Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FOGGIA e la Cooperativa Sociale Altereco - 6 febbraio 2018 - 4 maggio 2021 - 27 febbraio 2024

27 febbraio 2024

TRIBUNALE DI FOGGIA

 


Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001.

Tra

Cooperativa Sociale Altereco , con sede legale in Via Benedetto Croce n. 7, Cerignola – Sede operativa “Terra Aut”, Contrada Scarafone km 3, Cerignola – ed il Tribunale di Foggia

Premesso

  • che, a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
  • che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
  • che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
  • che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990, con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
  • che ai sensi degli artt. 186 c.9bis e 187 c. 8 bis C.d.S. con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice può incaricare l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna ovvero gli organi di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il D.M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica de iure condendo;
  • che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzioni in questione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Antonio Civita, su delega del Presidente del Tribunale di Foggia, e l’Ente in epigrafe, nella persona del legale rappresentante Vincenzo Pugliese, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di 2 unità.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti:

L’attività prevalente presso Terra Aut è di tipo agricolo;sono presenti diverse colture come la vite,gli ulivi e frutteti( melograni e ciliegi) e orti stagionali.

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedi al venerdì  dalle ore 7 alle ore 10, per un numero totale di 5 giorni alla settimana.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti
soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei
condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Vincenzo Pugliese e Ivano Valente
L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori tel. 0881/725314), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di  anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.

Foggia, 6 febbraio 2018

Per il Presidente del Tribunale
Antonio Civita

Per l’Ente, il legalev rappresentante
Vincenzo Pugliese

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  • che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che la Legge n.67/14 prevede per l’Istituto della “messa alla prova” prestazioni non retribuite in favore della collettività;
  • che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonio Civita, Presidente del Tribunale di Foggia, giusta la delega di cui in premessa

E

L’Ente Cooperativa Sociale Altereco nella persona del Presidente Vincenzo Pugliese nato a Cerignola (FG) residente in Cerignola Via Terracina 20 , il quale dichiara che l’Ente rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’ente consente che n. 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e / o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 6 unità.

L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-attività agricola (dalla semina alla raccolta, passando per le manutenzioni di tutte le colture presenti a Terra Aut-ulivi,vigna,melograni,ciliegi,orticole) 

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova

Dal lunedì al venerdì

dalle ore 7:00 alle ore 12:00 per un totale di n 5 giorni alla settimana

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel Dott. Vincenzo Pugliese della Cooperativa Sociale Altereco(n. telefonico3402437226 , il responsabile del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi dell’Ente/associazione distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il referente succitato sarà il preposto a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori n.126 telefono:0881/725314-723378-708610-mail: uepe.foggia@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'UEPE, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. l’Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'ULEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d’intesa tra le parti .

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché

Alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia;

al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.

al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.

Foggia, 04/05/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
Dott. Antonio Civita

IL DIRETTORE dell’ENTE Cooperativa Sociale Altereco
Vincenzo Pugliese

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Tra il Tribunale di Foggia e la Cooperativa Sociale Altereco via B.Croce 7,Cerignola

Premesso

- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che la Legge n.67/14 prevede per l’Istituto della “messa alla prova” prestazioni non retribuite in favore della collettività;

- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Sebastiano Luigi Gentile, Presidente del Tribunale di Foggia, giusta la delega di cui in premessa e la Cooperativa Sociale Altereco via B.Croce 7,Cerignola c.f./p.iva 03614010712 nella persona del Presidente Vincenzo Pugliese, il quale dichiara che l’Ente rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’ente consente che n. 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e / o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 6 unità.

L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-attività prevalentemente agricole

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:00 alle ore 12:00 per un totale di n 5 giorni alla settimana

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel Presidente della Cooperativa Sociale Altereco, Vincenzo Pugliese , (n. telefonico 3402437226, il responsabile del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi dell’Ente distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il referente succitato sarà il preposto a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori n.126 telefono:0881/725314-723378-708610-mail: uepe.foggia@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'UEPE, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. l’Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'ULEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d’intesa tra le parti .

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché

Alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia;

al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.

al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.

Foggia, 27.02.2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
Dott. Sebastiano L. Gentile

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA ALTERECO
Vincenzo Pugliese