Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FOGGIA e il Comune di Troia - 19 marzo 2021 - 30 maggio 2024
30 maggio 2024
TRIBUNALE DI FOGGIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la Legge n.67/14 prevede per l’Istituto della “messa alla prova” prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
si conviene e si stipula quanto segue:
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonio Civita, Presidente Vicario del Tribunale di Foggia, giusta la delega di cui in premessa
E
Il Comune di Troia, con sede alla via Regina Margherita n.80, codice fiscale 80003490713, Capofila dell’Ambito Territoriale di Troia, rappresentato dal Legale Rappresentante Sindaco del Comune Capofila, Avv. Leonardo Cavalieri, di seguito nel presente atto denominato anche “Ambito”,
Art. 1
L’ente consente che n. 11 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e / o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività (come da prospetto allegato).
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 1 unità.
L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operati, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- Prestazioni di lavoro di prevenzione del randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi i giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate e delle Forze di Polizia;
- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova
Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di n. 5 giorni alla settimana.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua negli Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Troia che hanno aderito alla Convenzione, i responsabili del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi dell’Ente/associazione distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Gli assistenti sociali di ogni singolo comune saranno i preposti a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori n.126 telefono:0881/725314-723378-708610-mail: uepe.foggia@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'UEPE, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. l’Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'ULEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d’intesa tra le parti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia;
al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.
al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.
Foggia, 19 marzo 2021
IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
Antonio Civita
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA
Leonardo Cavalieri
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014
Tra il Tribunale di Foggia e il Comune di Troia, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:
- Accadia
- Anzano di Puglia
- Ascoli Satriano
- Bovino
- Candela
- Castelluccio dei Sauri
- Castelluccio Valmaggiore
- Celle di San Vito
- Deliceto
- Faeto
- Monteleone di Puglia
- Orsara di Puglia
- Panni
- Rocchetta Sant’Antonio
- Troia
- ASL Foggia
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la Legge n.67/14 prevede per l’Istituto della “messa alla prova” prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Sebastiano L. Gentile, Presidente del Tribunale di Foggia, giusta la delega di cui in premessa
E
L’Ente Ambito Territoriale di Troia nella persona del Sindaco del comune capofila avv. Leonardo Cavalieri , in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale
Art. 1
L’ente consente che n.18 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e / o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 2 unità.
L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Welfare leggero;
- Piccoli interventi al Patrimonio comunale;
- Presenza presso uffici comunali.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per un totale di n. 5 giorni alla settimana.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nella Dott.ssa Daniela Maria Cristina Intiso, Responsabile dell’Ufficio di Piano (n. telefonico 0881/978441-402), il responsabile del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi dell’Ente distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il referente succitato sarà il preposto a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori n.126 telefono:0881/725314-723378-708610-mail: uepe.foggia@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'UEPE, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. l’Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'ULEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d’intesa tra le parti .
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché
Alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia;
al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.
al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.
Troia/Foggia 30/05/2024
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
Dott. Sebastiano L. Gentile
IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Avv. Leonardo Cavalieri