Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e il Comune di Benevento - 5 novembre 2019 - 31 ottobre 2024
31 ottobre 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.
ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Comune di Benevento
Premesso
- che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che, l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
- che, l’ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
- che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
Tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e il Sindaco pro-tempore di Benevento, di seguito l’Ente, On. Mario Clemente Mastella,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente il numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
- manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- promozione culturale;
- cura e manutenzione verde pubblico e decoro urbano;
- prevenzione e repressione del randagismo
Le attività si svolgeranno presso i Settori di competenza del Comune dal lunedì al venerdi, dalle ore 8.00 alle 14.00, e martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 18.00
Le strutture interessate sono quelle adibite ad Uffici comunali ( Megaparcheggio Via del Pomerio, Palazzo Mosti, Viale dell’Università, Palazzo Paolo V°, Comando Vigili Urbani.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Dott. Alessandro Verdicchio – Coordinatore-
- Dott. ssa Annamaria Villanacci – Tutor-
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona. L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il personale incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
Art. 8
La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.
Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.
La stipula della convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.
Benevento lì 05.11.2019
Tribunale Ordinario di Benevento
(il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi)
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
(Il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino)
Il Comune di Benevento
Sindaco On. Mario Clemente Mastella
RINNOVO/PROROGA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) E COMUNE DI BENEVENTO
Premesso che
- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
- l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- il Comune di Benevento rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento, Dottore Ennio Ricci, giusta delega di cui in premessa, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento e il Comune di Benevento, di seguito Ente, in persona del Legale Rappresentante, Sindaco On.le Mario Clemente Mastella, si conviene e si stipula quanto segue:
le convenzioni per lavori di Pubblica utilità e messa alla prova dell’imputato rinnovate in data 31.10.2024 con decorrenza dal 06.11.2024 e scadute in data 05.11.2024, tra Comune di Benevento e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento,
SONO FORMALMENTE PROROGATE
per ulteriori anni 1 e rinnovo annuale tacito, con decorrenza dal 06.11.2024, con le seguenti integrazioni/ modifiche:
- All’art- 8 della Convenzione per lavori di pubblica utilità e all’art. 9 della Convenzione per la messa alla prova viene inserita la proroga tacita della convenzione, così modificando: << La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna nelle parti contraenti comunicherà formale disdetta. La disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza. Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato al Comune di Benevento in persona del legale rappresentante. La stipula della Convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento sarà pubblicata sul sito internet al seguente link:https://lpu-amministrazione.giustizia.it/.>>
3) Le restanti modalità delle convenzioni restano invariate. - Il presente rinnovo viene redatto in triplice originale e consegnato ad ognuna delle parti firmatarie.
Benevento, li 31.10.2024
Tribunale Ordinario di Benevento
il Presidente del Tribunale Dottore Ennio Ricci
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino
Il Comune di Benevento
Il Sindaco On.le Mario Clemente Mastella