Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e la Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. - 24 settembre 2019 - 20 maggio 2024 - integrazioni 27 maggio 2024
27 maggio 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.
ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e la Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. Onlus con sede legale in Benevento (BN) alla Via Matarazzo, 23 C.F./P.Iva 0161120620
Premesso
che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
che, l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
che, l’ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e la Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. Onlus di seguito l’Ente, in persona del Dott. Fabio Garrisi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che massimo 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- assistenza a favore di persone malate, anziane o portatori di handicap e immigrati;
- protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
- manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- promozione culturale;
- manutenzione verde pubblico;
- prevenzione e repressione del randagismo;
- Agricoltura coesiva;
- Supporto alle attività della Cittadella della Carità Evengelii Gaudium (Mensa, Market, Front Office;
- Promozione di attività inclusive presso le attività commerciali del Consorzio
Le attività innanzi indicate saranno svolte dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 20:00, presso le strutture dell’Ente in Via:
- Sale della Terra Store, Via San Pasquale, 49-51-53 Benevento (BN)
- Alimenta, Via Traiano 53 Benevento (BN)
- Orto di Casa Betania, Via Marco da Benevento, snc Benevento (BN)
- Cittadella della Carità Evangelii Gaudium, Via San Pasquale, 11 Benevento (BN)
- Borgo Sociale di Roccabascerana, alla C/da Salvarana, snc Roccabascerana (AV)
- Fattoria Sociale Villa Mancini, c/da Aspro, snc Ponte (BN)
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Angelo Moretti – Coordinatore
- Adele Caporaso – tutor
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il personale incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
Art.8
La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, qualora non diversamente comunicato.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.
Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma. La stipula della convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.
Benevento, lì 24 settembre 2019
Il Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale di Benevento
Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore
Marisa Bocchino
La Solidarietà Onlus
Dott. Fabio Garrisi
RINNOVO/ PROROGA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88.
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
E
Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. con sede in Benevento alla Via Matarazzo 23, p.iva 01061120620, info@cooperativalasolidarieta.org, coopsocialearl@pec.buffetti.it
Premesso che
- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
- l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. di seguito l’Ente, su delega del del legale rappresentante, Roberto Ciarlo – Sig.ra Antonietta Caroscio si conviene e si stipula quanto segue:
Le convenzioni per lavori di Pubblica utilità e/o messa alla prova dell’imputato stipulate in data 24.09.2019 e in scadenza al 23.09.2024, rinnovate e prorogate in data 20.05.2024 tra Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento,
sono formalmente prorogate e rinnovate
per ulteriori anni 1 e rinnovo annuale tacito, con decorrenza dal 21.05.2024, con le seguenti integrazioni/ modifiche:
1) All’art- 8 viene inserita la proroga tacita della convenzione, così modificando: << La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna nelle parti contraenti comunicherà formale disdetta.
La disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato alla Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. in persona del legale rappresentante.
3)Le restanti modalità della convenzione restano invariate.
Benevento, li 20.05.2024
Il Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale di Benevento
Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore
Marisa Bocchino
Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l.
Su delega del Presidente Roberto Ciarlo
Antonietta Caroscio
INTEGRAZIONE AL RINNOVO/PROROGA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88. STIPULATE IN DATA 20.05.2024
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
E
Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. con sede in Benevento alla Via Matarazzo 23, p.iva 01061120620, info@cooperativalasolidarieta.org, coopsocialearl@pec.buffetti.it
Premesso che
- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
- l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- Cooperativa Sociale La Solidarietà a r.l. rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- In data 20.05.2024 è stato siglato il rinnovo/proroga alle convenzioni per lavori di pubblica utilità e messa alla prova, stipulate in data 24.09.2019 e in scadenza al 23.09.2024 tra Ministero della Giustizia in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento in persona del Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino, e Società Cooperativa Sociale La Solidarietà di seguito l’Ente, su delega del legale rappresentante, Roberto Ciarlo la Sig.ra Antonietta Caroscio
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e Cooperativa Sociale La Solidarietà Srl di seguito l’Ente, su delega del legale rappresentante, Sig. Roberto Ciarlo la Sig.ra Antonietta Caroscio si conviene e si stipula quanto segue:
Alla convenzione per lavori di Pubblica utilità e/o messa alla prova dell’imputato stipulate in data 24.09.2019 e in scadenza al 23.09.2024, rinnovate e prorogate in data 20.05.2024, tra Cooperativa Sociale La Solidarietà Srl e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento, viene inserita la seguente
INTEGRAZIONE:
- All’art 1 della Convenzione per lavori di pubblica utilità, viene inserito il numero di condannati ammessi ai su indicati lavori in num.5 (cinque), nello specifico il primo comma dell’articolo su indicato viene così modificato << L’Ente consente che massimo 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività>>;
- L’art. 1 della Convenzione per messa alla prova stipulata in data 24.09.2019 ed rinnovata e prorogata in data 20.05.2024 viene inserito il numero di condannati ammessi ai su indicati lavori in num. 5 (cinque), nello specifico il primo comma del su indicato articolo viene così modificato: << L’Ente consente che n. 5 (cinque) soggetti, numero già indicato nella convenzione sottoscritta in pari data per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi del D. Lgs n. 274/2000, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168bis codice penale.>>
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato alla Società Cooperativa Sociale per Azioni Il Melograno ETS in persona del legale rappresentante. - Le restanti modalità della convenzione restano invariate.
Benevento, li 27.05.2024
Il Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale di Benevento
Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore
Marisa Bocchino
La Cooperativa Sociale La Solidarietà Srl
Antonietta Caroscio