Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e l'European Research Institute - 2 luglio 2020 - 5 dicembre 2025

5 dicembre 2025

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

 

CONVENZIONE TRA EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-SEDE DI ALESSANDRIA E IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
  • che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Antonio MAROZZO, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,

E

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15, che interviene nel presente atto nella persona del Legale Rappresentante signor Iskender Forioso, con sede legale in Torino, Via P. Pinelli n. 24/D, codice fiscale 97750340016, come da delibera del Consiglio Direttivo di EUROPEA RESEARCH INSTITUTE ONLUS del 07/01/2020, allegata in copia conforme alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 consente che n. 3 (tre) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 2 (due), dislocate sul territorio, come da elenco allegato.

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  1. attività di accompagnamento e supporto nei confronti di persone straniere, migranti, minori, e altri soggetti svantaggiati fruitori dei servizi/progetti dell’ente nell’ambito delle attività istituzionalmente svolte da EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS- Sede di Alessandra Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15;
  2. attività di supporto alla realizzazione di progetti e alla divulgazione nell’ambito della druibilità e della tutela del patrimonio ambientale, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette;
  3. supporto alle attività di gestione e amministrazione dei progetti aventi finalità sociale, di solidarietà, di promozione della cultura e di inclusione sociale dell’ente.

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, tra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto ad EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico di EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero   via Chiozza 15 potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente  strumento di rilevazione elettronico, che EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 si impegna a predisporre.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria Corso Monferrato 119 e Comune di Solero via Chiozza 15 potrà recedere dalla presente Convenzione prima del termine di cui all’art 9, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

 La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre)  a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di esecuzione Penale Esterna competente.  

Alessandria 2 luglio 2020

Il Rappresentante di EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS-Sede di Alessandria
Forioso  Iskender

Il Presidente del Tribunale
Antonio Marozzo

 

Identificativo della convenzione: 17598115

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

E

FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS

 PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

  • che a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del c.p., ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
  • che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, e l’art. 56 bis L. 689/81 prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni le città metropolitane, presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l’art. 56 bis della legge 689/81 in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (di cui all’art. 53 legge citata) prevede che il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
  • che l’art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che l’Ente FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS (di seguito FONDAZIONE ERI ETS), presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
  • che l’Ente è iscritto al RUNTS con il numero di repertorio: 65728

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. PAOLO RAMPINI, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,

E

L’Ente FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Iskender Aliosha FORIOSO, con sede legale in Torino (TO) , Corso Giuseppe Siccardi n. 11, CF 97750340016 – P.IVA 11421750016, come da copia conforme dell’Assemblea del Consiglio Direttivo del 21/10/2025, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
Attività da svolgere

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS consente che un numero massimo di 2 (due) condannati possano svolgere presso la stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa e specifica che l’attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.
  • Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, e attività di agricoltura sociale.
  • Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.
  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

La sede presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa è complessivamente una - Corso Monferrato 119, Alessandria (AL), fermo restando la possibilità di svolgere attività puntuali anche nelle sedi operative dislocate sul territorio come da elenco allegato.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:

- Andres Patricio Fuentes Canivilo, mail: f.andres@eri.net.in  tel. 345/4974872

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati, scrivendo all’indirizzo: corpireato.tribunale.alessandria@giustiziacert.it 

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.

Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente FONDAZIONE ERI ETS l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente convenzionato presso cui il condannato presta l’attività ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Alessandria lì, 05/12/2025

Per L’ENTE 
Il Presidente dott. Iskender Aliosha Forioso

per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente dott. Paolo Rampini

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa (da inserire nel Portale):

  • Corso Monferrato 119, Alessandria (AL)

Sedi operative:

  • Vicolo Valle 12, Alessandria (AL)
  • Via Chiozza 15, Solero (AL)
  • Via Orti Piepiani s.n, Solero (AL)

 

Identificativo della convenzione: 17598120 

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

 e 

FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS

 PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT.

168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del c.p., su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
  • che l’Ente firmatario della presente Convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • che l’Ente è iscritto al RUNTS con il numero di repertorio: 65728

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. PAOLO RAMPINI, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta delega di cui alla premessa,

E

L’Ente FONDAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Iskender Aliosha FORIOSO, con sede legale in Torino (TO) , Corso Giuseppe Siccardi n. 11, CF 97750340016 – P.IVA 11421750016, come da deliberazione del 21/10/2025, allegata in copia conforme alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis c.p..

La sede presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa è complessivamente una - Corso Monferrato 119, Alessandria (AL), fermo restando la possibilità di svolgere attività puntuali anche nelle sedi operative dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente FONDAZIONE ERI ETS le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  • Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.
  • Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, e attività di agricoltura sociale.
  • Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.
  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, tra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente FONDAZIONE ERI ETS di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Ente FONDAZIONE ERI ETS, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’Ente FONDAZIONE ERI ETS potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:

- Andres Patricio Fuentes Canivilo, mail: f.andres@eri.net.in  tel. 345/4974872

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati, scrivendo all’indirizzo: corpireato.tribunale.alessandria@giustiziacert.it

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente FONDAZIONE ERI ETS si impegna a predisporre.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’Ente FONDAZIONE ERI ETS sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L’Ente FONDAZIONE ERI ETS potrà recedere dalla presente Convenzione prima del termine di cui all’art 9, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione

Giudiziaria, Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di esecuzione Penale Esterna competente.

Alessandria,05/12/2025

Il Rappresentante dell’Ente FONDAZIONE ERI ETS
Il Presidente Dott. Iskender Aliosha Forioso

per il Tribunale di Alessandria Il Presidente
Dott. Paolo Rampini

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa (da inserire nel Portale): - Corso Monferrato 119, Alessandria (AL)

Sedi operative:

  • Vicolo Valle 12, Alessandria (AL)
  • Via Chiozza 15, Solero (AL)
  • Via Orti Piepiani s.n, Solero (AL)