Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e l’Associazione Polisportiva Pian Due Torri - 28 febbraio 2020 e integrazione 4 aprile 2024

4 aprile 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

 

N.3/2020

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace ed il giudice monocratico - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 -  possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, giusta l’art. 165 comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato;

e che l’art. 165 comma 2 c.p. impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1 per l’appunto;

che l’art.186 comma 9 bis c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso la Stato, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo (ed ha già stipulato con questo Tribunale altre convenzioni analoghe, l’ultima in data 13 febbraio 2015);

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Roma, giusta la delega di cui in premessa e la Associazione Polisportiva Pian Due Torri, nella persona vicepresidente, Sig. Marco Giuli.

Art. 1

L'ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale, ha per oggetto le seguenti prestazioni: attività di pulizia e di manutenzione dell’impianto sportivo.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente individua come persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, il Sig. Alessandro Chiappelli.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, co.2-3-4, del decreto legislativo.

L'ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell’esecuzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del Decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 1° marzo 2020.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Roma, 28 febbraio 2020

Il Presidente del Tribunale ordinario
Dott. Francesco Monastero

Il Vicepresidente dell’Associazione Polisportiva Pian Due Torri
Sig. Marco Giuli

 

INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

TRA

 il Tribunale ordinario di Roma e l’Associazione Polisportiva Pian Due Torri Onlus

premesso che, in data 28 febbraio 2020, è stata stipulata la convenzione (n.3/2020) tra questo Tribunale ordinario e l’Associazione Polisportiva Pian Due Torri per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte di n. 4 condannati;

con la presente si comunica che questo Tribunale, in data 24 giugno 2020, ha integrato la predetta convenzione consentendo alla Associazione Polisportiva Pian Due Torri, previa richiesta in data 1 aprile 2020, di aggiungere ai 4 posti per condannati ulteriori 4 posti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità finalizzati alla messa alla prova.

Roma, 4 aprile 2024

Il Presidente del Tribunale ordinario
Dott. Roberto Reali