Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CATANIA e il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane Solco - 23 gennaio 2020
23 gennaio 2020
TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 2 D.M. 26 marzo 2001, art. 3 comma 1 L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2 D.M. 8 giugno 2015 n. 88.
TRA
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI CATANIA
E
IL CONSORZIO DI RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE “SOLCO”
PREMESSO
- che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma 5-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 224-bis del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9-bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria può esser sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste,
- consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;
- che l’art 1 del D.L. n. 122 del 1993 prevede la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 L. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (L. 962 del 1967);
- che l’art. 168-bis c.p., introdotto dall’art. 3, comma 1, della Legge 28 aprile 2014 n. 67, prevede che il giudice, su richiesta dell’imputato, può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che il DM 8 giugno 2015 n. 88, a seguito dell’istituzione della messa alla prova prevista dalla L. 28 aprile 2014 n. 67, contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 8 giugno 2015 n. 88, emanato a norma dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, dei citati decreti ministeriali, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 16 luglio 2001 e del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;
- che il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco”, firmatario della presente convenzione, rientra tra gli enti indicati nelle norme citate;
CONSIDERATO
- che il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco”, con sede legale in Catania, in via Pietro Carrera n. 23, C.F/ Partita IVA 03126080872, qui rappresentato dal Sig. Sergio Silvio Mondello, che interviene nella sua carica di legale rappresentante dell’Ente, è disponibile ad accogliere soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni di seguito meglio precisate.
Tutto ciò premesso e considerato, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Grazia Anna Caserta, Presidente di Sezione delegato, e il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco”, nella persona del legale rappresentante come sopra identificato,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Attività da svolgere
Il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco” si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture organizzative persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un’attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messa alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.
Il Consorzio specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dal DM 26 marzo 2001 e dal DM 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro per finalità di assistenza sociale e sanitaria ovvero attività atte a favorire il superamento di difficoltà economico-sociali e sanitarie di soggetti ( immigrati, disabili, minori) e nuclei disagiati, tramite l’ ausilio di volontari individuati per le loro competenze
- prestazioni di lavoro per finalità ludico-sportive per minori ed emarginati
- prestazioni di lavoro finalizzati al sostegno scolastico e orientamento al lavoro
- prestazioni di lavoro con finalità di promozione di iniziative educativo-culturale
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
L’attività del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.
In ogni caso, il numero massimo di persone impiegate in lavori di pubblica utilità che il Consorzio è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a n. 2 (due) unità.
Il Consorzio indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l’orario in cui essa verrà svolta, in conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Eventuali comportamenti non idonei e/o assenze ingiustificate/inadempienze saranno tempestivamente segnalati dal Consorzio all’ Udepe, che ne darà comunicazione all’ A.G. competente.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l’avranno acquisita presso il Consorzio, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove il lavoro è svolto e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco” individua nella sig.ra Sonia Benvenuto, Responsabile tirocini, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni.
In relazione all’attività cui il soggetto impiegato nel lavoro di pubblica utilità dovrà essere concretamente adibito, il referente può delegare i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all’amministrazione o alla struttura convenzionata, precisandolo nella dichiarazione di disponibilità.
Il Consorzio si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale ed all’ UDEPE eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco” garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Consorzio si impegna, altresì, a che le persone ammesse ai lavori di pubblica possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto al Consorzio di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
E’ obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Consorzio.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco” ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’organo di controllo incaricato dal giudice (UDEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi delle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, da inviare all’organo di controllo per la successiva informativa all’autorità giudiziaria competente.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.
Art. 8
Relazione sull’andamento del lavoro di pubblica utilità
Il Consorzio di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco”, d’intesa con l’UDEPE, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, da inviare al Presidente del Tribunale.
Art. 9
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente per ulteriori anni 3 (tre), salvo disdetta da comunicarsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
La segreteria del Tribunale includerà la presente convenzione nell’elenco degli enti convenzionati e ne invierà copia al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia penale e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna competente.
Catania, 23.01.2020
Il Rappresentante del Consorzio
di Rete di Imprese Sociali Siciliane “Solco”
Sig. Sergio Silvio Mondello
Il Presidente di Sezione delegato
Dott.ssa Grazia Anna Caserta