Accordo di collaborazione tra Ministeri della giustizia e della difesa per l’alienazione di mezzi fuori uso o fuori servizio a fronte della permuta di beni e/o servizi in favore del corpo di polizia penitenziaria - 3 febbraio 2021

3 febbraio 2021

Accordo di collaborazione

per l’alienazione di mezzi nautici, terrestri e relative parti di ricambio e accessori e di materiali d’armamento, equipaggiamento e vestiario dichiarati fuori uso o fuori servizio a fronte della permuta di beni e/o servizi in favore del Corpo di polizia penitenziaria

 

TRA

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (in seguito denominata “D.A.P.”), con sede in Roma largo Luigi Daga n. 2, codice fiscale 80184430587 rappresentato dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse Dr. Massimo Parisi

E

l'Agenzia Industrie Difesa, in seguito denominata "A.I.D.", con sede a Roma, Piazza della Marina n.4, codice fiscale 97254170588, P.I. 07281771001, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Nicola LATORRE,

VISTI

  • la Legge 18 agosto 1990, n. 241, recante "disposizioni sul procedimento amministrativo” che all'art. 15 comma 1 prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.” e all’art. 15 comma 2-bis prevede che "A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi cui al comma I sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
  • il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • l’art. 49 – comma 2 – della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”;
  • la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.2.2014 sugli appalti pubblici, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 2;
  • il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in particolare gli articoli 5, 192 e 193 , concernenti rispettivamente i "contratti pubblici esclusi" ed il "regime speciale degli affidamenti in house";
  • il D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551 recante “Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria” che all’art. 24 – comma 2 – consente all’Amministrazione penitenziaria di disporre l’alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione;
  • la Legge 15 novembre 1996, n. 579 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti…” che - introducendo il passaggio del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria – implica per l’Amministrazione penitenziaria di provvedere in proprio all’approvvigionamento di veicoli specifici e natanti per il trasporto dei detenuti e degli internati, al mantenimento degli stessi mezzi ed alla loro dismissione allorquando giunti a fine vita;
  • il D.M. 10 dicembre 2014 - Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso - che, tra l’altro, comporta per il D.A.P il trattamento dei materiali fuori uso o fuori servizio;
  • il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato…” che, tra l’altro, ha sancito la chiusura di siti navali del Corpo di polizia penitenziaria;
  • viste le note 3568 e 3569 del 1.6.2017 con la quale l’A.I.D. comunica al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed al Comando Generale della Guardia di Finanza che eventuali esigenze di fornitura di giubbetti antiproiettile e di munizioni di piccolo calibro potranno essere soddisfatte dalla medesima Agenzia operante quale Ente Pubblico “in house”;
  • l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del governo ...), concernente l'istituzione di A.I.D. con personalità giuridica di diritto pubblico, posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa (articolo 20 del D. Lgs. n. 66/2010), con lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della Difesa;
  • il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare” che all'articolo 48 definisce status giuridico e finalità di A.I.D. in conformità all'articolo 22 del D. Lgs. n. 300/1999 e all’art. 545 autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, anche in deroga alle norme sulla Contabilità di Stato e nel rispetto della legge n. 185/1990 (anche mediante Enti vigilati);
  • gli articoli da 131 a 143 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” che definiscono lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento di A.I.D.;- gli articoli dal 569-574, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che disciplinano le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni, nonché le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità;- gli articoli 5, 192 e 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, disciplinanti i principi di esclusione dall’ambito di applicazione del vigente Codice dei Contratti e Appalti Pubblici ed il regime speciale degli affidamenti in “house”;- Legge 5 dicembre 2017 nr. 172, art. 4-bis;- il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, recante "Nuove disposizioni sull’ Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";- il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827; - il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, recante il "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all’alienazione dei beni mobili dello Stato";- la Direttiva n. 143/4100 in data 9 dicembre 2009 dello Stato Maggiore della Difesa, a oggetto "A.I.D.. Attività di riconversione ad uso civile di materiali e mezzi dismessi della Difesa", con cui si dispone che, nel processo di dismissione dal ciclo logistico dei materiali della Difesa, si dovranno porre prioritariamente all'attenzione ed alla valutazione dell'A.I.D. i materiali e mezzi già dichiarati fuori servizio o fuori uso, valutando il ricorso all'istituto della permuta di beni e servizi in presenza di controprestazioni ritenute d'interesse;- la convenzione triennale stipulata tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Industrie della Difesa, ai sensi del citato D.P.R. n. 90/2010 (art. 133 comma 3) ed esplicitamente all' art. 2.1 comma 1 e comma 2 lettera h;- la Direttiva dello SMD F-011 ed. 2017, concernente l'affidamento delle commesse all'A.I.D. da parte degli Organismi della Difesa;- la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa, SMD-L-027 Ed. 2021, ad oggetto "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazione, nella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta, nonché le disposizioni applicative per l'esecuzione della permuta;- la nota del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti relativamente alla possibilità dell'Agenzia Industrie Difesa di stipulare convenzioni, accordi e contratti con le altre Amministrazioni dello Stato interessate ai servizi che l'Agenzia offre alla Difesa in forza dell'art. 133 comma 4 del DPR 15 marzo 2010, n.90;

RICHIAMATI

  • il parere in data 13.11.2015 rilasciato dall' Avvocatura Generale dello Stato al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in tema di in house providing, secondo cui tale istituto "si applica anche quando un 'amministrazione aggiudicatrice ... aggiudica un appalto allo Stato ad un altro soggetto giuridico controllato dallo Stato", "senza ricorso alla disciplina comunitaria in materia di evidenza pubblica";
  • la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 712 del 28 giugno 2016, adottata su richiesta di parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con cui è stato ritenuto che "nel caso di specie l 'Agenzia Industrie Difesa, in quanto società in house del Ministero della Difesa, può essere affidataria di un contratto pubblico da parte del Ministero dell’Interno, senza ricorrere alla procedura di evidenza pubblica", essendo possibile, in base all'attuale quadro normativo comunitario e nazionale, che "una società in house di un Ministero sia organismo in house di tutto l'apparato statale e di tutti i Ministeri";
  • la Linea Guida ANAC nr. 7, approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017, disciplinante l’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
  • La sentenza n. 4902 del 24 ottobre 2017 del Consiglio di Stato, Sez. III, con cui lo stesso, su espresso richiamo di una sentenza resa dalla Sez. V del Consiglio di Stato (22 gennaio 2015, n. 257), si è pronunciato sul carattere eccezionale o meno degli affidamenti in house, confermandone, appunto, la natura ordinaria.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1
Oggetto dell'accordo

  1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra il D.A.P. e l’A.I.D. ai fini della dismissione di mezzi nautici, terrestri e relative parti di ricambio e accessori e di materiali d’armamento, munizionamento, equipaggiamento e vestiario, dichiarati fuori uso o fuori servizio a fronte della permuta di beni e/o servizi, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, in favore del Corpo di polizia penitenziaria; demilitarizzazione di munizionamento, armi, razzi da segnalazione,etc.; dematerializzazione documentale e digitalizzazione.
  2. I beni ceduti in permuta sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestino la provenienza.
  3. La tipologia e il valore delle controprestazioni saranno definiti nell'ambito di singoli atti negoziali.
  4. Resta impregiudicata la facoltà per il D.A.P. di dismettere i beni di cui al comma l mediante procedure alternative, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
  5. Il DAP potrà avvalersi dell’AID, in qualità di Ente in house della Pubblica Amministrazione, per affidamenti, a mente dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, tesi a soddisfare proprie esigenze approvvigionative. In tale ottica, sulla base di capitolati tecnici concordati con AID, il DAP potrà conferire appalti all’Agenzia che porrà in essere apposite procedure di gara ex lege ovvero avvalersi delle proprie collaborazioni/sinergie industriali attivate con altri operatori economici nazionali e/o internazionali per soddisfare i fabbisogni di beni e servizi per fini istituzionali dell’Amministrazione Penitenziaria. In tale ipotesi AID e DAP stileranno singoli accordi specifici contenenti gli elementi necessari alle acquisizioni richieste.

Art. 2
Obblighi del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, il D.A.P. si impegna a:

  1. rendere disponibili ad A.I.D. i beni di cui all'articolo 1 nei luoghi in cui si trovano, corredati della relativa documentazione e di ogni informazione tecnica necessaria;
  2. comunicare ad A.I.D.:
  • il valore dei beni oggetto della dismissione. Tale importo, salvo diverse indicazioni della D.A.P., costituisce il valore minimo di riferimento delle controprestazioni;
  • l'eventuale accettazione del valore rideterminato ai sensi del successivo art. 3 comma 1b.

Art. 3
Obblighi dell'A.I.D.

L’A.I.D. si impegna a:

  1. rendere noti al D.A.P., entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, lettera b), alternativamente:
  2. l'accettazione del valore dei beni, procedendo direttamente alle conseguenti attività negoziali di cui al precedente articolo 1;
  3. il valore dei beni ritenuti congrui per le successive operazioni di cessione a terzi.

La mancata accettazione del valore comunicato dal D.A.P. o il silenzio di A.I.D. oltre il termine di 60 giorni libera il D.A.P. dagli obblighi nascenti dalla presente Convenzione; procedere, con oneri a proprio carico, dopo la stipula degli atti negoziali con il D.A.P., alle attività connesse al trasferimento e alla custodia, dei mezzi e dei materiali da dismettere. Nessun costo potrà derivare per il D.A.P. dalle suddette attività;

  1. provvedere, quando previsto, alla demilitarizzazione dei materiali di armamento e munizionamento, con oneri e spese a proprio carico;
  2. curare, autonomamente e con oneri a proprio carico, le eventuali operazioni di bonifica dei mezzi e dei materiali contenenti amianto o nei quali è segnalata la presumibile presenza dello stesso, rispettando gli obblighi imposti dalle norme vigenti in materia e liberando il D.A.P. da ogni vincolo e responsabilità;
  3. fornire in permuta le controprestazioni indicate dal D.A.P., nei modi e nei tempi da definire nell'ambito di appositi atti negoziali.

Art. 4
Equivalenza delle prestazioni

  1. Gli importi individuati ai sensi dell'articolo 3.1, costituiscono il valore delle prestazioni oggetto di permuta, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva di cui all'articolo 569 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 2010, n. 90.
  2. L'importo riconosciuto ad A.I.D. a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività negoziali di cui al precedente art. 3, è stabilito di comune accordo dalle parti nella misura massima del 5 per cento del ricavato delle suddette operazioni.
  3. Il rimborso di cui al comma 2 sarà detratto dal valore della controprestazione richiesta ad A.I.D..

Art. 5
Procedura esecutiva

  1. A.I.D. provvede, secondo le norme vigenti, alla fornitura diretta ovvero indiretta dei beni e servizi richiesti in controprestazione, nei modi e tempi definiti appositi atti negoziali, anche acquisendo da parte di ditte terze attività coperte e non da privativa industriale.
  2. Il ricorso a terzi da parte di A.I.D., per la fornitura dei beni e servizi richiesti in controprestazione, non dovrà coinvolgere contrattualmente il D.A.P..
  3. A.I.D. si impegna a cedere i mezzi o materiali dismessi al prezzo più vantaggioso per il D.A.P.

Art. 6
Esonero delle responsabilità

Qualora, indipendentemente dalla causa, a chiunque imputabile, non si concluda l'accordo, le parti espressamente riconoscono che non sono dovuti compensi di alcun genere quale risarcimento danni, indennizzo o rimborso, né per qualsiasi altro titolo, onere, ragione, spesa o azione, anche di giudizio.

Art. 7
Garanzia della sicurezza e segretezza delle informazioni

  1. A.I.D. fornisce assicurazione che le ditte impiegate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono in possesso dei requisiti di sicurezza e segretezza, ove previsti dalla vigente normativa.
  2. Allo scopo di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto della negoziazione saranno utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Art. 8
Durata

  1. La presente convenzione avrà la durata di 36 mesi dalla data della stipula con rinnovo tacito e potrà essere revocata mediante preavviso di almeno 6 mesi dalla scadenza del triennio.

Roma, 3 febbraio 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Dr. Massimo Parisi

Ministero della Difesa
Agenzia Industrie Difesa
Il Direttore Generale AID
Dr. Nicola Latorre