Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e l'Unione Montana dei Comuni del Monviso - 16 ottobre 2019

16 ottobre 2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI CUNEO

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

  • che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni dì assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato  a  norma dell'art. 54, comma 6, dei citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della_collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega dì quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazione. gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Marcello PISANU, Presidente della  sezione  penale  del Tribunale  di Cuneo (con delega del presidente del Tribunale del 03/11/2016)

e

L'Unione Montana dei Comuni del Monviso, con sede in Paesana (di seguito denominato Ente) nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Emidio MEIRONE, in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 77 del 19 settembre 2019,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità al sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività presso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, costituita dai seguenti Comuni i quali hanno delegato le proprie funzioni all'Unione ed alla medesima trasferito tutto il proprio personale:

  1. Brondello;
  2. Crissolo;
  3. Gambasca;
  4. Martiniana Po;
  5. Oncino;
  6. Ostana;
  7. Paesana;
  8. Pagno;
  9. Revello;
  10. Sanfront.

L'ente dichiara altresì di consentire ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: attività manutentive, anche del verde pubblico.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta sul territorio dei dieci sopra indicati Comuni  appartenenti all'Unione,  generalmente  in orario 8.00-13.00 e  14,00-18,00 dal lunedì al sabato e 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì (con possibilità di definire caso per caso orari specifici in relazione alle esigenze dei vari servizi previa opportuna comunicazione all'U.E.P.E.) in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Geom. Ferrero Antonello - Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente; Geom. Beolè Gabriele - Istruttore tecnico del Servizio Manutenzioni e Ambiente; Geom. Cravero Denis -Responsabile del Servizio Protezione Civile e Catasto; Geom. Caporgno Andrea - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Comunali;

Geom. Bovero Marco - Responsabile del Servizio Sviluppo, Bonifica Montana e T.P.L. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannati una retribuzione, in per l'attività da essi svolta.

 

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, sono tenuti a coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di certificare l'effettiva esecuzione del lavoro eseguito.  Conseguentemente questo Ente dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite  dalla presente  convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo ilrelativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Cuneo, 16 ottobre 2019

Per l'Unione del Monviso
Il Presidente
Emidio Meirone

Per il Tribunale di Cuneo
Il Presidente di sezione
Marcello Pisanu