"Mi Riscatto per Pontecagnano Faiano" - Protocollo d'intesa tra comune di PONTECAGNANO FAIANO e direzione Casa circondariale di Salerno - 17 aprile 2019

17 aprile 2019

Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
E
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI SALERNO
"Mi Riscatto per Pontecagnano Faiano"

Visto

L'art. 27, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana, "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

La Legge 26 luglio 1975, n. 354" Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";

Il Protocollo d'intesa che il Ministero della Giustizia e la Regione Campania, dando corpo alla comune volontà di collaborazione istituzionale, hanno sottoscritto in data 3 ottobre 2000, per realizzare in modo più compiuto le prescrizioni costituzionali in tema di esecuzione della pena e delle altre misure restrittive e limitative della libertà;

Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 giugno 2012 tra il Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)- e l'Associazione Nazionale Comuni d’Italia finalizzato alla promozione del lavoro di pubblica utilità da parte dei detenuti in favore delle comunità locali;

Premesso che:

  • Dovere fondamentale di tutta la società, intesa come comunità educante e/o educativa, è quella di promuovere e/o favorire la crescita responsabile di ogni cittadino, sia esso ristretto o libero, affinché siano tutelati e rispettati i diritti di ognuno;
  • La Partecipazione della comunità esterna costituisce un elemento di fondamentale importanza nell'azione trattamentale in relazione all'obiettivo del reinserimento sociale e in ordine alla percezione largamente diffusa nella "società libera" del carcere come "mondo altro";
  • La finalità del recupero e del reinserimento sociale del cittadino in esecuzione di pena si concretizza attraverso la realizzazione di attività interne al carcere, quali l'alfabetizzazione, la formazione professionale, le attività socio-culturali, ricreative e sportive, ed esterne, quali la promozione e l'organizzazione di attività di integrazione sociale in genere e lavorativa in particolare, di formazione e avviamento al lavoro e di inserimento lavorativo vero e proprio;
  • che, nello specifico, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità rappresenta una delle possibili modalità in cui si estrinseca la finalità riparativa della pena e che ai sensi dell'art. 21 c. 4ter L 354/75, come una modalità di attuazione del programma di trattamento dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno, i quali" possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di cOl1'luni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato"

Tenuto conto che:

  • Intenzione è di promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;

la finalità è quella di individuare una linea di collaborazione stabile tra le parti, con specifico riguardo al tema dell'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale

Tutto ciò premesso e considerato,

Le parti del presente protocollo concordano nel favorire, nel processo di risocializzazione, l'accesso ai soggetti in esecuzione penale che abbiano i presupposti previsti dalla legge ma senza una adeguata rete socio familiare esterna, alle misure alternative;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto dell'accordo è l'individuazione di linee di intervento per la programmazione di azioni per lo svolgimento di attività, a titolo volontario e gratuito, in favore dei soggetti sottoposti misure restrittive e/o limitative della libertà personale.

Art. 3 - Attività da svolgere

Il Comune consente che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

e avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici (decoro urbano e sfalcio erba);
  • Assistenza e supporto alle funzioni bibliotecarie;

Art. 4 - (Compiti delle PARTI)

Il Comune di Pontecagnano Faiano, nella persona del Sindaco p.t. Dr. Lanzara Giuseppe si impegna:

  • Ad accogliere i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di n. 5 (CINQUE) detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Fuorni,
  • A garantire la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità,
  • A garantire la formazione professionale della durata di n. 8 (otto) ore per ogni detenuto ammesso al lavoro di pubblica utilità;
  • A corrispondere gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, e, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti,
  • A sostenere le spese del trasporto per i detenuti ammessi al lavoro di pubblica utilità, attraverso il pagamento dell'abbonamento annuale dei trasporti pubblici,
  • Individua, nel consigliere comunale Castelluccio Beniamino, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti, dì impartire a costoro le relative istruzioni, oltre che di inserirli nei diversi ambiti lavorativi,
  • A garantire l'informativa costante sull'andamento delle prestazioni,

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

La Direzione della Casa Circondariale di Salerno si impegna

  • attraverso, il gruppo di osservazione e trattamento ad individuare i detenuti, possibili beneficiari, e attraverso l'équipe redigerà apposita relazione dì sintesi proponendo i soggetti individuati all'ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21 c. 4 ter L. 354/75 da inviare al Magistrato di Sorveglianza di Salerno, e si impegna altresì, una volta approvata la relazione di sintesi da parte del Magistrato di Sorveglianza, a redigere un programma di trattamento al lavoro di pubblica utilità che diverrà esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di Sorveglianza. Il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona; la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.
  • a curare per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del detenuto e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del programma, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione della sorveglianza.

segnalare con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa.

Art. 5

La presente convenzione è resa immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione per la durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili per ciascun biennio successivo.

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicandolo per iscritto con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza. Ogni iniziativa avviata prima che l'altra parte abbia ricevuto tale comunicazione formale sarà comunque portata a termine.

Le parti concordano che il presente Accordo sia automaticamente modificato e integrato da eventuali successive modifiche legislative o da patti di livello nazionale e regionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere "fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale o di intese ed accordi con la comunità locale e di variazione e/o sospensione del programma di trattamento.

Art. 6 - (Tutela dei Dati Personali)

I soggetti partecipanti, parti della presente Convenzione, si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le i11fo11nazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite in ragione della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa e la relativa assunzione di responsabilità per i danni causati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Salerno, lì 7 aprile 2019

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Pontecagnano Faiano
Il Sindaco p.t.
Lanzara Giuseppe

Per la Casa Circondariale Salerno
Il Direttore Romano Rita