Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e la Cooperativa Sociale Villa Maria - 30 ottobre 2019 - 10 febbraio 2026
10 febbraio 2026
TRIBUNALE DI ROVERETO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE
Premesso che
- l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Visto, L’art.168 bis cp, che contempla la possibilità della sospensione del procedimento per reati punibili con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, stabilisce che detta messa alla prova è “inoltre” subordinata dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
- Visto, il Regolamento del Ministero della Giustizia recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica ai fini della messa alla prova dell’imputato, emesso ai sensi dell’art 8 della Legge 2014/67.
- Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 30.10.2017 tra il Tribunale di Rovereto, la Procura di Rovereto, l’Ordine degli avvocati di Rovereto, le Camere Penali di Trento e Rovereto e l’ufficio Esecuzione Penale Esterna, teso a disciplinare uniformemente nell’ambito del circondario di Rovereto l’applicazione della disciplina della messa alla prova, che costituisce parte integrante della presente convenzione, al quale si rimanda per la regolamentazione degli aspetti organizzativi di cui all’art.4 del su citato regolamento.
tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,
Tra
Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giulio Adilardi, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;
e
La Cooperativa Sociale Villa Maria di Lenzima (TN), C.F. - P. IVA n.01456720224 nel seguito indicata come Cooperativa, nella persona del Presidente dott. Sergio Vigliotti, domiciliato per la carica presso la sede legale della Cooperativa in Calliano (TN) via Castel Beseno 8 autorizzato da deliberazione della Giunta Provinciale,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Cooperativa consente che un massimo di n.3 (tre) condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 e 187 CdS nonché di imputati di reati per i quali è stata disposta la messa in prova ai sensi dell’art.168 bis cp, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
La Cooperativa specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.2 del Decreto del Ministero della Giustizia n.88 del 8 giugno 2015,ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
La Cooperativa che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel funzionario responsabile dei servizi alla persona e negli operatori dei servizi sociali e di animazione e dei servizi economali le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico della Cooperativa che essa provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (TRE) a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per la stessa durata di anni 3, in mancanza di disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Azienda e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.
Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.
Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto.
Rovereto, 30 ottobre 2019
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROVERETO
Dott. Giulio Adilardi
lL PRESIDENTE DELLA COOP. SOC. VILLA MARIA
Dott. Sergio Vigliotti
Identificativo della convenzione: 17629095
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta la delega di cui in premessa,
e
La Cooperativa Sociale Villa Maria, cod. fiscale 01456720224 – P.IVA 01456720224, nel seguito indicata come Cooperativa, nella persona del Presidente dott. Guido Ghersini, domiciliato per la carica in Calliano (Trento), via Castelbeseno 8, autorizzata da deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
La Cooperativa consente che n. 4 (quattro) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 21 (ventuno), dislocate sul territorio come da elenco allegato. La Cooperativa specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- attività di supporto e relazione nei confronti di persone disabili;
- accompagnamento di utenti;
- lavori nei laboratori, lavori di riordino e sistemazione di locali, delle parti esterne e movimentazione e sistemazione di beni all’interno ed esterno della struttura;
- affiancamento di utenti nelle attività sul territorio inerenti a progetti anche in collaborazione (inclusione, agricoltura sociale,…);
- altre attività in funzione di progettazioni specifiche su rilevazione di bisogni intercettati e/o segnalati.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
La Cooperativa che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico della Cooperativa ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Cooperativa.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data della firma.
Rovereto lì, 10 febbraio 2026
IL PRESIDENTE della Coop. Sociale VILLA MARIA
dott. Guido Ghersini
Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
dott. Giulio Adilardi
Identificativo della convenzione: 17629084
CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
PREMESSO
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la MESSA ALLA PROVA, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta delega di cui all'atto in premessa,
e
La Cooperativa Sociale Villa Maria, cod. fiscale 01456720224 – P.IVA 01456720224, nel seguito indicata come Cooperativa, nella persona del Presidente dott. Guido Ghersini, domiciliato per la carica in Calliano (Trento), via Castelbeseno 8, autorizzata da deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Cooperativa consente che n. 4 (quattro) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 21 (ventuno), dislocate sul territorio come da elenco allegato.
La Cooperativa informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture della Cooperativa, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:
- attività di supporto e relazione nei confronti di persone disabili;
- accompagnamento di utenti;
- lavori nei laboratori, lavori di riordino e sistemazione di locali, delle parti esterne e movimentazione e sistemazione di beni all’interno ed esterno della struttura;
- affiancamento di utenti nelle attività sul territorio inerenti a progetti anche in collaborazione (inclusione, agricoltura sociale,…);
- altre attività in funzione di progettazioni specifiche su rilevazione di bisogni intercettati e/o segnalati.
La Cooperativa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e della Cooperativa, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art.4
La Cooperativa garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico della Cooperativa, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, La Cooperativa potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
La Cooperativa comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
La Cooperativa consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che La Cooperativa si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà La Cooperativa sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La Cooperativa si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del Presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento della Cooperativa.
La Cooperativa potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della Cooperativa, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Rovereto, li 10 febbraio 2026
Il PRESIDENTE della Coop. Sociale VILLA MARIA
dott. Guido Ghersini
Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
dott. Giulio Adilardi
ALLEGATO:
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
|
Sede amministrativa e nuclei sociosanitari |
Via Castelbeseno, 8 |
Calliano (TN) |
|
Comunità Arancio |
Via Udine, 41 |
Rovereto (TN) |
|
Comunità Sorgente |
Via San Rocco, 25-27 |
Rovereto (TN) |
|
Comunità Ca’ Bella |
Via Pasqui, 59/61 |
Rovereto (TN) |
|
Comunità Perla |
Via Pasqui, 59/61 |
Rovereto (TN) |
|
Comunità Levante |
Via Unione, 2 |
Rovereto (TN) |
|
Comunità Penelope |
Via Unione, 2 |
Rovereto (TN) |
|
Comunità Mimosa |
Via Unione, 2 |
Rovereto (TN) |
|
Comunità Melograno e Albachiara |
Via Salenghi, 7 |
Rovereto (TN) |
|
Servizio Amalia Guardini |
Via Pasqui, 63 |
Rovereto (TN) |
|
Servizio Io Abito |
Via Venezia, 12 |
Rovereto (TN) |
|
Servizio Io Abito |
Viale Trento, 37/B |
Rovereto (TN) |
|
Servizio Io Abito |
Via Leonardo da Vinci, 11 |
Rovereto (TN) |
|
Magazzino |
Via Roma, 56/G |
Volano (TN) |
|
Servizio Macramè |
Via Roma, 56/B |
Volano (TN) |
|
Viaggio di Primavera centro diurno |
Via Roma 56/L |
Volano (TN) |
|
Mi Coltivo - terreno agricolo Cainelli |
Via Terra Nera, 64 |
Mori (TN) |
|
Mi Coltivo - terreno agricolo Monte Baldo |
Via Monte Baldo, 3 |
Mori (TN) |
|
Mi Coltivo - terreno agricolo Villa Argia |
Via del Garda, 101 |
Mori (TN) |
|
Mi Coltivo - orto comunale |
Via Driopozzo |
Rovereto (TN) |
|
Mi Coltivo - “La Bottega di Mi Coltivo” |
Via Santa Maria, 119 |
Rovereto (TN) |