Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PIACENZA e il Comune di Piacenza - 18 gennaio 2017 - 13 gennaio 2020 - 13 febbraio 2023 - 16 dicembre 2025
16 dicembre 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, e della legge 28 aprile 2014 n. 67, e del decreto ministeriale 10 giugno 2015
Premesso
che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;
che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dal U.E.P.E. competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.)
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co. 1;
che il suddetto regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di Piacenza il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art.54 del citato decreto legislativo;
tutto ciò premesso,
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr.Italo M.Ghitti, Presidente del Tribunale di Piacenza, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Piacenza C.F. 002280338 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Paolo Dosi domiciliato per l'incarico presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Cavalli n. 2 a Piacenza,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Piacenza consente che annualmente prestino presso di sé l'attività non retribuita in favore della collettività come di seguito:
- n. 10 persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
- n. 40 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente.
Il Comune di Piacenza specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale
- lavori di manutenzione stradale
- tutela del patrimonio ambientale, ecologia/verde pubblico
- tutela dei beni culturali, museali, turismo, biblioteca
- tutela dei beni comunali
- attività relative a servizi alla persona e al cittadino.
Il Comune di Piacenza garantisce lo svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:
- da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- il lunedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
fatte salve le particolari esigenze organizzative delle singole strutture.
Potrà essere svolta l'attività anche nella giornata di sabato mattina, in relazione alla disponibilità limitata dei servizi che includono nel proprio orario anche detta giornata, compatibilmente con le esigenze del servizio e le attitudini dell'imputato.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
La richiesta preventiva di disponibilità formulata dal Legale rappresentante dell'interessato al Comune di Piacenza è finalizzata alla formulazione di richiesta di pena sostitutiva al Giudice e non costituisce vincolo per l'amministrazione, qualora nel rispetto dell'ordine di arrivo dei provvedimenti di esecuzione, si esaurisca la disponibilità, in relazione al numero di inserimenti definiti dalla presente Convenzione, per l'anno di riferimento.
La prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato che l'Ente avrà modo di verificare nel preventivo colloquio conoscitivo/informativo che avverrà successivamente alla richiesta di disponibilità da parte del legale rappresentante e compatibilmente con gli orari di servizio di collocazione individuata in relazione alla professionalità e attitudine lavorative dell'imputato.
Art. 3
Il Comune di Piacenza che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, attraverso il ruolo di coordinamento del servizio preposto alla gestione delle Risorse Umane, individua nei responsabili delle sotto elencate strutture i soggetti responsabili dell'affidamento della prestazione lavorativa dei condannati e relative istruzioni:
- Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
- Direzione Operativa Risorse
- Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio
- Corpo di Polizia Municipale
- Gabinetto del Sindaco
- Segreteria Organi Istituzionali
Il Comune di Piacenza si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche inerenti le strutture organizzative sopra richiamate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Piacenza s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dal Comune di Piacenza, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Comune di Piacenza si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto al Comune di Piacenza di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Piacenza l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il Comune di Piacenza ha l’obbligo di comunicare quanto prima al U.E.P.E e/o agli altri organi competenti le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..
Terminata l’esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 8
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Piacenza da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.
Piacenza, 18 gennaio 2017
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Italo Ghitti
Rappresentante del COMUNE di PIACENZA
IL SINDACO
Paolo Dosi
prot. 22
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015
Premesso
- che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;
- che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dal U.E.P.E. competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.);
- che l’art. 73, ai commi 5 bis e 5 ter, DPR n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), prevede ipotesi di applicazione dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 8 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co. 1;
- che il suddetto regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;
- che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di Piacenza il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art.54 del citato decreto legislativo;
tutto cio’ premesso,
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Piacenza C.F. 00229080338 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante e pro-tempore Patrizia Barbieri domiciliata per l'incarico presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Cavalli n. 2 a Piacenza,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Piacenza consente che annualmente n. 35 persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente prestino presso di sé l'attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune di Piacenza specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale
- lavori di manutenzione stradale
- tutela del patrimonio ambientale, ecologia/verde pubblico
- tutela dei beni culturali, museali, turismo, biblioteca
- tutela dei beni comunali
- attività relative a servizi alla persona e al cittadino.
Il Comune di Piacenza garantisce lo svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:
da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
il lunedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
fatte salve le particolari esigenze organizzative delle singole strutture.
Potrà essere svolta l'attività anche nella giornata di sabato mattina, in relazione alla disponibilità limitata dei servizi che includono nel proprio orario anche detta giornata, compatibilmente con le esigenze del servizio e le attitudini dell'imputato.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
La richiesta preventiva di disponibilità formulata dal Legale rappresentante dell'interessato al Comune di Piacenza è finalizzata alla formulazione di richiesta di pena sostitutiva al Giudice e non costituisce vincolo per l'amministrazione, qualora nel rispetto dell'ordine di arrivo dei provvedimenti di esecuzione, si esaurisca la disponibilità, in relazione al numero di inserimenti definiti dalla presente Convenzione, per l'anno di riferimento.
La prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato che l'Ente avrà modo di verificare nel preventivo colloquio conoscitivo/informativo che avverrà successivamente alla richiesta di disponibilità da parte del legale rappresentante e compatibilmente con gli orari di servizio di collocazione individuata in relazione alla professionalità e attitudine lavorative dell'imputato.
Art. 3
Il Comune di Piacenza che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, affida il coordinamento della gestione della presente convenzione alla U.O. Personale.
Individua nei responsabili delle sotto elencate strutture i soggetti responsabili dell'affidamento della prestazione lavorativa dei condannati e relative istruzioni:
- Servizi Sociali
- Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane
- Servizio Risorse Economiche
- Servizi Educativi e Formativi
- Servizi al Cittadino
- Servizio Cultura Musei Turismo
- Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale
- Servizio Attività Produttive e Edilizia
- Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
- Comando di Polizia Municipale
Il Comune di Piacenza si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche inerenti le strutture organizzative sopra richiamate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Piacenza s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dal Comune di Piacenza, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Comune di Piacenza si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto al Comune di Piacenza di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Piacenza l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il Comune di Piacenza ha l’obbligo di comunicare quanto prima al U.E.P.E e/o agli altri organi competenti le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..
Terminata l’esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 8
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Piacenza da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.
Si dispone l'inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza
Piacenza, 13 gennaio 2020
IL SINDACO
DEL COMUNE DI PIACENZA
avv. Patrizia Barbieri
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
dott. Stefano Brusati
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015 (approvata con D.G.C. n. 5 del 24/01/2023).
Premesso
- che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;
- che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada che prevedono, per talune fattispecie delle norme citate, che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.)
- che l’art. 73, ai commi 5 bis e 5 ter, DPR n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), prevede ipotesi di applicazione dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co. 1
- che il suddetto regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
- che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di Piacenza il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art.54 del citato decreto legislativo;
tutto cio’ premesso,
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dr. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Piacenza C.F. 00229080338 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Katia Tarasconi, domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Cavalli n. 2 a Piacenza,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Piacenza consente che annualmente n. 35 persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, presti presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune di Piacenza specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;
- lavori di manutenzione stradale;
- tutela del patrimonio ambientale, ecologia/verde pubblico
- tutela dei beni culturali, museali, turismo, biblioteca
- tutela dei beni comunali
- attività relative a servizi alla persona e al cittadino.
Il Comune di Piacenza garantisce lo svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività nei segg. giorni della settimana:
- da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- il lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
fatte salve le particolari esigenze organizzative delle singole strutture.
Potrà essere svolta l’attività anche nella giornata del sabato, in relazione alla disponibilità limitata dei servizi che includono nel proprio orario anche detta giornata, compatibilmente con le esigenze del servizio e le attitudini dell’imputato.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
La richiesta preventiva di disponibilità formulata dal Legale rappresentante dell'interessato al Comune di Piacenza è finalizzata alla formulazione di richiesta di pena sostitutiva al Giudice e non costituisce vincolo per l'amministrazione, qualora nel rispetto dell'ordine di arrivo dei provvedimenti di esecuzione, si esaurisca la disponibilità, in relazione al numero di inserimenti definiti dalla presente Convenzione, per l'anno di riferimento.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato che l'Ente avrà modo di verificare nel preventivo colloquio conoscitivo/informativo che avverrà successivamente alla richiesta di disponibilità da parte del legale rappresentante e compatibilmente con gli orari di servizio di collocazione individuata in relazione alla professionalità e attitudine lavorative dell'imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
Il Comune di Piacenza che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, affida il coordinamento della gestione della presente convenzione alla U.O. Personale.
Individua nei Dirigenti dei Servizi comunali, di cui all’organigramma approvato dalla Giunta Comunale, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune di Piacenza si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche inerenti la struttura organizzativa sopra richiamata.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Piacenza s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente/Comune, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Comune di Piacenza si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto al Comune di Piacenza di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Piacenza l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il Comune di Piacenza ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’U.E.P.E le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..
Terminata l’esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
Si dispone l’inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.
Piacenza, 13/02/2023
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Stefano Brusati
IL SINDACO DEL COMUNE DI PIACENZA
Katia Tarasconi
Identificativo della convenzione: 17600670
CONVENZIONE
tra il TRIBUNALE DI PIACENZA e il COMUNE DI PIACENZA
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6,del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Piacenza, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Brusati, Presidente del TRIBUNALE DI PIACENZA, giusta la delega di cui in premessa e il COMUNE DI PIACENZA, C.F. 00229080338, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Katia Tarasconi, domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Cavalli n.2 a Piacenza:
Art. 1
Attività da svolgere
Il Comune di Piacenza consente che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- fruibilità e tutela del patrimonio ambientale;
- fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- tutela dei beni comunali;
- finalità sociali e di protezione civile;
- servizi alla persona e al cittadino
- altre prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Il Comune di Piacenza garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana, fatte salve le particolari esigenze organizzative delle singole strutture:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- il lunedì e il giovedì anche nel pomeriggio, fino alle ore 17.00;
- il sabato e la domenica, in relazione alla disponibilità limitata dei servizi che includono nel proprio orario anche dette giornate.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Piacenza che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei Dirigenti dei Settori, nonché nei Responsabili EQ dei Servizi comunali, le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune di Piacenza si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche inerenti la struttura organizzativa.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Piacenza si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
Il Comune di Piacenza si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto al Comune del Piacenza di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del Comune del Piacenza l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interna.
Piacenza Lì, 16.12.2025
Il Sindaco del Comune di Piacenza
Katia Tarasconi
Il Presidente del Tribunale di Piacenza
Stefano Brusati
Identificativo della convenzione: 17600840
CONVENZIONE
tra il TRIBUNALE DI PIACENZA e il COMUNE DI PIACENZA
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
- che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
- che il Comune di Piacenza, firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Brusati, Presidente del TRIBUNALE DI PIACENZA, giusta la delega di cui in premessa e il COMUNE DI PIACENZA, C.F. 00229080338, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Katia Tarasconi, domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Cavalli n.2 a Piacenza:
Art. 1
Il Comune di Piacenza consente che n. 15 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Il Comune di Piacenza informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri servizi per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture del Comune di Piacenza, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015:
- fruibilità e tutela del patrimonio ambientale;
- fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- tutela dei beni comunali;
- finalità sociali e di protezione civile;
- servizi alla persona e al cittadino
- altre prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Il Comune di Piacenza garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana, fatte salve le particolari esigenze organizzative delle singole strutture:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- il lunedì e il giovedì anche nel pomeriggio, fino alle ore 17.00;
- il sabato e la domenica, in relazione alla disponibilità limitata dei servizi che includono nel proprio orario anche dette giornate.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
Il Comune di Piacenza garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, il Comune di Piacenza potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
Il Comune di Piacenza comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
Il Comune di Piacenza consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Il Comune di Piacenza si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
Il Comune di Piacenza potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Piacenza Lì, 16.12.2025
Il Sindaco del Comune di Piacenza
Katia Tarasconi
Il Presidente del Tribunale di Piacenza
Stefano Brusati
Identificativo della convenzione: 17600828
CONVENZIONE
tra il TRIBUNALE DI PIACENZA e il COMUNE DI PIACENZA
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
- che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il Giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
- che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che il Comune di Piacenza, firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Brusati, Presidente del TRIBUNALE DI PIACENZA, giusta la delega di cui in premessa e il COMUNE DI PIACENZA, C.F. 00229080338, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Katia Tarasconi, domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Cavalli n.2 a Piacenza:
Art. 1
Il Comune di Piacenza consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Comune informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023:
- fruibilità e tutela del patrimonio ambientale;
- fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- tutela dei beni comunali;
- finalità sociali e di protezione civile;
- servizi alla persona e al cittadino
- altre prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Il Comune di Piacenza garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana, fatte salve le particolari esigenze organizzative delle singole strutture:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- il lunedì e il giovedì anche nel pomeriggio, fino alle ore 17.00;
- il sabato e la domenica, in relazione alla disponibilità limitata dei servizi che includono nel proprio orario anche dette giornate.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nella sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
Il Comune di Piacenza garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
Il Comune di Piacenza comunicherà alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal Giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al Giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Piacenza Lì, 16.12.2025
Il Sindaco del Comune di Piacenza
Katia Tarasconi
Il Presidente del Tribunale di Piacenza
Stefano Brusati