Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PAVIA e il Comune di Rognano - 3 settembre 2019 e modifica 6 aprile 2023

6 aprile 2023

TRIBUNALE DI PAVIA

E

COMUNE DI ROGNANO

 

provv pres 39/2019

CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

Premesso che

a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;

l’art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;

l’art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;

l’art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e 2 purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;

ai fini dell’istituto della “Messa alla Prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;

l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

Il Comune di Rognano presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dr.ssa Annamaria Gatto, Presidente del Tribunale ordinario di Pavia (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Rognano nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Davide Pinaschi, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

Il Comune di Rognano consente che un numero di 1 (uno) condannato possa svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.
Il Comune specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo, la durata del lavoro di pubblica utilità e la struttura dove la stessa è svolta, nonché il soggetto tenuto al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni nel sig. Umberto Fazia Mercadante, in qualità di Segretario Comunale; Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE o al soggetto individuato dal Giudice quale incaricato al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, o in mancanza all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Pavia, 3 settembre  2019

Tribunale di Pavia
Il Presidente Annamaria Gatto

Per il Comune/Ente
Il Sindaco
Davide Pinaschi

 

Prot. 1239 Rognano, 4.4.2023

Spettabile TRIBUNALE DI PAVIA
Piazza Tribunale, 1 27100 - PAVIA
All'Attenzione della Presidenza del Tribunale di Pavia

OGGETTO: svolgimento lavori di pubblica utilità.

Facendo seguito a quanto trattato telefonicamente con la Dr.ssa Lanucara, sono a richiedere quanto segue:

Premesso che in data 3.9.2019 il Comune di Rognano ha sottoscritto la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Tribunale di Pavia;

Premesso, altresì, che l'art. 1 della Convenzione summenzionata prevede che il Comune di Rognano consente che numero 1 (uno) condannato possa svolgere lavori di pubblica utilità sul territorio comunale;

Dato atto che è intendimento del Comune di Rognano consentire ad un ulteriore condannato di poter svolgere lavori di pubblica utilità, portando a numero 2 (due) i condannati ospitabili sul territorio comunale;

Per queste ragioni, si chiede di modificare l'art. 1 della Convenzione summenzionata così come si riporta:

"Il Comune di Rognano consente che un numero di 2 (due) condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato".

Ringraziando per l'attenzione, nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.

IL SINDACO
Stefano Floris

 

Prot. n. 102/2023

MODIFICA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

(Convenzione tra il Tribunale di Pavia e il Comune di Rognano – 3 settembre 2019)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

  • Vista la convenzione in atto tra il Tribunale di Pavia ed il Comune di Rognano, come meglio indicata in epigrafe
  • Vista la comunicazione del 4 aprile 2023, con la quale il Comune convenzionato, in persona del Sindaco pro tempore, ha espresso l’intendimento di elevare a 2 il numero delle persone cui sia possibile affidare lavori di pubblica utilità per conto dell’Ente
  • Rilevato che la richiesta può essere accolta, in quanto funzionale all’applicazione ed allo sviluppo dello strumento delle sanzioni sostitutive, senza che sia necessaria la stipula di una nuova convenzione, potendosi ben emendare consensualmente l’art.1 della convenzione in atto, stabilendo appunto che, là dove si legge che il Comune di Rognano esprime disponibilità riguardo alla prestazione di lavori di p.u. nel proprio ambito ad opera di una persona, si legga invece che tale disponibilità riguarda due persone;

P.Q.M.

Stabilisce, d’intesa con il Sindaco pro tempore del Comune di Rognano, che l’art.1 della Convenzione del 3 settembre 2019 fra il Comune di Rognano ed il Tribunale di Pavia per lo svolgimento di lavori di p.u. è modificato, nel senso che la disponibilità del Comune stesso riguarda due persone.

Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia della comunicazione del Sindaco di Rognano del 4 aprile 2023, sia allegato all’originale della convenzione citata, e comunicato al Sindaco del Comune di Rognano.

Pavia, 6 aprile 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Guglielmo Leo