Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e il Comune di Spilamberto - 29 dicembre 2016 - 14 maggio 2020 - 3 febbraio 2021 - 17 gennaio 2025

17 gennaio 2025

TRIBUNALE DI MODENA

 

TRIBUNALE DI MODENA
COMUNE DI SPILAMBERTO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e
dell’art. 2 del decreto ministero della giustizia 10 giugno 2015 - Approvata con D.G.C. n.79 del 19/10/2016

Premesso che:

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la  pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al  servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le  Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
  5. in data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  7. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e il Comune di Spilamberto nella persona del Sindaco sig. Umberto Costantini (di seguito “l’Ente”).

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni presso i Settori dello stesso; in particolare sono previste:

  • per tutti i Settori: attività amministrativa (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati;
  • per il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente: attività prevalentemente esecutiva o di carattere tecnico/manuale, conservativa, manutentiva o di messa in sicurezza delle strade e della segnaletica, anche se comportanti l’utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro, in affiancamento/supporto al personale tecnico;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
1) la Responsabile della Struttura Affari Generali, dott. ssa M.Letizia Vita Finzi (di seguito “il Coordinatore”);
2) i Dirigenti e/o Responsabili pro tempore indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti e Responsabili delle Strutture e/o Settori indicati.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la D.ssa Maria Letizia Vita Finzi telefonicamente  al numero fisso 059/789932 o tramite mail letizia.vitafinzi@comune.spilamberto.mo.it. ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230- 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 29.12.2016

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dr. Vittorio Zanichelli

Per il Comune di Spilamberto
Il Sindaco
Umberto Costantini

 

CONV. 23 Prot. 261/int

TRIBUNALE DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015

(Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2020)

Premesso che:

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale, ma, soprattutto, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
  5. in data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  7. il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lgs. 274/2000,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) ed il Comune di Spilamberto nella persona del Sindaco pro tempore dott. Umberto Costantini (di seguito “l’Ente”).

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni presso i Settori dello stesso; in particolare sono previste:

  • per tutti i Settori: attività amministrativa di supporto (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati;
  • per il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente: attività prevalentemente esecutiva o di carattere tecnico/manuale, conservativa, manutentiva o di messa in sicurezza delle strade e della segnaletica, anche se comportanti l’utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro, in affiancamento/supporto al personale tecnico.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti, indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  1. il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali, dott.ssa Antonella Tonielli (di seguito “il Coordinatore”);
  2. i Responsabili pro tempore dei vari servizi, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Responsabili dei Settori indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali dott.ssa Antonella Tonielli telefonicamente al numero fisso 059 789929 o tramite mail antonella.tonielli@comune.spilamberto.mo.it oppure l’istruttore del servizio sig.ra Mazza Elisabetta telefonicamente al n. 059 789923 e tramite mail elisabetta.mazza@comune.spilamberto.mo.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230 - 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it , o via fax 059/214611.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure

profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare all’UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e fino al 31 dicembre 2020.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena li, 14.05.2020

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo

Per il Comune di Spilamberto Emilia
Il Sindaco
Dott. Umberto Costantini

 

CONV. 24 Prot. 61/int

TRIBUNALE DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015

(Approvata con D.G.C. n. 4 del 13.01.2021)

Premesso che

  • la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata
  • in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell’art. 464-quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale, ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis 3 c.p.);
  • in data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168-bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/2000,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra:

  • il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”);
  •  il Comune di Spilamberto nella persona del legale rappresentante dott. Umberto Costantino in qualità di Sindaco pro tempore (di seguito “l’Amministrazione”), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2021;

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni presso i Settori dello stesso;

in particolare sono previste, precisando che dovrà essere tenuto conto della professionalità del condannato, a titolo indicativo le seguenti aree di intervento:

  • presso la Struttura Rapporti con il cittadino e Affari Generali: supporto amministrativo ed operativo all’attività della Struttura;
  • presso la Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio: supporto amministrativo ed operativo all’attività della Struttura;
  • presso la Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente: attività di supporto amministrativo, logistico ed operativo per la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio pubblico (strade, edifici pubblici, verde pubblico, ecc …).

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

1) il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali dell’Ente, dott.ssa Antonella Tonielli (di seguito “il Coordinatore”);

2) i Responsabili apicali pro tempore delle Strutture indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Responsabili delle Strutture indicate.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando:

ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE sede a Modena via Sigonio n. 50/4, tel. 059 212230 – 059 210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail prot.uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611).

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-quater c.p..

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata di 3 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione al 31.12.2023.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 03.02.2021

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo

Per il Comune di Spilamberto
Il Sindaco  Dott. Umberto Costantini

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ CON MESSA ALLA PROVA

AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., ART. 8 DELLA L. 28 APRILE 2014 N. 67 E ART. 2, COMMA 1 DEL D. M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

E

il Comune di Spilamberto (MO) nella persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore sig. Massimo Glielmi (di seguito “l’Amministrazione”), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25.09.2024

PREMESSO CHE

  • la Legge 28 aprile 2014 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
  • con il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle Convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il predetto Regolamento prevede che nelle Convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
  • che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione (di seguito "la Convenzione") per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., art. 8 della L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Art. 1
Attività da svolgere

L’Amministrazione/Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • presso la Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari generali: supporto amministrativo ed operativo all’attività della Struttura;
  • presso la Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio: supporto amministrativo ed operativo all’attività della Struttura;
  • presso la Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente: attività di supporto amministrativo, logistico ed operativo per la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio pubblico e decoro urbano (strade, edifici pubblici, verde pubblico, ecc….)

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’Ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Si conviene che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura massima di n. 5 contemporaneamente, la propria attività lavorativa, non retribuita in favore della collettività presso i servizi del Comune di Spilamberto o dei Comuni aderenti l’Unione Terre di Castelli qualora ne facciano specifica richiesta e sia resa la disponibilità dell’Ente individuato. Resta in capo al Comune di Spilamberto il coordinamento e la rendicontazione dell’attività all’UEPE.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare l’attività dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

I Responsabili pro tempore delle Strutture e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Responsabili delle Strutture indicati.

La disponibilità dell’Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando o referenti sopra indicati ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230 - 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it , o via fax 059/214611.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione/Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. 

È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare all’UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena li, 17.01.2025

Per il Tribunale di Modena 
Il Presidente del Tribunale
Alberto Rizzo

Per il Comune di Spilamberto
Il Sindaco pro tempore
Glielmi Massimo