Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VASTO e il Comune di Carpineto Sinello - 18 novembre 2019 - 12 novembre 2021 - 17 novembre 2023
17 novembre 2023
TRIBUNALE DI VASTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Ministero della Giustizia - Tribunale di Vasto - nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo Presidente del Tribunale di Vasto;
Comune di Carpineto Sinello nella persona del Responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva, Arch. Eliodoro Mucilli, giusta delibera della Giunta Comunale del 29/10/2019 n.39
PREMESSO
- che a norma dell’ art. 54 del D. L.VO 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi:
- art.18 bis legge 11 giugno 2004 n.145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione”;
- art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 cosi come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 “Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- art.168 bis, comma III c.p.
- che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.l, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva, Arch. Eliodoro Mucilli, del Comune di Carpineto Sinello:
Art. 1
L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: di cui lett.a), d), e) — art. 1 del decreto 26/3/2001
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Responsabile del settore Tecnico del Comune di Carpineto Sinello, Arch. Eliodoro Mucilli, che coordina la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e impartisce le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche della delibera della Giunta Comunale n.39 del 29/10/2019.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell’obbligo del condannato secondo l’art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).
La persona incaricata, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 18.11.2019.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.
Vasto, lì 18/11/19
IL PRESIDENTE
Dr. Bruno Giangiacomo
PER IL COMUNE DI CARPINETO SINELLO
Arch. Eliodoro Mucilli
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Ministero della Giustizia – Tribunale di Vasto – nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo
Presidente del Tribunale di Vasto
Comune di Carpineto Sinello, nella persona del Coordinatore delle Prestazioni/Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Eliodoro Mucilli, giusta delibera di Giunta Comunale di Carpineto Sinello N. 37 del 05.10.2021
PREMESSO
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli art. 52 e 55 del D. Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di CARPINETO SINELLO, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui alla premessa
e
il Comune di Carpineto Sinello, nella persona del Coordinatore delle Prestazioni/ Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Eliodoro Mucilli, si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
L’ente consente che un numero massimo di 2 (due) condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto nell’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa,
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Carpineto Sinello dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo all’Arch. Eliodoro Mucilli, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’fatto divieto all’ Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’ Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Vasto, lì 12/11/2021
Presidente del Tribunale
Dott. Bruno Giangiacomo
Comune di Carpineto Sinello
Arch. Eliodoro Mucilli
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Ministero della Giustizia – Tribunale di Vasto – nella persona della dr.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente facente funzioni del Tribunale di Vasto
Comune di Carpineto Sinello, nella persona del Coordinatore delle Prestazioni/Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Eliodoro Mucilli, giusta delibera di Giunta Comunale di Carpineto Sinello N. 47 del 28.10.2021
PREMESSO
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli art. 52 e 55 del D. Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di CARPINETO SINELLO, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui alla premessa e il Comune di Carpineto Sinello, nella persona del Coordinatore delle Prestazioni/ Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Eliodoro Mucilli, si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
L’ente consente che un numero massimo di 2 (due) condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto nell’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa,
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Carpineto Sinello dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo all’Arch. Eliodoro Mucilli, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’fatto divieto all’ Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’ Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Vasto, 17/11/2023
LA PRESIDENTE F.F.
Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo
PER IL COMUNE DI CARPINETO SINELLO
Arch. Eliodoro Mucilli