Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e la Fondazione Comunità di Arco - 10 ottobre 2019 - 14 ottobre 2025

14 ottobre 2025

TRIBUNALE DI ROVERETO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE

Premesso che

l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Visto, L’art.168 bis cp, che contempla la possibilità della sospensione del procedimento per reati punibili con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, stabilisce che detta messa alla prova è “inoltre” subordinata dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Visto, il Regolamento del Ministero della Giustizia recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica ai fini della messa alla prova dell’imputato,  emesso ai sensi dell’art 8 della Legge 2014/67.

Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 30.10.2017 tra il Tribunale di Rovereto, la Procura di Rovereto, l’Ordine degli avvocati di Rovereto, le Camere Penali di Trento e Rovereto e l’ufficio Esecuzione Penale Esterna, teso a disciplinare uniformemente nell’ambito del circondario di Rovereto l’applicazione della  disciplina della messa alla prova, che costituisce parte integrante della presente convenzione,  al quale si rimanda per la regolamentazione degli aspetti organizzativi di cui all’art.4 del su citato regolamento.

tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Tra

Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente  dott. Giulio Adilardi, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;

e

L’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Fondazione Comunità di Arco”, C.F. e- P. IVA n. 005035609229 nel seguito indicato come Azienda, nella persona del Presidente Sig. Paolo Mattei, domiciliato per la carica in Arco, via Strappazocche n.18 autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione n.18,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Azienda consente che  un massimo di  n. 4 (quattro) condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 e 187 CdS nonché   di imputati di reati per i quali è stata disposta la messa in prova ai sensi dell’art.168 bis cp, prestino  presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.  

L’Azienda specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.2 del Decreto  del Ministero della Giustizia n.88 del 8 giugno 2015,ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni  di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. prestazioni  di  lavoro per  la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Azienda che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel funzionario responsabile dei servizi alla persona e negli operatori dei servizi sociali e di animazione e dei servizi economali le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Azienda si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale  alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all’Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Azienda che essa  provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per la stessa durata di anni 3, in mancanza di disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Azienda e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto.

Rovereto, 10 ottobre 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE   
DI ROVERETO
Dott. Giulio Adilardi

Il PRESIDENTE DELL’APSP
Fondazione Comunità di Arco
Dott. Paolo Mattei

 

Identificativo della convenzione: 7557241 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

PREMESSO

che a norma dell’art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta la delega di cui in premessa,

E

L’Azienda FONDAZIONE COMUNITA’ DI ARCO – A.P.S.P., cod. fiscale e P.IVA 00503560229, nel seguito indicata come Azienda, nella persona del Presidente Ing. PAOLO MATTEI, domiciliato per la carica in Via Strappazocche, 18 – Arco (TN), autorizzato da deliberazione del Consiglio d’Amministrazione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Azienda consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Azienda specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  • Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
  • Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Azienda che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Azienda si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Azienda ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Azienda.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data della firma.

Rovereto lì, 14.10.2025

Il PRESIDENTE dell’AZIENDA
Ing. Paolo Mattei

Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
dott. Giulio Adilardi