Protocollo per l'inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Cesena - Forlì e l'Associazione 'Con...tatto odv' - 17 luglio 2019

17 luglio 2019


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROTOCOLLO

PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

TRA

L’UFFICIO EESECUZIONE PENALE ESTERNA DI FORLI' - CESENA

E

ASSOCIAZIONE CON…TATTO ODV

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Forlì-Cesena (di seguito denominato UEPE), nella persona del Direttore Barbara Gualandi elettivamente domiciliato, ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale dell’U.L.E.P.E di Forlì in Via Delle Torri n. 6

E

Associazione Con…tatto ODV, nella persona del legale rappresentante Barbara Bovelacci, elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale dell’associazione Con…tatto sita a Forlì in Via Dragoni 113

VISTO l’art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche;

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. (Solo per la Messa alla prova o in presenza congiunta di misure alternative e Messa alla prova);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO la circolare n° 8/2017 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in merito a “Il ruolo del volontariato nella riforma del sistema di esecuzione penale esterna”;

VISTO la circolare n° 010039-2015 del GDAP recante in oggetto “Osservatorio permanente sulla Giustizia Riparativa” nella quale si richiama la possibilità di rispondere all’obiettivo di responsabilizzazione dell’autore di reato valorizzando azioni e progetti presenti sul territorio;

VISTA la legge Regionale n°3 del 2008 “Disposizioni a tutela della persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”, in particolare all’art 4 co 5 “al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, sostiene, anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale”

CONSIDERATO che l’UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, attraverso la predisposizione di programmi di trattamento individualizzati e collabora al trattamento delle persone detenute;

CONSIDERATO che l’associazione Con…tatto si occupa di esecuzione penale con particolare attenzione alla diffusione di una cultura della legalità, promuovendo conoscenza e sostenendo quelle pratiche innovative attraverso le quali è possibile avvicinare vittima e autore di reato, comunità e autore di reato, sicuri che la sicurezza passi dalla conoscenza, consapevolezza e integrazione.

Con…tatto svolge il suo ruolo in linea con il principio Costituzionale di sussidiarietà, volendo osservare, progettare ed agire a stretto contatto con in territorio e con le persone, sostenendo il lavoro degli operatori che amministrano la Giustizia.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO

LE PARTI SI IMPEGNANO

Art 1

OBIETTIVI SPECIFICI

Il presente protocollo ha l’obiettivo generale di avviare un percorso di collaborazione, per successive fasi di sviluppo, tra l'associazione Contatto e l'UEPE di Forlì-Cesena, volto a promuovere la costruzione di attività e servizi a supporto dell'azione dell'UEPE e in funzione delle relative esigenze operative e organizzative, nelle prospettive tracciate dall'Ordinamento Penitenziario e dagli atti di indirizzo programmatico del DGMC.
Obiettivi specifici sono: l’attivazione di uno sportello a supporto delle attività inerenti la Misura della Messa alla Prova; l’attivazione di servizi a supporto delle persone in esecuzione di pena presso il domicilio (ex art 47- ter l. 354/1975); l’attivazione di servizio di mediazione a supporto di persone in esecuzione penale esterna.
Risultato di tali obiettivi è il miglioramento in termini di efficace ed efficienza del lavoro in capo al personale degli uffici EPE, grazie alla partecipazione e supporto del operatori esterni, fortemente legati con il territorio.

ART. 2

ATTIVITÀ

Definite da progetto in allegato.

ART. 3

DESTINATARI

Sono destinatari delle attività oggetto di protocollo, in riferimento alle singole azioni:
Sportello MAP  si occuperà annualmente:
persone interessate all’accesso alla misura;
percorsi LPU e volontariato;
nuovi enti che possano accogliere LPU.
Supporto Detenuti Domiciliari prenderà in carico annualmente persone sottoposte a misura alternativa di detenzione domiciliare, su segnalazione degli operatori dell’Ufficio EPE
Attività mediazione svolgerà annualmente incontri di mediazione a favore di persone in carico all’Ufficio EPE (varie misure), su invio del servizio stesso.

ART. 4

IMPEGNI DELL’UEPE

L’UEPE si impegna a:

  • collaborare con il i referenti del progetto per sensibilizzare il contesto nel quale saranno inseriti le persone segnalate;
  • segnalare al referente del progetto il nominativo delle persone da inserire per la realizzazione di quanto previsto dal presente protocollo mediante una scheda di presentazione, precedentemente condivisa con il partner, contenente tutte le informazioni necessarie al fine di favorire la fruizione di quanto previsto dall’art. 2, coerentemente con i contenuti del programma di trattamento individualizzato;
  • comunicare il nominativo del funzionario di servizio sociale dell’ufficio, che ha in carico la persona, con il quale il referente individuato Lisa Di Paolo può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
  • promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento.
  • comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che si discosti da quanto precedentemente concordato, disposta dalla magistratura o ritenuta necessaria dall’UEPE.

ART. 5

IMPEGNI DELL’Ass.ne Con…tatto ODV

L’associazione Con…taatto ODV, attraverso i referenti incaricati, si impegna a:

  • collaborare con l’UEPE alla realizzazione del programma di trattamento individualizzato delle persone ammesse a MAP o che svolgono LPU, per la parte di competenza inerente l’oggetto del presente protocollo;
  • consentire l'accesso presso le proprie sedi al personale dell'UEPE;
  • designare uno o più referenti incaricati di seguire le attività di cui all’ art.2;
  • segnalare all’U.E.P.E. la necessità di modificare il programma di trattamento e comunicare tempestivamente l’insorgere di criticità che rischiano di compromettere la prosecuzione dell’attività;
  • assumere gli oneri assicurativi ai sensi della normativa vigente.

ART. 6

TAVOLO TECNICO

I soggetti firmatari, ai fini della corretta implementazione del protocollo, nonché della pianificazione strategica degli interventi, individueranno le modalità e i tempi di confronto periodico, da attuarsi attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico composto da referenti territoriali Ufficio EPE, referente regionale UIEPE, referente di progetto, operatore di sportello.

ART. 7

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente protocollo ha la durata di cinque anni con efficacia dal momento della sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per l’UEPE.
È da intendersi tacitamente rinnovato per analogo periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Nei casi di risoluzione anticipata sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, che l’UEPE reperisca per tempo una soluzione alternativa presso altra struttura.

ART. 8

CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l’applicazione o l’interpretazione del presente atto, è competente il Foro di Forlì.

Forlì, 17 luglio 2019

l Rappresentante Legale dell’Associazione Contatto B. Bovelacci

Il Direttore dell’UEPE Barbara Gualandi