Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e il Consorzio Sale della Terra Onlus - 24 settembre 2019 - 20 maggio 2024 e integrazione 27 maggio 2024 - 22 luglio 2025
22 luglio 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.
ATTIVITA’ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Consorzio Sale della Terra Onlus con sede legale in Benevento (BN) alla Via San Pasquale, 49-51-53 C.F./P.Iva 01662340627
Premesso
che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
che, l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
che, l’ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e il Consorzio sale della Terra di seguito l’Ente, in persona del Dott. FABIO GARRISI, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che massimo 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- assistenza a favore di persone malate, anziane o portatori di handicap e immigrati;
- protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
- manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- promozione culturale;
- manutenzione verde pubblico;
- prevenzione e repressione del randagismo;
- Agricoltura coesiva;
- Supporto alle attività della Cittadella della Carità Evengelii Gaudium (Mensa, Market, Front Office;
- Promozione di attività inclusive presso le attività commerciali del Consorzio
Le attività innanzi indicate saranno svolte dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 20:00, presso le strutture dell’Ente in Via:
- Sale della Terra Store, Via San Pasquale, 49-51-53 Benevento (BN)
- Alimenta, Via Traiano 53 Benevento (BN)
- Orto di Casa Betania, Via Marco da Benevento, snc Benevento (BN)
- Cittadella della Carità Evangelii Gaudium, Via San Pasquale, 11 Benevento (BN)
- Borgo Sociale di Roccabascerana, alla C/da Salvarana, snc Roccabascerana (AV)
- Fattoria Sociale Villa Mancini, c/da Aspro, snc Ponte (BN)
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Angelo Moretti– Coordinatore
- Adele Caporaso– tutor
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il personale incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
Art.8
La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, qualora non diversamente comunicato.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.
Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.
La stipula della convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.
Benevento, lì 24 settembre 2019
Il Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale di Benevento
Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore
Marisa Bocchino
La Consorzio Sale della Terra Benevento
Fabio Garrisi
RINNOVO/PROROGA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88.
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
E
SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS con sede in benvento alla Via San Pasquale 49-51-53, p.iva 01662340627 saledellaterra@pec.it, segreteria@consorziosaledellaterra.it
Premesso che
- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
- l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS di seguito l’Ente, in persona della SIG.RA Antonietta Caroscio del legale rappresentante, Angelo Moretti si conviene e si stipula quanto segue:
Le convenzioni per lavori di Pubblica utilità e/o messa alla prova dell’imputato stipulate in data 24.09.2019 e in scadenza al 23.09.2024, tra SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento,
sono formalmente prorogato e rinnovate
per ulteriori anni 1 e rinnovo annuale tacito, con decorrenza dal 21.05.2024, con le seguenti integrazioni/ modifiche:
1) All’art- 8 viene inserita la proroga tacita della convenzione, così modificando: << La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna nelle parti contraenti comunicherà formale disdetta.
La disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato al SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS in persona del legale rappresentante.
3)Le restanti modalità della convenzione restano invariate.
Benevento, li 20.05.2024
Il Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale di Benevento
Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore
Marisa Bocchino
SALE DELLA TERRA Società Cooperativa Consortile ETS
Antonietta Caroscio
INTEGRAZIONE AL RINNOVO/PROROGA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88. STIPULATE IN DATA 20.05.2024
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
E
SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS con sede in benvento alla Via San Pasquale 49-51-53, p.iva 01662340627 saledellaterra@pec.it, segreteria@consorziosaledellaterra.it
Premesso che
- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
- l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- In data 20.05.2024 è stato siglato il rinnovo/proroga alle convenzioni per lavori di pubblica utilità e messa alla prova, stipulate in data 24.09.2019 e in scadenza al 23.09.2024 tra Ministero della Giustizia in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento in persona del Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino, e Consorzio SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS di seguito l’Ente, su delega del legale rappresentante, Angelo Moretti la Sig.ra Antonietta Caroscio
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e C di seguito l’Ente, su delega del legale rappresentante, Angelo Moretti la Sig.ra Antonietta Caroscio si conviene e si stipula quanto segue:
Alla convenzione per lavori di Pubblica utilità e/o messa alla prova dell’imputato stipulate in data 24.09.2019 e in scadenza al 23.09.2024, rinnovate e prorogate in data 20.05.2024, tra Consorzio SALE DELLA TERRA – Consorzio Prevalentemente di Cooperative Sociali ex art 8 Legge 381/91 – Società Cooperativa Consortile ETS e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento, viene inserita la seguente
INTEGRAZIONE:
- All’art 1 della Convenzione per lavori di pubblica utilità, viene inserito il numero di condannati ammessi ai su indicati lavori in num.5 (cinque), nello specifico il primo comma dell’articolo su indicato viene così modificato << L’Ente consente che massimo 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività>>;
- L’art. 1 della Convenzione per messa alla prova stipulata in data 24.09.2019 ed rinnovata e prorogata in data 20.05.2024 viene inserito il numero di condannati ammessi ai su indicati lavori in num. 5 (cinque), nello specifico il primo comma del su indicato articolo viene così modificato: << L’Ente consente che n. 5 (cinque) soggetti, numero già indicato nella convenzione sottoscritta in pari data per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi del D. Lgs n. 274/2000, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168bis codice penale.>>
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato alla Società Cooperativa Sociale per Azioni Il Melograno ETS in persona del legale rappresentante. - Le restanti modalità della convenzione restano invariate.
Benevento, li 27.05.2024
Il Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente del Tribunale di Benevento
Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore
Marisa Bocchino
SALE DELLA TERRA Società Cooperativa Consortile ETS
Antonietta Caroscio
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Ennio Ricci, Presidente del Tribunale di Ordinario Benevento, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Sale della Terra – Consorzio prevalentemente di cooperative sociali ex art 8 Legge 981/91 – Società cooperativa sociale consortile ETS e le consorziate nella persona del legale rappresentante ANGELO MORETTI, nato il 19.02.1978 a BENEVENTO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n.7 (fino ad un massimo di 7) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 18, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- Supporto alle persone fragili (anziani, disabili, persone in difficoltà)
- Organizzazione e gestione di attività ricreative, ludiche e culturali
- Supporto alle attività di animazione sociale (laboratori, cineforum, letture)
- Gestione spazi comuni e accoglienza degli utenti
- Piccoli interventi di segreteria e archiviazione documenti
- Affiancamento agli operatori nei servizi educativi e assistenziali
- Cura degli orti e delle coltivazioni
- Manutenzione degli spazi verdi
- Raccolta e sistemazione dei prodotti agricoli
- Supporto alle attività didattiche sull’educazione ambientale
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Benevento, li 22.07.2025
Sale della terra e le consorziate II Presidente del Tribunale f.f.
Il Legale Rapp. Angelo Moretti Dott. Ennio Ricci
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:
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1 |
Centro sociale polifunzionale "È più bello insieme" |
Via Giovanni della Casa, 19 |
Benevento |
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2 |
Fattoria sociale Villa Mancini |
Contrada Aspro |
Ponte |
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3 |
Albergo Diffuso di Campolattaro |
Via Palazzo, snc |
Campolattaro |
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4 |
Casa Famiglia Unitalsi |
Via Santa Margherita |
Chianche |
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5 |
Borgo Sociale |
Contrada Selvarana, 1 |
Roccabascerana |
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6 |
Welcome Sport Village |
Contrada Olmeri |
Benevento |
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7 |
Caffè dell'Orto – Fattoria sociale Casa Betania |
Via Marco da Benevento |
Benevento |
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8 |
Alimenta Bistrot |
Via Traiano 49/51/53 |
Benevento |
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9 |
Pasticceria Russo |
Via Gaetano Rummo, 17 |
Benevento |
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10 |
Sede Nazionale “Sale della Terra” |
Via Maresciallo Mandato, 55 |
Pietrelcina |
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11 |
Progetto S.A.I. Baselice |
Via Santa Maria, 83 |
Baselice |
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12 |
Progetto S.A.I. Chianche |
Via Provinciale, 5 |
Chianche |
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13 |
Progetto S.A.I. Petruro Irpino |
Borgo Petruro Irpino |
Petruro Irpino |
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14 |
Progetto S.A.I. Pietrelcina |
Via Roma, 106 |
Pietrelcina |
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15 |
Progetto S.A.I. San Bartolomeo in Galdo |
Rione Ianziti |
San Bartolomeo in Galdo |
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16 |
Progetto S.A.I. Santa Paolina |
Piazza Fontana |
Santa Paolina |
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17 |
Progetto S.A.I. Sassinoro |
Largo Ossining |
Sassinoro |
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18 |
Progetto S.A.I. Torrecuso |
Via Curti, 12 |
Torrecuso |