Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SPOLETO e il Comune di Cerreto di Spoleto - 19 giugno 2019

19 giugno 2019

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SPOLETO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, dell’art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990, dell’art. 165 c.p., dell’art. 168 bis c.p. (messa alla prova).

PREMESSO

  • che il giudice, a norma degli artt.186, comma 9bis, comma 8bis D.Lgs.285/92 73,comma 5bis, D.P.R.309/90 e art. 187 comma 8 bis,  nonché il Giudice di Pace per tutti i reati attribuiti alla sua competenza, possono applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs.28/8/2000 n.274, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309/1990 prevede: nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste… OMISSIS”;
  • l’art. 165 c.p. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  • l’art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168 bis (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova … OMISSIS… La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni… OMISSIS ….  La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta… OMISSIS…;
  • che l'art. 2,comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività  non retribuita in favore della collettività  è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale (o suo delegato) nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, del citato decreto ministeriale ,presso i quali può essere svolto  il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei   Tribunali (o loro delegati) alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TANTO PREMESSO

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dr. Federica FORTUNATI domiciliato per la carica presso il Tribunale di Spoleto, giusta delega del Presidente del Tribunale di Spoleto f.f. Dott. Simone Salciarini del 24.07.2018 Ente Comune di Cerreto di Spoleto,  nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Montesi Giandomenico, nato Spoleto il 26.05.1972 e residente in Cerreto di Spoleto Via Ugo Foscolo n.7;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’Ente consente che fino ad un massimo di n. 2 soggetti ammessi alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita all’interno della struttura; specifica che l’attività non retribuita in favore della medesima, in conformità con quanto previsto dall’Art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Supporto del personale del Comune nelle attività impiegatizie;
  2. Supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia stradale e piazze, nella manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante il periodo invernale, assistenza per il trasporto scolastico;
  3. Supporto al personale durante le manifestazioni organizzate dall’amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore dell’Ente sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'art.33, comma2 del citato decreto legislativo, indica il tipo  e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale"  nel quale sarà esplicitato:

  • Il nominativo del referente dell’Ente e dell'incaricato, se diverso dal referente;
  • la data di inizio dell’attività lavorativa e, ove possibile, la presumibile data di conclusione;
  • la sede o la struttura di impiego nonché le mansioni che saranno svolte;
  • l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale "accordo" sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente dell’Ente.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve conformare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle attività previste dalla struttura stessa.

L’Ente si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso la sua struttura qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano  fatti  o circostanze  incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale.

Art. 3

L’Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua in un dipendente della struttura la persona incaricata a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

L’Ente si impegna a comunicare l’eventuale variazione del Responsabile di servizio già individuato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare  l'integrità  fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da  impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che  i soggetti ammessi possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ,ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività  da essi svolta e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

É obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei soggetti contro gli infortuni  e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.            

Art. 6

L’Ente provvederà tramite il responsabile incaricato ad annotare le presenze in uno specifico registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte della competente autorità.

Qualora il l’Ente per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l'inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all'autorità incaricata del controllo che informerà il giudice competente.

Art. 7

I referenti incaricati, ai sensi dell’Art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del periodo di lavoro, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dall’Ente la relazione in duplice copia, unitamente alla copia del registro delle presenze, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5(cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa ,nonché Ministero Della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Perugia

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Spoleto, 19 giugno 2019

Per l’ Ente
Il legale rappresentante

Per il Presidente del Tribunale di Spoleto                     
Dr.ssa Federica Fortunati

 

Allegati: [Omissis]

  1. copia atto di delega del Presidente del Tribunale di Spoleto alla Dr.ssa Federica Fortunati
  2. schema accordo individuale
  3. copia di deliberazione della Giunta Comunale