Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CATANIA e l’Associazione Cuore di Donna - 23 gennaio 2020 - 30 aprile 2025
30 aprile 2025
TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 2 D.M. 26 marzo 2001, art. 3 comma 1 L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2 D.M. 8 giugno 2015 n. 88.
TRA
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI CATANIA
L’ASSOCIAZIONE “CUORE DI DONNA”
PREMESSO
- che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma 5-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 224-bis del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9-bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria può esser sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;
- che l’art 1 del D.L. n. 122 del 1993 prevede la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 L. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (L. 962 del 1967);
- che l’art. 168-bis c.p., introdotto dall’art. 3, comma 1, della Legge 28 aprile 2014 n. 67, prevede che il giudice, su richiesta dell’imputato, può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che il DM 8 giugno 2015 n. 88, a seguito dell’istituzione della messa alla prova prevista dalla L. 28 aprile 2014 n. 67, contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 8 giugno 2015 n. 88, emanato a norma dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, dei citati decreti ministeriali, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 16 luglio 2001 e del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;
- che l’Associazione “Cuore di donna”, firmataria della presente convenzione, rientra tra gli enti indicati nelle norme citate;
CONSIDERATO
- che l’Associazione “Cuore di donna”, con sede legale in Mascalucia, via La Marmora n. 8, C.F. 93207200879, qui rappresentata dalla dott.ssa Reitano Salvatrice, che interviene nella sua carica di legale rappresentante della stessa, è disponibile ad accogliere soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni di seguito meglio precisate.
Tutto ciò premesso e considerato, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Grazia Anna Caserta, Presidente di Sezione delegato, e l’Associazione “Cuore di donna” nella persona del legale rappresentante come sopra identificato,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Attività da svolgere
L’Associazione “Cuore di donna” si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture organizzative persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un’attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messa alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.
L’Associazione “Cuore di donna” specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dal DM 26 marzo 2001 e dal DM 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro per finalità di assistenza sociale, sanitaria e legale ovvero attività atte a favorire il superamento di difficoltà di soggetti e nuclei disagiati, tramite l’ausilio di volontari individuati per le loro competenze;
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
L’attività del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.
In ogni caso, il numero massimo di persone impiegate in lavori di pubblica utilità che l’Associazione “Cuore di donna” è disponibile a ricevere presso di sé, non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a n. 5 (cinque) unità.
L’Associazione “Cuore di donna” indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l’orario in cui essa verrà svolta, in conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Eventuali comportamenti non idonei e/o assenze ingiustificate/inadempienze saranno tempestivamente segnalati dall’Associazione all’Udepe, che ne darà comunicazione all’ A.G. competente.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l’avranno acquisita presso l’Associazione, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove il lavoro è svolto e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Associazione “Cuore di donna” individua nella dott.ssa Salvatrice Reitano, Responsabile dell’ente, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni.
In relazione all’attività cui il soggetto impiegato nel lavoro di pubblica utilità dovrà essere concretamente adibito, il referente può delegare i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all’amministrazione o alla struttura convenzionata, precisandolo nella dichiarazione di disponibilità.
L’Associazione “Cuore di donna” si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Saranno tempestivamente comunicati all’ UDEPE eventuali assenze ingiustificate/inadempienze o comportamenti non idonei messi in atto dal soggetto che svolge lavoro di pubblica utilità.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione “Cuore di donna” garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Associazione “Cuore di donna” si impegna, altresì, a che le persone ammesse ai lavori di pubblica possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’Associazione “Cuore di donna” di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
E’ obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell’Associazione “Cuore di donna”.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Associazione “Cuore di donna” ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’organo di controllo incaricato dal giudice (UDEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi delle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, da inviare all’organo di controllo per la successiva informativa all’autorità giudiziaria competente.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.
Art. 8
Relazione sull’andamento del lavoro di pubblica utilità
L’Associazione “Cuore di donna”, d’intesa con l’UDEPE, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, da inviare al Presidente del Tribunale.
Art. 9
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente per ulteriori anni 3 (tre), salvo disdetta da comunicarsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
La segreteria del Tribunale includerà la presente convenzione nell’elenco degli enti convenzionati e ne invierà copia al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia penale e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna competente.
Catania, 23.01.2020
Il Rappresentante dell’Associazione
“Cuore di donna”
Dott.ssa Salvatrice Reitano
Il Presidente di Sezione delegato
Dott.ssa Grazia Anna Caserta
Identificativo della convenzione: 17576001
Convenzione tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
e
l'Ente “Cuore di donna ODV”
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito “La Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Francesco Saverio Maria Mannino, Presidente del Tribunale di Catania, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente Cuore di donna ODV (di seguito “l’Ente”), nella persona della dott.ssa Reitano Salvatrice, in qualità di Presidente.
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Catania, lì 30/04/2025
II legale rappresentante dell’Ente
Reitano Salvatrice
Per il Presidente del Tribunale di Catania
Francesco Saverio Maria Mannino
Identificativo della convenzione: 17576018
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.Francesco Saverio Maria Mannino, Presidente del Tribunale di Catania giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Cuore di donna ODV nella persona del legale rappresentante Reitano Salvatrice,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015. :
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art.4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunica all'UEPE il nominativo del referente nella persona della Dott.ssa Salvatrice Reitano, incaricata di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità· e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente .
Catania, li 30/04/2025
II Rappresentante dell'Ente
Reitano Salvatrice
II Presidente del Tribunale
Francesco Saverio Maria Mannino