Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PARMA e il Comune di Roccabianca - 22 dicembre 2020 - 19 dicembre 2023

19 dicembre 2023

 TRIBUNALE DI PARMA

 

CONVENZIONE CON Il Comune Di Roccabianca

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 168 BIS C.P., DELL’ART. 464 BIS C.P.P., E DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale;
  • che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dr. Pio Massa Presidente del Tribunale di Parma, giusta delega di cui all’atto in premessa, e il Comune di Roccabianca, nella persona del dott. arch. Alessandro Gattara, legale rappresentante e Sindaco pro tempore;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’Ente consente che nr. 3 (tre) soggetti svolgano presso le presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono la Sede Municipale e gli spazi verdi in aree comunali.

L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d’impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D. M. n. 88/2015: Servizio Ambiente, consistente in attività di pulizia, riordino e manutenzione degli spazi verdi in aree comunali e parchi pubblici, e Servizio Segreteria, consistente in attività amministrative, assistenza per adempimenti d’ufficio e per fotocopie, riordino pratiche e archivi, anche in formato elettronico.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase d’istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina di lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla postazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione ed eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del D: Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa con i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Parma, lì 22 dicembre 2020

Per il Tribunale di Parma
l Presidente dr. Pio Massa

Per il Comune di Roccabianca
Il Sindaco dott. arch. Alessandro Gattara

 

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA E IL COMUNE DI ROCCABIANCA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 168-BIS C.P., DELL’ART. 464-BIS C.P.P. E DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale;
  • che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Pio Massa Presidente del Tribunale di Parma, giusta delega di cui all’atto in premessa, e il Comune di Roccabianca, nella persona del dott. arch. Alessandro Gattara, legale rappresentante e Sindaco pro tempore;

si conviene e si rinnova quanto segue

Art. 1

L’Ente consente che nr. 4 (quattro) soggetti svolgano presso le presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono la Sede Municipale e gli spazi verdi in aree comunali.

L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d’impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D. M. n. 88/2015:

- Servizio Ambiente, consistente in attività di pulizia, riordino e manutenzione degli spazi verdi in aree comunali e parchi pubblici;

- Servizio Segreteria, consistente in attività amministrative, assistenza per adempimenti d’ufficio e per fotocopie, riordino pratiche e archivi, anche in formato elettronico.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase d’istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina di lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla postazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione ed eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del D: Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa con i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Parma, lì 19 dicembre 2023

Per il Tribunale di Parma
Il Presidente del Tribunale
Dott. Pio Massa

Per il Comune di Roccabianca
Il Sindaco
Dott. Arch. Alessandro Gattara

 

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA E IL COMUNE DI ROCCABIANCA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 165 DEL CODICE PENALE.

  • Premesso che
  • a norma dell’art. 54 del Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art. 73, comma 5 bis, del D.P.R. 309/1990 così modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • a norma dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • la legge 29 luglio 2010 n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;
  • l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;

considerato che

  • l’Ente sottonotato, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si rinnova

la convenzione (di seguito “la Convenzione”) stipulata in data 22 dicembre 2020 – prot. n. 3445/2020 – ed integrata in data 20 aprile 2023 – prot. n. 1279/2023 tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Pio Massa, Presidente del Tribunale ordinario di Parma, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”), e nella persona del dott. arch. Alessandro Gattara, quale legale rappresentante e Sindaco pro tempore del Comune di Roccabianca (di seguito “l’Ente”):

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di nr. 4 (quattro) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e dell’art. 165 del Codice Penale ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • Servizio Ambiente: attività di pulizia, riordino e manutenzione degli spazi verdi in aree comunali e parchi pubblici;
  • Servizio Segreteria: attività amministrative, assistenza per adempimenti d’ufficio e per fotocopie, riordino pratiche e archivi, anche in formato elettronico.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Coordinatore per Servizio Ambiente: tecnico comunale Michela Cerri;
  • Coordinatore per Servizio Segreteria: Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali dott. Davide Conti;
  • i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Ente con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4 
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla

Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
 
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…).

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
 
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.

Art. 8
 
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa con i contraenti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Parma, lì 19/12/2023

Per il Tribunale di Parma
Il Presidente del Tribunale
Dott. Pio Massa

Per il Comune di Roccabianca
Il Sindaco
Dott. Arch. Alessandro Gattara