o nel Decreto penale di condanna, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del D. Lg 274/2000 (se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o sim rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ).

Per i soggetti imputati ammessi alla prova:

Il Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. n.88 del 9/4/2015 (l’imputato che senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato).

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di tre anni e sarà rinnovabile anche tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Campagna Lupia, 12.04.2021

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Venezia Dott. Salvatore Laganà

Per il Comune di Campagna Lupia Il Sindaco
Sig Natin Alberto

 

Identificativo della convenzione: 17588010

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell’art. 1 1.27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici nonché presso enti o organizzazioni privati senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale del Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Manduzio Presidente Vicario del Tribunale di Venezia giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente Comune di Campagna Lupia nella persona del legale rappresentante Natin Alberto, 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n. 3, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonchè indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. l, comma 2, del DM 21 luglio 2023 :

-Supporto all’attività lavorativa ordinaria della Biblioteca comunale,

-Trasporto sociale,

-Supporto all’attività lavorativa ordinaria degli operai comunali,

-Supporto attività amministrativa ordinaria,

-altre prestazioni connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato;

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena -programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita del condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia in quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuate tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L’ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

 I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Venezia, lì 02.12.2025

Il Rappresentante dell’Ente Comune di Campagna Lupia
Sindaco Natin Alberto

Il Presidente Vicario del Tribunale
dott. Stefano Manduzio