Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERBANIA e la Croce Rossa Italiana comitato di Stresa - 7 agosto 2019
7 agosto 2019
TRIBUNALE DI VERBANIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186 co. 9 bis C.D.S., LEGGE n. 67/2014
PREMESSO
che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/04;
che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall’art. 186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;
alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di “messa alla prova”;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte della Croce Rossa Italiana, Comitato di Stresa Onlus, ente rientrante tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Maria Montefusco Presidente del Tribunale di Verbania, giusta delega di cui in premessa e l’Ente Croce Rossa Italiana, Comitato di Stresa Onlus, rappresentato dal Presidente Sig. Marcello Barbé nato il 22/05/1983 ad Arona
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Stresa consente che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture di Stresa l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- inventario di magazzino
- riordino e pulizia dei locali della sede
- piccole commissioni amministrative
- pulizia e disinfezione degli automezzi
- supporto logistico alle attività istituzionali dell’associazione in ambito sociale, socio-sanitario, di protezione civile
- prestazioni di lavoro inerenti le specifiche competenze e professionalità del soggetto
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con
quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente nel consentire alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Marcello Barbé (Presidente dell’associazione) Andrea Vecchi (referente del progetto).
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Stresa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l"integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei
fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all’Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Stresa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Stresa l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente
convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Letto, approvato e sottoscritto
Verbania, 7 agosto 2019
Presidente del Tribunale di Verbania
Luigi Maria Montefusco
Presidente CRI Stresa
Sig. Marcello Barbé