Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TERAMO e l’Associazione C.L.E.D. - Comitato Lotta Emarginazione e Droga - 10 settembre 2019 - 28 febbraio 2025
28 febbraio 2025
TRIBUNALE DI TERAMO
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TERAMO
PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del D.M. 26 marzo 2001 - L. n.67/2014 art. 168 bis c.p. – art. 2 D.M. 8.06.2015 n. 88
PREMESSO
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224 bis del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R 309/90 così modificato dal D. L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 – il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che, a norma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- considerato che:
- l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, l’attività non retribuita in favore collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
PREMESSO
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;
- che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
- considerato che:
- che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni stipulate con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate dall’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministero della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art, 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
- che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nelle norme di riferimento;
ciò premesso
tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Angela Di Girolamo, Presidente del TRIBUNALE DI TERAMO F.F., giusta la delega di cui in premessa,
e il C.L.E.D. – Comitato Lotta Emarginazione e Droga, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Maria Concetta Di Cesare;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture n. 1 (uno) persone che abbiano subito condanna a pena sostitutiva con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti in favore della collettività. L’Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
- pulizia e tenuta delle aree verdi della struttura.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
ART. 2
L’ attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Inoltre l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
ART. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- dipendenti e volontari dell’associazione.
L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato da trasmettersi al suddetto Ufficio UEPE.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei responsabili indicati.
ART. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del condannato o dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.
Al termine dell’esecuzione della pena o al termine del programma di lavoro previsto , i soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione viene comunicata all’organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al pubblico ministero.
ART. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
ART. 8
La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Teramo, lì 10 settembre 2019
Il Presidente del Tribunale di Teramo f.f.
dr.ssa Angela Di Girolamo
Il Presidente
M.Concetta Di Cesare
CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274 – art. 2 Decreto Ministeriale 26.03.2001
tra il TRIBUNALE DI TERAMO
e l’Associazione C.L.E.D. Comitato Lotta Emarginazione e Droga
PREMESSA
- a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28.08.2000 e dell’art. 224 bis del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada), e in applicazione della legge 11.06.2004 N. 145 e dell’art.73 comma 5/bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge N. 49 del 21.02.2006, nonché degli artt. 186 e 187 del codice della strada, come modificati con legge n. 120/2010, il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica, a seconda dei casi, possono applicare, su richiesta dell’imputato ovvero di ufficio se non vi è opposizione dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Carlo Calvaresi, Presidente del TRIBUNALE DI TERAMO, giusta delega di cui in premessa
e l’Associazione C.L.E.D. Comitato Lotta Emarginazione e Droga, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Nello Rapini
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate, affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:
- Giardinaggio;
- Manutenzione ambienti interni ed esterni.
Il numero massimo annuo di condannati che l’Amministrazione si impegna ad accogliere è di n. 2 (DUE) unità.
Tale numero potrà essere superato, previo nulla osta dello stesso Ente.
Art.2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Educatori e psicologi operanti nella struttura.
L’Ente comunicherà all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti, incaricati per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato da trasmettersi al suddetto Ufficio U.E.P.E. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei responsabili indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 4 commi 2 e ss. del citato D. Lgs.
L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni per malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del D. Lgs. 274/2000.
Art. 7
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto del condannato.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 9
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo eventuali responsabilità a termine di legge delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.
Copia della presente convenzione viene trasmessa:
al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero;
alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati;
all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Teramo, 28 febbraio 2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Carlo Calvaresi
il Presidente
dott. Nello Rapini
CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p., e 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia – MESSA ALLA PROVA.
tra il TRIBUNALE DI TERAMO
e l’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FARNESE SOCCORSO onlus
Premesso
- che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell’168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
- che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma I del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministero della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
- che l’Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene al presente atto nella persona del dott. Carlo Calvaresi, Presidente del TRIBUNALE DI TERAMO, giusta delega di cui in premessa;
e l’Associazione C.L.E.D. Comitato Lotta E marginazione e Droga nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Nello Rapini
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 2 (DUE) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono dislocate prettamente sul territorio di Atri presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa CLED LA TORRE sita in Contrada San Martino snc.;
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:
- giardinaggio;
- manutenzione ambienti interni ed esterni
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorativo una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dell’art 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuato, di norma, durante l’orario di lavoro nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter; commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione della presente convenzione .
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in teme di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Teramo, 28 febbraio 2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Carlo Calvaresi
Il Presidente
dott. Nello Rapini