Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e il Comune di Cavarzere - 8 febbraio 2017 - 23 gennaio 2020 - 8 febbraio 2022

8 febbraio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con IL COMUNE DI CAVARZERE.

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia, con allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

che tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. SALVATORE LAGANA’, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor SINDACO AVV. PIERFRANCESCO MUNARI, 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 2 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezioni HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;

-prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;

-prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora della fauna e di randagismo degli animali;

-nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;

-altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: DOTT. LUIGI MARIA GIROTTO, DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e ARCH. FEDERICO PUGINA, DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3, prorogabili per altri 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, lì 08.02.2022

Il Sindaco
Comune di Cavarzere (VE)
Avv. Pierfrancesco Munari

Il Presidente
Tribunale di Venezia
Dott. Salvatore Laganà

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

PROROGA "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del Decreto Legislativo 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001, tra il Comune di Cavarzere ed il Tribunale Ordinario di Venezia”.

In vista della scadenza, in data 8 febbraio 2020, della convenzione di cui all'oggetto, della durata di 3 anni, sottoscritta in data 8 febbraio 2017, considerati i positivi risultati finora ottenuti in merito all'attuazione di progetti volti a consentire lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in luogo di pena detentiva e/o pecuniaria, il Comune di Cavarzere, d'intesa con il Tribunale Ordinario di Venezia, intende rinnovare tale rapporto convenzionale.

Il rapporto convenzionale si intende rinnovato, alle medesime condizioni e nei medesimi termini previsti nella convenzione sopra citata ed allegata alla presente, per la durata di altri due anni, fino all'8 febbraio 2022.

Al termine dei due anni si valuteranno le condizioni per sottoscrivere una nuova convenzione.

Per il Comune di Cavarzere, il soggetto incaricato al coordinamento delle prestazioni lavorative degli obbligati è il Dott. Luigi Maria Girotto, Dirigente del Settore Socio-Amministrativo-Contabile e Dirigente del Settore Governo del Territorio.

Si rimane in cortese attesa di ricevere la presente comunicazione sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Venezia, 23 gennaio 2020

Il Sindaco
Comune di Cavarzere
Avv. Henri Tommasi

Il Presidente
Tribunale di Venezia
Dott. Salvatore Laganà

 

Rep 687

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28.8.2000 numero 274 e 2 del D.M. 26.3.2001
con il Comune di CAVARZERE

 

 Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, dei citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia, con allegato alto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa MANUELA FARINI, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor sindaco avv. Henri Tommasi, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 2 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture "attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezioni HiV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
  • prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
  • prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora della fauna e di randagismo degli animali;
  • nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott. Luigi Maria Girotto, dirigente del settore socio-amministrativo-contabile e ing. Fausto Sanguanini, dirigente del settore governo del territorio. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3, prorogabili per altri 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 8 febbraio 2017

Il Sindaco
Comune di Cavarzere
avv. Henri Tommasi

II Presidente
Tribunale di Venezia
dott.ssa Manuela Farini