Protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia - Regione Lombardia e uffici giudiziari di Milano - Distacco temporaneo personale della Regione Lombardia presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Milano - 3 febbraio 2021

3 febbraio 2021

Emblemi degli ewnti che partecipano al protocollo

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Ministero della Giustizia

e

Regione Lombardia

e

Corte di Appello di Milano

e

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano

“Distacco temporaneo del personale della Regione Lombardia presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Milano”
 

VISTI

  • L’articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare, l’articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
  • il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 23‐ bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
  • la legge 23 dicembre 2014, 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

CONSIDERATO

  • il carattere peculiare del territorio lombardo, situato in posizione strategica rispetto alle principali direttrici del commercio nazionale ed europeo e perciò caratterizzato da una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economico‐ finanziario e del mercato del lavoro;
  • che tale situazione può determinare ripercussioni sul sistema socio‐economico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel tessuto regionale, e di conseguenza sul sistema occupazionale e in generale sulla competitività del territorio regionale, in considerazione della scarsità delle risorse umane deputate allo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione giudiziaria;
  • che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze esclusive intende potenziare la formazione professionale del personale dipendente in materie aventi impatto sulla giurisdizione e nel contempo creare opportune sinergie per rafforzare l’efficacia e l’efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;
  • che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l’efficacia e l’efficienza dell’apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;
  • che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;
  • che tale azione sinergica di miglioramento dell’attività degli uffici giudiziari del territorio regionale, potrà contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l’economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

PREMESSO

  • che il Presidente della Corte d’Appello di Milano e il Procuratore Generale della Repubblica hanno proposto a Regione Lombardia un progetto di convenzione per l’assegnazione temporanea di personale amministrativo a sostegno dei suddetti Uffici Giudiziari;
  • che la Regione, nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell’attività giurisdizionale in Lombardia;
  • che l’attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari rappresenta inoltre una occasione di arricchimento professionale;

RITENUTO

  • che una gestione efficace ed efficiente dell’Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nella organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli uffici giudiziari per il territorio di competenza;‐
  • che la Regione, quale ente esponenziale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all’implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;
  • che il miglioramento dell’attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un’azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
 

Art. 1
(Oggetto dell’intesa)

Il Ministro della Giustizia, la Corte d’Appello di Milano, la Procura Generale di Milano, e la Regione Lombardia manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all’interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.
 

Art. 2
(Modalità di attuazione)

La Regione, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell’attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà alla destinazione temporanea di proprio personale, anche a tempo parziale, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti specifici, prioritariamente finalizzati al supporto organizzativo delle attività degli uffici giudiziari del

distretto della Corte di appello di Milano, esemplificativamente orientati alle seguenti finalità:

a) collaborazione e supporto alle attività della Conferenza permanente, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, inerenti alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

b) collaborazione per le attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell’arretrato in materia civile e penale;

c) misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale;

d) collaborazione relativa alle misure organizzative inerenti all’attività di front office diretta all’utenza;

I progetti saranno redatti dagli Uffici interessati e trasmessi alla competente Direzione regionale per il tramite della Corte d’Appello o della Procura Generale che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

Il Capo dell’Ufficio e/o il Responsabile del progetto redigerà, per ogni singolo soggetto coinvolto nello stesso, una relazione contenente i risultati conseguiti a supporto del buon esito dell'iniziativa da trasmettere al competente ufficio regionale, entro il termine utile per la corresponsione del trattamento economico accessorio, secondo le quote previste per il personale regionale e a carico del fondo regionale.

I progetti verranno altresì comunicati al Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.

I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Il personale regionale, appartenente alle categorie indicate nei progetti, sarà individuato dalla Regione a seguito di avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati all’assegnazione, anche a tempo parziale, presso gli Uffici giudiziari.

I dipendenti candidatisi all’assegnazione in questione saranno inviati a colloquio conoscitivo con un rappresentante dell’Ufficio giudiziario interessato, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all’interno degli uffici giudiziari.

Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Regione, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell’Ufficio giudiziario interessato, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Sarà cura della Regione, inoltre, assicurarsi che il suddetto personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I nominativi del personale selezionato sarà comunicato dalla Regione alla Corte d’ Appello ed alla Procura Generale che provvederanno all’assegnazione presso gli uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto, coinvolti nei progetti in questione.

Il Personale sarà assegnato dalla Regione, nel rispetto del numero massimo indicato dall’amministrazione centrale, secondo le disponibilità consone alla funzionalità degli uffici dell'amministrazione regionale.
 

Art. 3
(Gestione del personale)

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato alla esecuzione dei progetti di cui all’articolo 2 e non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all’udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale per l’inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso secondo le modalità indicate dalla competente struttura regionale. Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla Regione e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata alla competente Direzione regionale; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell’accaduto alla Regione al competente Ufficio della Regione” al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d’Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione alla Regione – nei termini di cui all’art. 55‐bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte d’Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare presso i singoli uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, anche a tempo parziale e in numero auspicabilmente adeguato, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l’Amministrazione della giustizia.
 

Art. 4
(Oneri economici)

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato, anche a tempo parziale, rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata, con riferimento al trattamento accessorio.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l’Ufficio Giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario o il Responsabile del progetto invieranno al competente Ufficio regionale, sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.
 

Art. 5
(Formazione)

La Corte d’ Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, anche a tempo parziale, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.

Al termine dei percorsi formativi e degli aggiornamenti al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite.
 

Art. 6
(Privacy e riservatezza)

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, e a tal fine l’Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.
 

Art. 7
(Durata dell’assegnazione)

Il periodo di assegnazione, anche a tempo parziale, del personale regionale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza.

Il Capo dell’Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell’ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.
 

Art. 8
(Decorrenza e durata)

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 18 mesi, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.
 

Art. 9
(Recesso)

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la totale o parziale conduzione a termine.

Art. 10
(Disposizioni finali)

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 Dpr. n. 131 del 26/04/1986.

Ministero della Giustizia
Il Ministro
Per delega Il Capo Dipartimento
dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Regione Lombardia
Il Presidente

Corte di Appello di Milano
Il Presidente

Procura Generale della Repubblica di Milano
Il Procuratore Generale