Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PIACENZA e l’Ente SEFC Centro Cinofilo Happy Days - 1 febbraio 2017 - 13 gennaio 2020 - 12 febbraio 2025

12 febbraio 2025

TRIBUNALE DI PIACENZA

 

Convenzione
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67, e del decreto ministeriale 10 giugno 2015 

Premesso

  • che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;
  • che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.)
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co. 1;
  • che il suddetto regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
  • che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell’Ente/Comune il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art.54 del citato decreto legislativo;

tutto ciò premesso,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr.Italo M.Ghitti, Presidente del Tribunale di Piacenza, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS C.F. 91104490338 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Forti Loretta si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1

L’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS consente che n.2 persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, presti presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. L’ente SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Assistenza cani del canile, pulizia dei box, somministrazione cibo, lavaggio cani;
  • Manutenzione del verde;
  • Manutenzione orto;
  • Pulizia struttura.

L’Ente/Comune garantisce lo svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività nei segg. giorni della settimana:
dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 19.30;
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.30;
la domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.30.


Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3

L’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Dott.ssa Dennyse Beber.
L’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente/Comune, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS. di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L’Ente/Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’U.E.P.E le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..
Terminata l’esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente/Comune SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.

Piacenza, 1 febbraio 2017

Il Presidente del Tribunale
Italo M.Ghitti

Il Rappresentante legale dell'Ente
Forti Loretta

 

prot. 23

CONVENZIONE

TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA E L’ASSOCIAZIONE SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS 

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ 

Al SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

l’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

la legge 29 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, prevede che,  per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del sopra citato D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti di cui sopra;

l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. Lgs. 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti  dei Tribunali  alla stipula della convenzione in oggetto;

l’Ente qui convenzionato rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del decreto legislativo richiamato;

l’ente qui convenzionato condivide e persegue quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 230/2000 ovvero che "il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni famigliari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale'';

tutto ciò premesso,

tra

il Ministero di Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale Dott. Stefano Brusati  

e

L’Associazione SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS (qui di seguito indicato anche come Ente o amministrazione) nella persona del legale rappresentante Forti Loretta

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – L’Associazione SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di n. 6 (sei) soggetti condannati, ai sensi delle norme in premessa citate, ai fini dello svolgimento presso i propri servizi della prestazione non retribuita a favore della collettività.

La prestazione di pubblica utilità presso l’Ente ha ad oggetto le prestazioni sotto elencate, sulla base delle necessità operative, e sempre senza pregiudizio per le esigenze di studio, di lavoro, di famiglie e di salute del condannato:

  • Assistenza cani del canile
  • Pulizia dei box, somministrazione cibo, lavaggio cani;
  • Assistenza nelle attività di sostegno all’associazione;
  • Manutenzione del verde;
  • Manutenzione orto;
  • Manutenzione struttura.

Lo svolgimento delle prestazioni, di cui ai punti sopra elencati, potrà essere richiesto nell’arco temporale settimanale, in giorni ed orari da concordarsi di volta in volta.

Articolo 2 - L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto stabilito nel provvedimento del Giudice, ordinanza, sentenza o decreto penale di condanna, che ne individua la durata, la tipologia ed eventualmente le modalità.

Articolo 3 – l’Ente individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a questi le relative istruzioni:  Dott.ssa Dennyse Beber quale Responsabile del Servizio Tecnico.

La suddetta persona incaricata di coordinare le prestazioni oggetto della presente convenzione ha il compito di inserire i condannati nei diversi ambiti lavorativi, mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnalare eventuali inadempienze e, in generale, seguire i condannati nel periodo di inserimento.

Inoltre, la persona incaricata, come sopra individuata, ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed all’organo che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi della persona condannata, a norma dell’art. 56 del citato D. Lgs. 274/2000.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.  

Articolo 4 – Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Associazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Articolo 5 – È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Nello svolgimento dell’attività i condannati godono di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, mediante apposita estensione delle polizze collettive già in corso o con stipula di idonea polizza. Resta inteso che gli oneri sono posti a carico dell’Associazione, salvo che il richiedente non intenda integrare tali coperture con clausole particolari o con massimali maggiorati.

Articolo 6 – La persona incaricata, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dalla persone condannate.

Articolo 7 – Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione delle stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente sottoscrittore.

Articolo 8 - La presente convenzione avrà durata di anni 5, con efficacia al momento della sottoscrizione ed è rinnovabile previa adozione di apposito atto deliberativo.

Copia delle presente convenzione, constante di n° 4 pagine, viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Piacenza per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale recante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in base all'art. 54 comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274, nonché al Ministero di Giustizia - Direzione Generale Affari Penali.

Piacenza, il 13 gennaio 2020

Il Presidente del Tribunale di Piacenza
Stefano Brusati

Il rappresentante legale dell’Associazione
Forti Loretta

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

premesso

Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sanitaria, sociale e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2017, 67 e dell’art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicare nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS , nella persona del legale rappresentante Forti Loretta,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L’Ente consente che n. 8 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente, dislocate sul territorio.

L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

ART. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati all’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  1. Assistenza cani del canile;
  2. Pulizia dei box, somministrazione cibo, lavaggio cani;
  3. Assistenza nelle attività di sostegno all’associazione;
  4. Manutenzione del verde;
  5. Manutenzione orto;
  6. Manutenzione struttura.

L’ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

ART. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma si trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile (a conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dai DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

ART. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

ART. 5

L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività d controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’ente si impegna, altresì, a comunicare l’eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

ART. 6

I riferenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

ART. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

ART. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.

ART. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Piacenza, 13 gennaio 2020

Il Presidente del Tribunale di Piacenza
Stefano Brusati

Il rappresentante legale dell’Associazione
Forti Loretta

 

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA E L’ASSOCIAZIONE SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS 

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ 

Al SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

  • l’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
  • la legge 29 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del sopra citato D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti di cui sopra;
  • l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. Lgs. 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in oggetto;
  • l’Ente qui convenzionato rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del decreto legislativo richiamato;
  • lente qui convenzionato condivide e persegue quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 230/2000 ovvero che "il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni famigliari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale''; tutto ciò premesso, tra

il Ministero di Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale Dott. Stefano Brusati 

 e

L’Associazione SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS (qui di seguito indicato anche come Ente o amministrazione) nella persona del legale rappresentante Forti Loretta

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – L’Associazione SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di n.6 (sei) soggetti condannati, ai sensi delle norme in premessa citate, ai fini dello svolgimento presso i propri servizi della prestazione non retribuita a favore della collettività.

La prestazione di pubblica utilità presso l’Ente ha ad oggetto le prestazioni sotto elencate, sulla base delle necessità operative, e sempre senza pregiudizio per le esigenze di studio, di lavoro, di famiglie e di salute del condannato:

  • Assistenza cani del canile
  • Pulizia dei box, somministrazione cibo, lavaggio cani;
  • Manutenzione del verde;
  • Manutenzione orto;
  • Manutenzione struttura.

Lo svolgimento delle prestazioni, di cui ai punti sopra elencati, potrà essere richiesto nell’arco temporale settimanale, in giorni ed orari da concordarsi di volta in volta.

Articolo 2 - L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto stabilito nel provvedimento del Giudice, ordinanza, sentenza o decreto penale di condanna, che ne individua la durata, la tipologia ed eventualmente le modalità. 

Articolo 3 – l’Ente individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a questi le relative istruzioni: Dott.ssa Dennyse Beber quale Responsabile del Servizio Tecnico.

La suddetta persona incaricata di coordinare le prestazioni oggetto della presente convenzione ha il compito di inserire i condannati nei diversi ambiti lavorativi, mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnalare eventuali inadempienze e, in generale, seguire i condannati nel periodo di inserimento.

Inoltre, la persona incaricata, come sopra individuata, ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed all’organo che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi della persona condannata, a norma dell’art. 56 del citato D. Lgs. 274/2000.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Articolo 4 – Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

I’Associazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Articolo 5 – È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. 

Nello svolgimento dell’attività i condannati godono di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, mediante apposita estensione delle polizze collettive già in corso o con stipula di idonea polizza. Resta inteso che gli oneri sono posti a carico dell’Associazione, salvo che il richiedente non intenda integrare tali coperture con clausole particolari o con massimali maggiorati.

Articolo 6 – La persona incaricata, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dalla persone condannate.

Articolo 7 – Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione delle stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente sottoscrittore.

Articolo 8 - La presente convenzione avrà durata di anni _5___ (cinque_), con efficacia al momento della sottoscrizione ed è rinnovabile previa adozione di apposito atto deliberativo. Copia delle presente convenzione, constante di n° 4 pagine, viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Cremona per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale recante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in base all'art. 54 comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274, nonché al Ministero di Giustizia - Direzione Generale Affari Penali.

Piacenza, il 12.02.2025

Il Presidente del Tribunale di Piacenza
Stefano Brusati

Il rappresentante legale dell’Associazione
Forti Loretta

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

premesso

Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sanitaria, sociale e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2017, 67 e dell’art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicare nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale; che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS , nella persona del legale rappresentante Forti Loretta,

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

L’Ente consente che n. 8 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente, dislocate sul territorio.

L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

ART.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati all’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  1. Assistenza cani del canile;
  2. Pulizia dei box, somministrazione cibo, lavaggio cani;
  3. Assistenza nelle attività di sostegno all’associazione;
  4. Manutenzione del verde;
  5. Manutenzione orto;
  6. Manutenzione struttura.

L’ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

ART.3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma si trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile (a conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dai DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

ART.4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

ART.5

L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività d controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’ente si impegna, altresì, a comunicare l’eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

ART.6

I riferenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

ART.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

ART.8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.

ART.9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Piacenza, 12.02.2025

Il Rappresentante dell’Ente
Forti Loretta

Il Presidente del Tribunale
Stefano Brusati