Sottoscrizione di intenti e Convenzione per la promozione del lavoro di pubblica utilità tra Associazione ambiente e sport e casa di reclusione di MASSA - 7 giugno 2019

25 marzo 2016


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa di Reclusione di Massa

Sottoscrizione di intenti per la promozione del lavoro di pubblica utilità

TRA:

  • CASA DI RECLUSIONE DI MASSA, nella persona del Direttore pro tempore, Dott. Paolo Basco
  • ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SPORT con sede in Massa, via Rossini n.7, P.1. 01263650457 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Paolo Marchetti

CONSIDERATO CHE:

  • nello spirito dell'art. 27 della Costituzione, il trattamento rieducativo dei soggetti ridotti in vinculis deve tendere "al reinserimento sociale degli stessi";
  • il lavoro all'interno ed all'esterno degli Istituti Penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e tutoring, rappresenta uno strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;
  • il recente intervento legislativo D.L.vo 2 ottobre 2018 n.124 ha riconosciuto una importante funzione risocializzante al lavoro di Pubblica Utilità (art.20 ter O.P.) quale elemento del trattamento ai sensi dell'art.15 O.P. su base volontaria, da svolgersi non solo all'esterno ma anche all'interno dell'Istituto Penitenziario;
  • il DPR 230/2000, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:
    • all'art. 1 che " ... iI trattamento rieducativo (. . .) é diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
    • all'art. 27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo esuli possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa".
    • all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
  • il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, e, nello specifico della presente sottoscrizione di intenti, la Casa di Reclusione di Massa, nella persona del Direttore pro tempore, intende promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo di lavori di pubblica utilità nonché in prospettiva di attività lavorative in favore della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di recidiva e recuperare alla comunità il reo, individuando, in sinergia con la Magistratura di sorveglianza, gli Enti Territoriali, Enti o Organizzazioni di volontariato, percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale in favore di soggetti condannati definitivi in espiazione di pena, ponendo attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione del reato;
  • lo svolgimento di attività lavorativa a beneficio della collettività può costituire anche: a) una forma di riparazione che il condannato pone in essere nei confronti della collettività quale parte offesa dal fatto criminoso commesso;
    1. un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo, quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
    2. un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale;
  • il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e nello specifico la Casa di Reclusione di Massa, pone grande attenzione ai temi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale sensibilizzando tutte le strutture del territorio al fine di incrementare le opportunità di interventi di manutenzione e pulizia dei parchi pubblici ed a sviluppare spazi occupazionali nel settore in parola per le persone ristrette;
  • lo sviluppo di occasioni di reinserimento occupazionale richiede il coinvolgimento sinergico delle istituzioni e dei diversi soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;

ATTESO CHE

  • il Comune di Massa in data 18 ottobre 2017 ha stipulato una Convenzione con L'Associazione Ambiente e Sport, della durata di anni quattro, per la gestione e manutenzione del Parco Pubblico del Magliano, sito nel territorio del Comune stesso, in via Rossini s.n.c.;
  • l'Associazione Ambiente e Sport si propone di promuovere attività rivolte alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, offrendo opportunità a persone appartenenti a categorie in condizioni di svantaggio e che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, impiegandoli in attività di lavoro volontario e gratuito di pubblica utilità per interventi di natura straordinaria;
  • il mandato istituzionale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria è informato all'attuazione del principio, di matrice costituzionale, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e tendere alla rieducazione del condannato, oltre che assicurare il rispetto della dignità della persona;

Tutto ciò premesso, gli Enti in epigrafe identificati, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

CONVENGONO

di avviare una collaborazione volta a sviluppare percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa in favore di soggetti destinatari di condanna penale definitiva; le modalità esecutive dei progetti saranno definite in separati Protocolli di intesa o convenzioni che preciseranno altresì gli impegni di dettaglio che le parti andranno ad assumere con riferimento alle proprie specifiche funzioni.

Massa, 7 giugno 2019

Associazione ambiente e sport di massa - nella persona del Legale Rappresentante, Presidente pro tempore sig.Paolo Marchetti

Casa di reclusione di Massa nella persona del Direttore pro tempore dott. Paolo Basco

 

 

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI DETENUTI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

L’anno 2019, il giorno 7 del mese di giugno tra

CASA DI RECLUSIONE DI MASSA nella persona del Direttore pro tempore dott. Paolo Basco

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SPORT con sede in Massa, via Rossini n.7, P.I. 01263650457 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Paolo Marchetti

Premesso che:

  • l'art. 27 della Costituzione Italiana recita "La responsabilità penale è personale.
  • L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene nonpossono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", sancendo dunque che il lavoro costituisce uno strumento fondamentale per l'attuazione degli scopi rieducativi che il trattamento penitenziario e, in generale, la pena dovrebbe perseguire con l'obiettivo della risocializzazione del reo.
  • il lavoro all'interno ed all'esterno degli Istituti Penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e tutoring, rappresenta uno strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;
  • il recente intervento legislativo D.L.vo 2 ottobre 2018 n.124 ha riconosciuto una importante funzione risocializzante al lavoro di Pubblica Utilità (art.20 ter O.P.) quale elemento del trattamento ai sensi dell'art.15 O.P. su base volontaria, da svolgersi non solo all'esterno ma anche all'interno dell'Istituto Penitenziario;
  • il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post -detentiva;
  • l'Art. 27 comma 1 del DPR 230/2000 "Osservazione della personalità" recita "L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
  • Richiamato il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I) sottoscritto in data 20/06/2012 nel quale le parti si impegnano a collaborare per la promozione ed attuazione di un Programma per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali, secondo le disposizioni dell'ordinamento giuridico e del Programma Sperimentale di attività;
  • Richiamato il protocollo d'intesa tra l'Associazione Italiana Comuni d'Italia (A.N.C.I) e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P), sottoscritto in data 20/06/2012 che prevede:
  1. l'instaurazione di un piano sinergico di azioni congiunte cui partecipino, ognuno per il proprio ambito di competenza, le Amministrazioni comunali nell'attività di ricerca di posti di lavoro e le strutture periferiche dell'Amministrazione penitenziaria insistenti sul territorio (Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e Istituti penitenziari), nella complessa opera di individuazione dei detenuti da impiegare nelle attività lavorative extramurali;
  2. che il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto che, attraverso l'impegno e la responsabilità del lavoro possa individuare percorsi alternativi al crimine;
  3. che in questo contesto, la programmazione di una serie di iniziative che coinvolgano i detenuti in un percorso di sensibilizzazione all'educazione ambientale ed alla tutela della sicurezza pubblica, è condizione imprescindibile per la creazione di una sistematica rete occupazionale per l'impiego in attività lavorativa, fuori dalle mura del carcere, dei soggetti detenuti ristretti nei 220 Istituti penitenziari dislocati sul territorio;
  • l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti pubbliche del territorio;
  • la partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni;
  • il Comune di Massa in data 18 ottobre 2017 ha stipulato una Convenzione con L'Associazione Ambiente e Sport, della durata di anni quattro, per la gestione e manutenzione del Parco Pubblico del Magliano, sito nel territorio comunale, in via Rossini s.n.c.;
  • l'Associazione Ambiente e Sport intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, l'esecuzione di lavori di pubblica utilità ed ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità di inserimento a soggetti messi alla prova (ex artt 168 bis C.P. e 464 bis C.P.P.) ed a soggetti detenuti per la valorizzazione ambientale del proprio territorio, favorendo anche l'acquisizione o il potenziamento di competenze tecno-professionali atte a favorire l'occupabilità;
  • con l'introduzione della fattispecie del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.20 ter legge n. 354 del 1975, l'attuazione del citato Protocollo offre maggiori possibilità di impegnare i soggetti detenuti in progetti in favore del benessere della collettività locale;
  • vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposita convenzione, gli impegni reciprocamente assunti dai diversi soggetti coinvolti nell'iniziativa.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
(Attività da svolgere)

L'ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SPORT si impegna ed obbliga ad offrire ad un numero di detenuti variabile a seconda delle effettive esigenze, opportunità di inserimento per lo svolgimento di lavori volontari e gratuiti, inerenti la pulizia del parco del Magliano, la manutenzione del verde oltre che a semplici lavori di riparazione e mantenimento delle strutture in esso presenti come, ad esempio:

panchine, staccionate, tratti di rete di recinzione, tinteggiatura di giochi in legno.

IL DIRETTORE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI MASSA, attraverso l'équipe di osservazione e trattamento, individua tra la popolazione reclusa soggetti per i quali sussistano le condizioni per l'ammissione al lavoro esterno, ai sensi dell'art. 21 e successive modifiche della Legge 354/75, e redige il piano di trattamento relativo a ciascun soggetto impiegato nel progetto sulla base del programma di lavoro predisposto in accordo con l'Associazione Ambiente e Sport e lo invia per l'approvazione al Magistrato di Sorveglianza. Si impegna inoltre a comunicare all'Associazione Ambiente e Sport i dati anagrafici e C.F. dei soggetti individuati, al fine di attivare la corrispondente copertura assicurativa infortuni.

Art.2
(Modalità di svolgimento)

L'attività si svolgerà nell'orario di apertura del parco ed in ogni caso in un arco temporale che va dalle ore 9.00 alle ore 19.00, secondo quanto concordato e previsto in ciascun programma di trattamento ex art.21 O.P. e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore;

l'attività oggetto della presente convenzione sarà realizzata dai detenuti a titolo di volontariato e senza previsione di alcun compenso, emolumento e/o rimborso spesa così come previsto dall'art.20 ter O.P. sul lavoro di pubblica utilità;

Art. 3
(Soggetto incaricato di coordinare le prestazioni)

L'ASSOCIAZIONE individua, nel proprio presidente e legale rappresentante, signor Paolo Marchetti, in possesso di competenze tecniche e relazionali, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei detenuti e di impartire a costoro le relative istruzioni, ricoprendo il ruolo di "tutor/facilitatore".

Il signor Paolo Marchetti viene di seguito indicato come coordinatore;

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente alla Casa di Reclusione eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzativa incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione;

Art.4
(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L'ASSOCIAZIONE si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei detenuti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'ASSOCIAZIONE si impegna ad effettuare, ove occorra, la formazione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e a mettere a disposizione gli strumenti ed eventuali dispositivi di protezione individuale ove necessari secondo le indicazioni contenute nel proprio documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro redatto in conformità alla normativa vigente (L.81/2008) ed al nuovo Regolamento Europeo 2016/425) e quindi a dotare il soggetto, ammesso al lavoro di pubblica utilità, degli strumenti e dispositivi stessi.

L'ASSOCIAZIONE si fa inoltre carico della relativa formazione, ove necessario, per l'utilizzo di cui sopra.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ASSOCIAZIONE provvederà inoltre alla colazione e al break lunch.

Art.5
(Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali)

È fatto divieto ALL'ASSOCIAZIONE di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

è obbligatoria l'assicurazione dei detenuti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico dell'ASSOCIAZIONE la quale potrà utilizzare eventuali fondi messi a disposizione anche da associazioni private o specifici accordi locali con altri enti e strutture.

Art.6
(Verifiche/Relazione sul lavoro svolto - Violazione degli obblighi)

IL COORDINATORE DELL' ASSOCIAZIONE si impegna a segnalare tempestivamente alla Casa di Reclusione eventuali inadempienze dei detenuti interessati nell'attività del Parco;

L'ASSOCIAZIONE si impegna ad inviare un report mensile alla C.R. di Massa sull'andamento dell'esperienza, rappresentando eventuali problematiche di carattere operativo.

Ciascun soggetto firmatario della presente convenzione potrà richiedere una riunione di coordinamento per verificare il buon andamento del progetto e risolvere eventuali problematiche di carattere logistico-operativo.

Art.7
(Privacy)

L'ASSOCIAZIONE dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE/2016/679); si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE.

ART. 8
(Risoluzione della convenzione)

La presente convenzione sarà automaticamente risolta nei seguenti casi:

  1. cessazione dell' Associazione;
  2. venir meno, per ognuna delle parti stipulanti, delle esigenze che ne hanno determinato la disponibilità e degli obiettivi previsti dalla presente convenzione;
  3. inosservanza delle disposizioni stabilite nella presente convenzione.

ART. 9
(Durata dell'accordo)

La presente convenzione avrà la durata di anni uno decorrenti dalla data della firma.

ART. 10
(Disposizioni finali)

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, è competente a giudicare il Foro di Massa. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il presente atto, composto di otto pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione Ambiente e Sport
Il presidente pro tempore e legale rappresentante
Paolo Marchetti

Per la Casa di reclusione di Massa
Il direttore pro tempore
Paolo Basco